Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 2
Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità ed efficacia.
Il ricorrente per cassazione il quale denunci vizi della sentenza correlati al rifiuto del giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente introdotti oppure l'omessa valutazione da parte dello stesso di una certa deposizione, ha l'onere da un lato di dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove e, dall'altro, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio cosiddetto di "autosufficienza " del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per "relationem", ad altri atti o scritti difensivi presenti nei precedenti gradi di giudizio.
Commentari • 2
- 1. Il contenuto del ricorso in appelloGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 7 ottobre 2024
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, attraverso la Sentenza n. 4899/2024 del 26/06/2024, ha affermato che, il ricorso in appello, contenente la mera riproposizione di circostanze e ragioni già dedotte ed argomentate in primo grado, che non consideri le circostanze e le ragioni su cui si basa la pronuncia impugnata, non integra una vera e propria impugnazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile per carenza dell'oggetto, in quanto lo stesso non permette di individuare i punti della decisione che l'appellante vuole sottoporre all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. La citata Corte, richiamando l'art. 53 d.lgs. 546/1992, ha …
Leggi di più… - 2. Reversibilità, concorso fra ex e vedova: convivenza prematrimoniale va valutataAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE UD, IN GI, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GO RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che la difende unitamente all'avvocato TARCISIO GRECHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COOP. EDILIZIA SFINGE a r.l. in liquidazione;
- intimato -
avverso la sentenza n. 631/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 15/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Lucio IP LONGO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 6/5/1991. RT RR conveniva in giudizio la s.p.a. BA TA, LU LL, CL IS, NA TI e la s.r.l. Cooperativa Edilizia La Sfinge per sentir convalidare il sequestro giudiziario autorizzato dal presidente del tribunale di Bergamo con decreto 10/4/1991 avente ad oggetto un immobile in Bergamo alla via Pacinotti 124 consistente nel l'appartamento identificato con il n.
6. Nel merito la RR chiedeva il rilascio di detto immobile previa declaratoria sia della validità dell'atto di assegnazione a lei di tale appartamento da parte della cooperativa edilizia, sia della legittimità delle dimissioni dalla cooperativa rassegnate dal IS e dalla TI, con conseguente accertamento del difetto in capo a questi ultimi di titolo per detenere l'immobile e declaratoria di nullità dei contratti di locazione stipulati dal IS con la società BA e da questa con il LL. La RR deduceva: che il 18/1/1989 aveva presentato domanda di associazione alla cooperativa onde ottenere l'assegnazione dell'alloggio in questione originariamente assegnato ai IS-TI i quali avevano poi rassegnato le dimissioni dalla cooperativa;
che il consiglio di amministrazione della cooperativa aveva deliberato la sostituzione di essa deducente ai dimissionari quale assegnataria dell'appartamento che le era stato quindi venduto con atto 1/12/1989; che i precedenti assegnatari avevano chiesto ed ottenuto, a titolo di cortesia, di mantenere provvisoriamente la detenzione dell'appartamento poi occupato da tale LL in virtù di contratto di locazione stipulato dal Maffels con la s.p.a. BA.
Il IS e la TI si costituivano esponendo che, prima delle dimissioni dalla cooperativa, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita con Di IP NT per trasferirgli la proprietà dell'alloggio n.
6. Però, resisi conto della nullità del contratto non potendo essere venduto l'alloggio, avevano deciso di realizzare per altra via il trasferimento e, in tale ottica, avevano rassegnato le proprie dimissioni dalla cooperativa consentendo l'ammissione e la successiva assegnazione dell'alloggio alla RR indicata dal Di IP quale beneficiaria del contratto preliminare. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, chiedevano la declaratoria di nullità del preliminare e di tutti i successivi atti che rappresentavano mera esecuzione del primo.
Si costituivano anche la cooperativa - che deduceva la propria estraneità a gran parte delle questioni dibattute dalle parti - nonché la s.p.a. BA e LU LL i quali chiedevano il rigetto delle domande della RR riferibili anche ad essi convenuti.
Con sentenza 13/2/1996 l'adito tribunale di Bergamo: convalidava il sequestro;
dichiarava la legittimità sia delle dimissioni dalla cooperativa rassegnate dal IS e dalla TI, sia dell'assegnazione dell'appartamento all'attrice; dichiarava la nullità del contratto preliminare del 3/12/1989; respingeva le altre domande delle parti.
Avverso la detta sentenza il IS e la TI proponevano appello al quale resistevano la cooperativa e la RR. La corte di appello di Brescia, con sentenza 15/9/1999, rigettava il gravame osservando: che gli appellanti avevano indicato nell'articolo 1419 c.c. il riferimento normativo della teoria da loro definita del
"collegamento negoziale funzionale"; che, secondo gli appellanti, dalla declaratoria di nullità del preliminare il tribunale avrebbe dovuto far discendere la nullità del più ampio contratto consistente nell'intera operazione concertata con il Di IP e la RR;
che, invece, non era possibile ravvisare alcun reale collegamento funzionale tra il preliminare stipulato dai IS- TI (semplici "candidati all'assegnazione") e gli atti ed i contratti successivi che non erano tesi a realizzare l'obiettivo ipotizzato nel preliminare, bensì erano volti a perseguirne un altro avendo il promissario acquirente maturato la consapevolezza dell'inattuabilità di quello enunciato nel preliminare in quanto i promittenti non erano ne' proprietari ne' assegnatari dell'immobile;
che il Di IP aveva ottenuto l'impegno dei IS-TI di prestarsi a tutto quanto necessario per consentire alla RR di conseguire la proprietà dell'immobile con l'acquisto dall'effettivo titolare, ossia dalla cooperativa;
che tutto ciò era stato attuato ma non in esecuzione della progettata vendita dai IS-TI a Di IP o dietro pagamento del prezzo al primi;
che il preliminare dichiarato nullo dal tribunale era stato in sostanza consensualmente risolto dai contraenti sì che la tesi del collegamento funzionale non era pertinente nella fattispecie;
che del pari infondata era la tesi del contratto in frode alla legge, con riferimento alla normativa di cui all'articolo 15 della legge 865/1971, posto che i IS-TI non erano proprietari, quali acquirenti assegnatari, dell'appartamento ma erano semplici candidati;
che gli atti ed i contratti successivi al preliminare, lungi dall'essere stati formalizzati nella prospettiva di ottenere il medesimo risultato, avevano invece portato all'assegnazione dell'appartamento a persona avente il possesso dei necessari requisiti e non certo dietro versamento ai IS-TI del corrispettivo di libero mercato, bensì previo pagamento alla cooperativa del prezzo imposto, con attuazione quindi della legge e vanificazione dei tentativi dei IS-TI di stravolgerne il contenuto a fini speculativi;
che le istanze istruttorie erano inammissibili sia perché irrilevanti, sia perché dedotte in modo generico.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da IS CL e da TI NA con ricorso affidato a tre motivi. RR RT ha resistito con controricorso. La cooperativa Edilizia Sfinge non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso (concernente il collegamento funzionale tra il contratto preliminare di compravendita e i successivi atti sino all'assegnazione dell'appartamento alla RR) il IS e la TI denunciano "error in procedendo" per violazione del giudicato interno e, comunque, omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deducono i ricorrenti che le loro dimissioni dalla cooperativa, la designazione da parte del Di IP della RR quale destinataria del trasferimento dell'appartamento, la domanda della RR di associazione alla cooperativa, le dimissioni di essi IS-TI e la relativa successiva accettazione da parte della cooperativa, la stipulazione dell'atto di assegnazione alla RR, sono tutti atti che trovano la loro premessa negoziale (oltre che logica ed economica) nel contratto preliminare di compravendita costituente la causa, in senso giuridico, di ogni altra ulteriore attività. L'esistenza di tale collegamento funzionale era stata peraltro ammessa sia dal Di IP che dalla cooperativa. A maggior conforto essi ricorrenti avevano dedotto capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni volti a dimostrare la finalizzazione del detto collegamento funzionale-negoziale tra i vari atti. Senonché l'impugnata sentenza ha omesso di considerare le risultanze processuali affermando che il contratto preliminare sarebbe stato "consensualmente risolto dai contraenti" così violando il giudicato interno circa la statuizione della nullità del contratto preliminare che è antitetica alla risoluzione del medesimo.
Con il secondo motivo (concernente anche esso il collegamento negoziale-funzionale tra il contratto preliminare di compravendita e i successivi atti sino all'assegnazione dell'appartamento alla RR) i ricorrenti denunciano omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso dei IS-TI l'affermazione della corte di appello circa la risoluzione consensuale del contratto preliminare (per cui gli atti successivi sarebbero stati compiuti senza la dipendenza da esso) è in contrasto con le tesi del Di IP e della RR che non avevano mai dedotto la risoluzione consensuale, non avevano chiesto il rimborso della somma di L. 60.000.000 versata a titolo di acconto ed avevano affermato di aver posto in essere tutti gli atti successivi al contratto preliminare di concerto con i promittenti alienanti e con la cooperativa. Lo stesso concetto risulta espresso negli atti difensivi della cooperativa. Da ciò il sicuro collegamento funzionale-negoziale degli atti successivi al contratto preliminare e, quindi, l'erroneità della pronuncia impugnata anche sotto il profilo della omessa o contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono altresì che la corte di appello ha errato nel ritenere inammissibili i mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale e prova testimoniale) da non poter considerare ne' irrilevanti ne' formulati in modo generico.
Con il terzo motivo (in relazione alla declaratoria di nullità del contratto preliminare e degli atti susseguenti, unificati dal vincolo della fraudolenza alla legge ex articolo 1344 c.c.) i ricorrenti denunciano insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il IS e la TI sostengono che gli atti successivi al contratto preliminare sono nulli per essere in frode alla legge avendo le parti - avvalendosi di più negozi tra loro teleologicamente collegati - inteso raggiungere per altra via (attraverso il subentro nella posizione di prenotatario della RR in luogo di essi ricorrenti) lo stesso risultato vietato dalla legge (ossia il trasferimento da essi IS-TI alla RR di un appartamento non alienabile prima del decorso del termine di dieci anni a norma dell'articolo 35 legge 865/1971). Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente ed erronea non comprendendosi per quale ragione il divieto di cui al citato articolo 35 legge 865/1971 non sarebbe estensibile anche ai contratti con efficacia meramente obbligatoria e, quindi, ad un contratto preliminare relativo alla promessa di trasferimento di un alloggio non ancora appartenente al soggetto promittente. Al contrario la nullità del contratto avente efficacia obbligatoria discende direttamente dalla nullità del contratto ad efficacia reale, data la "eadem ratio". Peraltro l'atto notarile di assegnazione stipulato in data 1/12/1989 non è dissonante rispetto alla tesi della fraudolenza negoziale non rispecchiano più gli accordi tra le parti anche perché sopravvenuto all'instaurazione della causa introdotta dal Di IP e dalla RR nel maggio del 1989.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente riguardando tutte, in via principale ed essenziale, l'asserito collegamento negoziale-funzionale tra il contratto preliminare di compravendita e i successivi atti sino all'assegnazione dell'appartamento alla RR unificati dal vincolo della fraudolenza alla legge (in particolare l'articolo 35 della legge 865 del 1971). Occorre in proposito premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l'esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le, singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 4/8/2000 n. 10264; 2/9/1998 n. 8703); 5/7/1991 n. 7415). Nella specie la corte di merito, sollecitata da uno specifico motivo di gravame del IS e della TI, ha svolto un'accurata indagine al fine di stabilire la fondatezza o meno della tesi degli appellanti relativa al collegamento tra il contratto preliminare (dichiarato nullo dal tribunale) e tutti gli altri atti e contratti successivi concertati (in un unico più complesso accordo contrattuale) dai detti appellanti, dal Di IP e dalla RR e anche essi nulli per illiceità della causa in quanto volti ad eludere le norme limitative della alienabilità degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata.
Al riguardo la corte di appello, come sopra riportato nella parte espositiva che precede, all'esito della detta puntuale indagine effettuata valutando tutte le risultanze di causa, ha coerentemente espresso il proprio convincimento ed ha escluso la ravvisabilità di un qualsiasi collegamento funzionale tra il preliminare e gli altri atti e contratti successivi affermando che questi ultimi non miravano a realizzare l'obiettivo ipotizzato nel primo, bensì a perseguirne un altro del tutto diverso. Il giudice di secondo grado ha altresì ritenuto insussistente l'ipotesi del contratto in frode alla legge (ossia alla normativa di cui all'articolo 35 legge 865 del 1971) e ciò, tra l'altro, perché i IS-TI non erano proprietari, quali assegnatari, dell'appartamento in questione, ma semplici candidati al l'assegnazione. La corte territoriale ha quindi concluso che gli atti ed i contratti successivi al preliminare avevano portato all'assegnazione dell'appartamento a persona avente il possesso dei requisiti dando così attuazione alla legge e vanificando i tentativi speculativi dei IS-TI.
La corte bresciana è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata del contenuto del preliminare e dei successivi atti e contratti. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È appena il caso di segnalare, poi, che la corte di appello non ha violato il giudicato interno circa la statuizione del tribunale in ordine alla nullità del contratto preliminare. Tale statuizione non è stata contestata e modificata dalla corte di merito la quale si è limitata ad affermare - sulla base della ricostruzione dei rapporti tra i IS-TI ed il Di IP e della scoperta da parte del secondo che i primi non avevano alcun titolo di vendergli l'appartamento in questione - che il contratto preliminare era stato "in sostanza consensualmente risolto dai contraenti" e ciò non per segnalare l'erroneità della pronuncia del tribunale di nullità del preliminare bensì per evidenziare l'inverosimiglianza e l'illogicità della tesi degli appellanti circa il collegamento funzionale tra il contratto preliminare e gli atti successivi: del tutto insussistente è pertanto la denunciata violazione da parte della corte di appello del giudicato interno.
In definitiva può affermarsi che la decisione adottata è sorretta da un'esauriente motivazione che non rivela alcun vizio ne' dal punto di vista logico ne' da quella interpretativo: conseguentemente essa resiste ai rilievi dei ricorrenti.
Deve inoltre essere segnalato, con riferimento alla censura concernente la mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere - da un lato - di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché - da altro lato - di indicare specificamente in ricorso le deduzioni delle prove disattese, onde permettere in sede di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, "per relationem", ad altri atti o scritti difensivi presentati nel precedenti gradi di giudizio (sentenze 26/3/1999 n. 2894; 2/11/1998 n. 10913; 30/10/1998 n. 10897). I suddetti oneri posti a carico del ricorrente in cassazione non sono stati rispettati dal IS e dalla TI i quali non hanno svolto alcun argomento al fine di dimostrare la decisività delle prove richieste e non ammesse, ne' hanno trascritto in ricorso il contenuto (quanto meno nelle parti essenziali) di dette prove: ciò è sufficiente per ritenere inaccoglibile la censura in esame. Peraltro la motivazione del diniego della ammissione di mezzi istruttori può essere anche implicita - come nella specie - dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente considerato (in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/ 8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Questa Corte ha anche chiarito (sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 131566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione impugnata che si riveli incompleto o illogico il che, come sopra evidenziato, non si è verificato, nel caso in esame.
Infine bisogna ribadire che la valutazione del giudice circa la genericità dei capitoli di prova ed il giudizio sull'idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei detti capitoli costituiscono apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore di RR RT, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di RR RT delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 205.000, oltre lire 8.000.000 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001