Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7852
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità ed efficacia.

Il ricorrente per cassazione il quale denunci vizi della sentenza correlati al rifiuto del giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente introdotti oppure l'omessa valutazione da parte dello stesso di una certa deposizione, ha l'onere da un lato di dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove e, dall'altro, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio cosiddetto di "autosufficienza " del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per "relationem", ad altri atti o scritti difensivi presenti nei precedenti gradi di giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7852
Data del deposito : 11 giugno 2001

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