Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7620
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 della legge n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie il testo del telegramma riportava in calce, quale firma, il nome e il cognome del lavoratore; la S.C. ha annullato per violazione di legge la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia ostativa, ai fini della imputabilità al lavoratore della dichiarazione a mezzo telegramma, al dato formale dell'invio di quest'ultimo dallo studio del legale dell'interessato).

Il principio, secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Infatti, al di fuori del campo delle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione o mediante i servizi postali, una soggezione in tal senso del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni o dai rapporti giuridici cui la comunicazione si collega. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore), ma un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell'orario e del posto di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico. (Fattispecie relativa al tentativo di consegna di una lettera - in ipotesi contenente la comunicazione di licenziamento -, compiuto, da parte del fattorino della datrice di lavoro, sulla pubblica strada nei pressi dell'abitazione della lavoratrice; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice).

In materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. (Fattispecie relativa all'eventuale improcedibilità della domanda, per il lamentato non tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in ipotesi di impugnativa di licenziamento).

In relazione ai requisiti formali del licenziamento, per atto scritto, a norma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, deve intendersi un atto sottoscritto dal soggetto da cui proviene la dichiarazione, a norma dell'art. 2702 cod. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7620
Data del deposito : 5 giugno 2001

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