Articolo 45 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 44Articolo 46
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1 gennaio 2000
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22 agosto 2000
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1 marzo 2009
Art. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 ;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998 ;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998 . ((34)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1-bis) che al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 marzo 2009
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