Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell'imputato che, aprendo il cancello automatico dell'abitazione, non si era avveduto dell'uscita del cane di grossa taglia).
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In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 3 – 23 marzo 2021, n. 11093 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze il 12 novembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputata, con cui il Tribunale di Siena il 6 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto H.S.M.A. responsabile del reato di lesioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2019, n. 13464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13464 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
13464-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLA MENICHETTI -Presidente - Sent. n. sez. 2181/2019 -UP 19/11/2019 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 18955/2019 DANIELA RITA TORNESI Relatore MAURA NARDIN UGO BELLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2019 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. Ц RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 18 marzo 2019 il Giudice di Pace di Vibo Valentia dichiarava PL EL responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e la condannava alla pena di euro 800 di multa.
1.1.Alla predetta imputata veniva ascritto di avere omesso di impedire, per colpa consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, che il predetto animale aggredisse la persona offesa Loiacono causandogli una lesione personale alla coscia sinistra. Fatto commesso in Tropea il 14 novembre 2013. 1.2. Il giudice di merito perveniva al convincimento della colpevolezza della predetta imputata rappresentando che risultava comprovato che la mattina del 14 novembre 2013 PL EL, nell'aprire il cancello elettrico della sua casa in Tropea, non si avvedeva del fatto che il cane di grossa taglia usciva dalla recinzione della sua abitazione ed aggrediva la persona offesa e il suo cagnolino.
2. PL EL ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza denunciando il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 590 cod. pen., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. e il vizio motivazionale. Sostiene che il giudice di merito si è limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Evidenzia che non è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, che impone di accertare la loro effettiva pericolosità. Lamenta inoltre che non è stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva del cane. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2.I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati unitariamente.
3. Osserva il Collegio che il giudice di merito ha considerato compiutamente i fatti ravvisando positivamente e cioè senza ricorso alle presunzioni legali di cui all'art. 2052 cod. civ. - la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta tenuta da PL EL e l'evento addebitato ed accertata altresì la colpa della predetta rimarcando la circostanza che si trattava di un cane di grossa taglia e che non erano state adottate dalla predetta, la quale aveva azionato l'apertura del cancello elettrico, le debite cautele nella custodia, tant'è che il predetto animale era uscito dal cancello della sua abitazione. Tale decisione risulta conforme a diritto non presenta i vizi denunciati, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in subiecta materia. Per valutare la condotta in questione può aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 672 cod. pen. che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per la valutazione della colpa sul tema della omessa custodia e mal governo di animali. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271329; Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Rv. 248090), l'obbligo di custodia degli animali ai sensi di tale disposizione sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l'animale e una determinata persona non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ed invero tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017). Ed ancora, in materia di lesioni colpose si è specificato che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l'obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 Rv. 18814) e che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare M l'adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Rv. 251951). Risulta pienamente conferente al caso di specie il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dare continuità che, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, ha affermato che non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi 2 (Sez. 4, n. 47141 del 09/10/2007, Rv.238351; affermazioni analoghe si rinvengono anche in Sez. 4, n. 14829 del 14/03/2006, Rv. 234035). Né nel caso in esame è stata allegata, da parte della PL, l'esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie (che la prova dell'esistenza del caso fortuito gravi sull'imputato cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Rv. 255916).
4.Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Carla Menichetti Daniela Rita Tornesi Parcke fitte DEPOBITATO IN CANCELLERIA 30 APR 2020 oggi.. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 3