Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).
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- 1. La responsabilità del proprietario di un animale domesticoCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2021
Le recenti pronunce di condanna in ambito civile e penale, hanno condotto l'autore a svolgere una disamina delle responsabilità più comuni in tema di possesso e detenzione di animali d'affezione – nella specie, di cani. SOMMARIO: Premessa Le sanzioni amministrative delle ordinanze comunali 2.2 L'ingresso dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a) L'ingresso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici b) Il trasporto dei cani in auto e sui mezzi pubblici c) L'ingresso dei cani in negozio o al ristorante d) L'ingresso dei cani in spiaggia La responsabilità sotto il profilo civilistico a) La responsabilità ex 2052 c.c. b) Responsabilità per rumori e odori molesti c) Risarcimento …
Leggi di più… - 2. L'omessa custodia di animaliDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2021
Guide di diritto penale Cos'è l'omessa custodia di animali Elemento oggettivo e soggettivo La Cassazione sull'omessa custodia di animali Cos'è l'omessa custodia di animali [Torna su] Il codice penale prevede una forma di responsabilità per coloro i quali lascino liberi o non custodiscano adeguatamente animali pericolosi. Detto reato è contemplato dall'art. 672 del Codice penale il quale così dispone: "Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli …
Leggi di più… - 3. Risponde di lesioni personali colpose il detentore di un cane che fuggendo morda un passanteRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 21 maggio 2020
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13464/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di ritenere responsabile del reato di lesioni personali colpose chi abbia la custodia di un cane, il quale, fuggendo dalla sua sfera di controllo, morda un passante. La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista una donna, la quale, dopo aver aperto il cancello elettrico di casa senza adottare le dovute cautele, non era riuscita ad impedire al cane di grossa taglia che deteneva di fuggire in strada, dove aveva, poi, morso un passante. In seguito all'accaduto, il Giudice di …
Leggi di più… - 4. Bambina morsa nell'area cani: padrone condannato (Cass. 31874/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34813 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
34 8 1 3 / 1 0 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
* 1279/2010 SENTENZA
- Presidente - GRAZIANA CAMPANATO Dott.
RUGGERO GALBIATI Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 44582/2009 Dott. LUISA BIANCHI
-
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
Dott. ROCCO CO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LO CO N. IL 30/08/1980
avverso la sentenza n. 22/2008 TRIBUNALE di PALERMO, del 19/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. che ha concluso per Си. Салима Srabile LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
la inommimbilità del голо
Udito,perla parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
44582/2009
Motivi della decisione
Con sentenza del 19 maggio 2009 il Tribunale di Palermo dichiarava Vallone Marco colpevole di lesioni colpose in danno di OD IA IA che, in data 15.12.2004, era stata morsa dal cane appartenente all'imputato, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 100,00 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione per la ritenuta sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta ascrivibile all'imputato e l'evento lesivo.
In sostanza si duole che si sia giunti alla affermazione della sua responsabilità senza tenere conto che il cane era della famiglia, più precisamente era di proprietà della madre о della nonna, e che egli era intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza, per riportare il cane nella abitazione.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha osservato che l'animale era sicuramente nel possesso del VA e ciò ha desunto dal fatto che fu proprio il VA a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare l'animale dai veterinari per i controlli;
che egli abitava nella casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio. Correttamente dunque egli è stato ritenuto responsabile dell'omessa custodia dell'animale, obbligo che ai sensi dell'art. 672 ср sorge in capo al possessore, indipendentemente dalla proprietà dell'animale, possesso da intendersi in senso ampio come già chiarito da questa stessa sezione con sentenza del 16.12.1998 n.599 rv
212404, secondo cui "In tema di custodia di animali,
l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso di semplice detenzione tra l'animale e una о
data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)". Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell' art. 591, lett. D, cod. proc. pen. per intervenuta rinuncia.
Segue, come prescritto dall'art. 616 stesso codice, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00), equitativamente determinata, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000, per escludere tale ultima condanna.
P.Q.M.
La Corte:
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2.7.2010.
Il Consigliere esteest. Il Presidente
Marat siend CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA IV Sezione Penale
IN DEPOSITATO
27 SET. 2010
IL CANCELLIERE C/1 DICASS Glo Mata TIBERIO
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