Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell'imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)
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In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 3 – 23 marzo 2021, n. 11093 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze il 12 novembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputata, con cui il Tribunale di Siena il 6 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto H.S.M.A. responsabile del reato di lesioni …
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Il giudice di pace di Vibo Valentia aveva condannato una donna ad una pena di 800 euro di multa ritenendola responsabile del reato di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p., poiché quest'ultima non aveva impedito che il cane di sua proprietà uscisse dal cortile della sua abitazione mentre veniva aperto il cancelletto elettrico ed aggredisse un passante ed il suo cagnolino, causando alla persona offesa una lesione alla coscia. L'imputata aveva così proposto ricorso in Cassazione, denunciando il vizio di violazione di legge e di motivazione. In particolare la donna sosteneva che il giudice avesse omesso sia di indagare in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del …
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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13464/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di ritenere responsabile del reato di lesioni personali colpose chi abbia la custodia di un cane, il quale, fuggendo dalla sua sfera di controllo, morda un passante. La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista una donna, la quale, dopo aver aperto il cancello elettrico di casa senza adottare le dovute cautele, non era riuscita ad impedire al cane di grossa taglia che deteneva di fuggire in strada, dove aveva, poi, morso un passante. In seguito all'accaduto, il Giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 47141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47141 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 09/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1461
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 15869/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2003 dal Tribunale - in composizione monocratica - di Cassino;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GIALANELLA AN, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di CASSINOconfermava la condanna (sentenza 17 giugno 2003 del Giudice di Pace
di Pontecorvo - pena di Euro 70,00 di multa) di LL GI per avere colposamente cagionato lesioni personali ad MO AN (in particolare, per non avere adeguatamente custodito il proprio cane che, invasa la carreggiata stradale, aveva causato la caduta del MO che stava transitando alla guida di un ciclomotore). Osservava il Tribunale che effettivamente le lesioni subite dal MO andavano ricondotte "all'improvvisa irruzione sulla pubblica via del cane dello LL, evidentemente sfuggito alla sorveglianza domestica".
Incontestata la proprietà del cane, doveva ritenersi responsabile del fatto lesivo, alla stregua di un giudizio ex ante ed in concreto, il proprietario, per non avere adottato le cautele idonee ad evitare pregiudizi a terzi.
Il proprietario di animali domestici - precisava il giudice di appello - è titolare di una "posizione di garanzia" che si specifica in doveri positivi di adozione di cautele atte a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza.
LL aveva ricoverato il proprio cane nel cortile dell'abitazione, recintato e chiuso da un cancello, affidandone la cura, in sua assenza, ai familiari conviventi.
Ciò che "in astratto" poteva apparire adeguato ad assicurare la custodia dell'animale (tenuto anche conto della razza e della taglia media del medesimo), non si era rivelato tale "in concreto" in quanto il cane era uscito dal cortile, profittando di una lacerazione nella barriera di protezione.
L'imputato si era difeso affermando che la lacerazione era stata praticata da terzi ed era "rimasta occulta", così da rendere del tutto imprevedibile che il cane potesse sottrarsi alla custodia. Il Tribunale riteneva, peraltro, non provata, in assenza di elementi obiettivi di riscontro, la circostanza che la lacerazione della recinzione fosse riconducibile al fatto di terzi anziché a difetti dell'ordinaria manutenzione.
Doveva, pertanto, essere confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato perché le cautele adottate si erano rivelate inidonee a scongiurare il pericolo di fuga del cane (ed in particolare perché non era stato dimostrato che i presidi adottati fossero "venuti meno per cause non imputabili al proprietario").
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato:
- che il cane era stato lasciato in un luogo chiuso, affidato alla custodia di sua madre e della sua fidanzata ST EN;
- che l'evento dannoso non era stato, pertanto, conseguenza di una sua azione od omissione;
- che, in ogni caso, il Tribunale stesso aveva affermato che le cautele adottate erano in astratto adeguate ad assicurare la custodia dell'animale;
- che il giudice, di secondo grado si era poi, "contraddetto", statuendo che la responsabilità del fatto dovesse ricadere su di lui a causa della concreta inadeguatezza delle cautele medesime.
2.2. Anche con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la sentenza impugnata rilevato che l'evento era il frutto di caso fortuito, id est la rottura accidentale (per fatto di terzi) della rete di recinzione, in un punto, localizzato sul retro della casa, non "normalmente visibile" ed avendo, anzi, affermato che non vi era prova alcuna di ciò e, in particolare, che non costituiva "adeguato riscontro" la caratteristica dell'effrazione, cioè il "verso della lacerazione" della rete.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente torna a dolersi dell'affermata sussistenza dell'"elemento psicologico del reato", richiamandosi ai principi giurisprudenziali formatisi con riguardo all'art. 672 c.p. che contempla, ora come mero illecito amministrativo, l'omessa custodia di animali.
Il tribunale, inoltre, dopo avere dato atto che "la custodia in libertà" all'interno di un recinto poteva ritenersi adeguata per un cane di media taglia che non aveva mai dato adito a timori, aveva contraddittoriamente affermato la pericolosità del cane medesimo, ritenendolo astratta fonte di potenziale pregiudizio per la circolazione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura le statuizioni civili della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo, il terzo e l'ultimo motivo del ricorso si risolvono in doglianze di merito, in particolare in affermazioni di non condivisione delle valutazioni compiute dal Tribunale, al quale si imputano, attraverso la riproposizione delle medesime argomentazioni già sottoposte al giudice di appello, insussistenti omissioni. Il giudice del merito ha, invece, considerato compiutamente tutti i fatti, ritenendo positivamente (senza ricorso cioè alle presunzioni legali di cui all'art. 2052 c.c.) accertata la colpa dell'imputato e sussistente il rapporto di causalità tra la sua condotta e l'evento verificatosi.
In particolare all'imputato, proprietario dell'animale, ha addebitato la responsabilità del fatto per omessa custodia, riconoscendo che in astratto l'obbligo di custodia dell'animale è delegabile, ma reputando che in concreto la delega non avesse esonerato il delegante dalla responsabilità in quanto il delegato era risultato non essere adeguatamente attrezzato per adempiere l'obbligo e le modalità di custodia erano inidonee.
Affermazioni queste che evocano principi giurisprudenziali formatisi proprio in relazione al menzionato art. 672 c.p. (cfr. in particolare Cass. 4^ 12 maggio 1999, Mariani, RV 213822), che il ricorrente lamenta essere stato "trascurato" dal giudice di appello. Nel caso in esame, tra l'altro, tutto lascia intendere che le modalità di custodia dell'animale fossero state concordate tra l'imputato, la madre e la convivente.
Non ha senso, dunque, addurre che quel giorno ci si trovava altrove, senza poi specificare e dimostrare in che termini e con quali modalità si fosse affidato ad altri l'animale.
E comunque, al fine di escludere la colpa, rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non basta che l'animale si trovi in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia ed al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno ad altri (affermazioni analoghe possono vedersi in Cass. 4^ 14 marzo 2006, P.G. in c. Panzarin, RV 234035). Va detto, per concludere sul punto, che non hanno pregio le censure rivolte dal ricorrente al Tribunale che, a suo dire, si sarebbe "contraddetto" affermando che le cautele erano "in astratto" idonee (v. supra 1.1).
Il ricorrente altera, invero, il senso delle affermazioni del Tribunale che intendeva soltanto ribadire che, a causa del cattivo stato di manutenzione, quella recinzione non era in concreto idonea alla custodia dell'animale.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta la ritenuta insussistenza del caso fortuito, recte l'affermata mancanza di prova della sussistenza del medesimo, segnatamente dell'imprevedibilità della lacerazione della rete, e della circostanza che essa fosse addebitabile a terzi non identificati e fosse collocata in un punto non visibile. Anche sotto tale profilo, in ogni caso, il ricorso indugia in considerazioni di merito, tra l'altro prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Il Tribunale, per contro, non esclude che il proprietario possa essere liberato da responsabilità mediante la prova del caso fortuito;
esclude, invece, con affermazione non sindacabile in sede di legittimità, che nella specie si fosse dimostrata l'esistenza di eventi imprevedibili ed inevitabili, estranei al rischio tipico relativo alla fattispecie (che la prova dell'esistenza del caso fortuito gravi sull'imputato cfr. ex plurimis Cass. 5^ 6 agosto 1991, Moscatelli, RV 191193).
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007