Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 47141
CASS
Sentenza 9 ottobre 2007

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In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell'imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)

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    In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 3 – 23 marzo 2021, n. 11093 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze il 12 novembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputata, con cui il Tribunale di Siena il 6 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto H.S.M.A. responsabile del reato di lesioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 47141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47141
Data del deposito : 9 ottobre 2007

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