Sentenza 14 marzo 2006
Massime • 1
In caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso, non basta che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza che aveva mandato assolto dal reato di lesioni personali colpose gli imputati, sul rilievo dell'assenza di colpa dei medesimi, essendosi accertato che il cane che aveva provocato le lesioni all'infortunata era custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a molla, mentre l'infortunata vi si era introdotta, pur sapendo del cane, la cui presenza era del resto segnalata da apposito cartello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2006, n. 14829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14829 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 14/03/2006
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere N. 479
Dott. NOVARESE Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 003328/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) AN MA, N. IL 07/09/1954;
2) AL DO, N. IL 28/08/1947;
avverso SENTENZA del 09/11/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Vito Monetti che ha concluso per annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Roma AR RI e AC EN sono stati ritenuti responsabili di lesioni colpose in danno di AR LA che era stata morsicata dal cane di proprietà degli imputati, ai quali veniva addebito di averlo lasciato libero di circolare nel proprio giardino e di non averlo custodito con le dovute cautele;
i predetti sono stati condannati alla pena di Euro 900,00 di multa ciascuno.
Su appello degli imputati, la Corte di Appello riformava la sentenza assolvendoli perché il fatto non costituisce reato;
riteneva il Giudice di secondo grado che i predetti avevano adottato ogni possibile cautela nella custodia del cane di loro proprietà; infatti dalle deposizioni raccolte in primo grado non risultava confermata la tesi della persona offesa secondo cui la AR l'avrebbe invitata ad entrare, essendo contraddetta dalla testimonianza di tale Tiana e dalla stessa consapevolezza da parte della AR, vicina di casa dei due imputati, della situazione di fatto e cioè della possibilità di aprire il cancello del giardino dall'esterno e della presenza del cane, libero, nel giardino. Si doveva dunque ritenere che, come sostenuto dagli imputati e confermato dal Tiana, il giorno dei fatti la AR si fosse recata di sua iniziativa nel vicino giardino, in cui era stata anche altre volte, per parlare, come dalla stessa riconosciuto, del taglio di alcuni rami che sporgevano sulla sua proprietà, confidando che, come in precedenza, non le sarebbe accaduto nulla. Era dunque evidente che la medesima AR - non aveva rispettato elementari cautele, rese necessarie dalla presenza, preavvisata e conosciuta, di un cane certamente non docile (un mastino napoletano), mentre gli imputati non potevano essere ritenuti in colpa per non aver disposto ulteriori cautele per contenere la pericolosità dell'animale, ad esempio assicurandolo con una catena o applicandogli una museruola, dato che il fatto di tenerlo in un'area recintata, quale il proprio giardino e di apporre idoneo preavviso per chi intendesse entrarvi, costituisce comportamento adeguato. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ricorre avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e difetto di motivazione;
sostiene che la presenza del cartello che segnalava l'esistenza del cane non era sufficiente a far ritenere legittimo il comportamento degli imputati in quanto il cancello era facilmente apribile dall'esterno ed il cane non certamente docile;
se è vero infatti che la presenza di un cane pericoloso può ritenersi legittima nel caso in cui serva a rafforzare la difesa contro chi si immetta illegittimamente nella proprietà altrui già munita di recinzione e con porta di accesso serrata, nel qual caso il cartello avverte l'intruso del rischio che corre, altrettanto non può dirsi, secondo il Procuratore ricorrente nel caso in cui chiunque possa accedere alla proprietà altrui in ora diurna, in presenza dei proprietari, con cancello liberamente apribile dall'esterno; in tal caso infatti chi accede ha la ragionevole presunzione che il cane non sia in libertà, che non vi sia motivo per adottare misure di difesa rafforzative;
a tale conclusione porterebbe la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione là dove insegna che "non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato e recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei" (Cass. 17/05/1988 n. 5845). Il ricorso è infondato avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione alla concreta fattispecie esaminata dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di omessa custodia di animali. È al riguardo solo il caso di precisare che trattandosi di affermare la responsabilità penale, occorre accertare in positivo la colpa degli imputati, e non è sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., e all'inversione di prova (dell'eventuale caso fortuito) che la medesima comporta, principi, questi ultimi, che rilevano solo ai fini della responsabilità civile.
Per valutare il comportamento può aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione (L. n. 689 del 1981), costituisce tuttora valido termine di riferimento per la valutazione della colpa nella materia in questione.
Correttamente dunque è stato richiamato dal Pubblico Ministero ricorrente il principio (Cass. 17/05/1988 n. 5845 rv. 178394) secondo cui "Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672 cod. pen., comma 1, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei"; principio sostanzialmente corrispondente al precedente (Cass. 11/11/1975 n. 4601 rv. 133224) che recita "Il diritto di tenere libero e senza museruola un cane pericoloso (nella specie, cane da guardia) in luoghi privati recintati, sussista solo nel caso in cui non sia consentito l'ingresso, nel luogo in cui il cane è tenuto, a persone estranee ....".
Il Collegio condivide tale giurisprudenza e ritiene che la sentenza impugnata non se ne sia discostata.
Ed invero secondo l'accertamento dei fatti effettuato dai Giudici di merito, il giardino degli imputati era recintato e (v. in particolare sentenza di primo grado) il cancelletto attraverso cui vi si accedeva era chiuso da una serratura a molla;
la presenza del cane era segnalata da apposito cartello ed era peraltro ben nota alla AR che era vicina di casa e già altre volte era stata fatta entrare nel giardino stesso;
il giorno dell'incidente la medesima (v. in particolare sentenza di appello che ha riformato sul punto quella di primo grado) non venne invitata ad entrare dagli imputati (come invece, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, - la medesima aveva dichiarato, aggiungendo altresì che la padrona di casa aveva aperto con una chiave il cancelletto), ma entrò di sua iniziativa.
In tale situazione correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'assenza di colpa degli imputati cui non può certo rimproverarsi di non aver controllato l'animale in presenza di un estraneo, dato che l'estraneo era entrato a loro insaputa;
ma non può neanche rimproverarsi di aver lasciato libero il cane senza adottare le opportune cautele essendo al riguardo logicamente motivato il convincimento della Corte di Appello secondo cui gli imputati avevano adottato tutte le cautele necessarie, dovendosi in particolare rilevare come la presenza di una serratura a scatto, che, evidentemente, necessitava di una apposita manovra per essere aperta dall'esterno, sia indice sicuro della volontà di non far accedere estranei nel proprio giardino con la conseguenza che chi nonostante ciò vi accede, senza neppure segnalare la propria presenza, deve ritenersi consapevole di farlo a proprio rischio e pericolo e non può invocare l'affidamento sul fatto che il cane, di cui sì conosce la presenza, sia stato legato o munito di museruola da parte dei proprietari o custodi.
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006