TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10290/2020
Il Giudice AT CO OR, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19
e , rappresentati e Parte_20 Parte_21 difesi dagli Avv.ti CAPUTO NICOLA SANTE e PICCOLO DOMENICO;
ricorrente contro
CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONI ED ASSISTENZA TRA I
DIPENDENTI COMUNALI resistente contumace e
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lioce CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al premio di buonuscita ex art. 6 Parte_22 e della tutela risarcitoria da inadempimento e da contatto sociale qualificato.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze del e di essere stati CP_1 iscritti presso la Cassa convenuta per la quale hanno effettuato versamenti tramite trattenute mensili in busta-paga disposte dal datore di lavoro;
lamentandosi dell'omessa erogazione del premio di buonuscita e rappresentando che per un solo ricorrente era stata erogata una mera anticipazione;
vantando il diritto al premio spettante ex art. 6 dello Statuo della resistente, previa Pt_22 ricostruzione della natura giuridica della convenuta e Parte_22 della posizione di controllo e di ingerenza sulla gestione della Pt_22 assunta dal condotta produttiva di danni, avendo, il CP_1
prima sospeso il contributo economico alla e la CP_1 Pt_22 trattenuta dallo stipendio e, poi, avendo omesso le modifiche del regolamento della per il calcolo del beneficio conteso, agivano Pt_22 in giudizio per l'accertamento dell'esatto importo delle somme trattenute dal per il riconoscimento del diritto al premio CP_1 reclamato e per la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento del premio, in subordine per la condanna delle parti resistenti alla restituzione delle somme trattenute sugli stipendi e confluite alla anche a titolo risarcitorio, previo accertamento Pt_22 delle loro responsabilità, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegavano documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente
[...]
sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali non si CP_2
Pag. 2 di 28 costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva il per rappresentare l'insussistenza di CP_1 responsabilità ed affermare l'infondatezza delle domande spiegate nei suoi riguardi, essendo la ente preordinato alla tutela Parte_22 di interesse degli iscritti con gestione autonoma e patrimonio distinto da quello comunale. Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU cui seguiva un'integrazione per una posizione omessa.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, tenuto conto delle innumerevoli pronunce condivisibili di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Bari rese in analogo contenzioso.
Per una migliore rappresentazione delle ragioni della decisione appare opportuno procedere per punti riguardanti le diverse questioni giuridiche implicate nella vicenda contenziosa.
1. Sulla responsabilità produttiva di danni del CP_1
[...]
In contenzioso analogo è intervenuta di recente la CdA di con la CP_1 pronuncia resa nel giudizio d'appello NRG 1041/2022 prodotta dal resistente ad affermare l'insussistenza di responsabilità del CP_1 in analoga vicenda. Il decidente condivide CP_1 ampiamente le ragioni della decisione e le richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. riportando quasi integralmente la
Pag. 3 di 28 sentenza cit.: “… (omissis)… Giova innanzi tutto chiarire che i profili di censura sollevati dagli appellanti non solo non dialogano perfettamente con la sentenza impugnata, ma pretendono di intaccarla, criticandola in modo incompleto, accentrando l'attenzione su argomenti perlopiù non dirimenti ai fini del sovvertimento della statuizione sfavorevole per i lavoratori.
5.2. In primo luogo, gli appellanti deducono l'erronea affermazione, da parte del Tribunale, della natura pubblicistica della
[...]
, ma non si premurano di spiegare come una diversa Pt_22 qualificazione, in senso privatistico, dell'Ente possa condurre a conclusioni differenti da quelle esposte in sentenza, in ordine alla esclusione di responsabilità in capo al CP_1
Peraltro, a ben vedere, il primo giudice in proposito si è limitato ad affermare che “si può sostenere” la natura pubblicistica della , Pt_22 argomentando, quindi, che, anche in tal caso, non ne scaturirebbe automaticamente una responsabilità solidale dell'amministrazione comunale, in mancanza di uno specifico ed ulteriore fondamento giuridico di matrice legislativa, regolamentare o negoziale;
né, d'altro canto, si comprende come l'asserita solidarietà potrebbe, di contro, conseguire ad una qualificazione dell'ente in senso squisitamente privatistico, come dedotto dagli appellanti nell'atto di gravame.
5.3. Ancora, si ripropone la tesi difensiva, già motivatamente disattesa dal primo giudice, in ordine alla responsabilità contrattuale del ponendo l'accento sul “contatto sociale” ex art. 1173 c.c. CP_1 quale fonte atipica di obbligazione, sul presupposto che sarebbe riduttivo limitarsi, come ha fatto la sentenza impugnata, a considerare la sola presenza dell'amministrazione comunale in
[...]
attraverso la figura del “Presidente Sindaco”, senza Pt_22 valutare che quest'ultimo, in quanto capo dell'amministrazione ed
Pag. 4 di 28 organo anche della , assume un ruolo specifico di raccordo Pt_22 istituzionale tra livello privatistico ed interesse pubblico, palesato dall'obbligo in capo all'Ente locale di corrispondere alla il Pt_22 contributo annuale.
Senonchè, sul punto il Tribunale ha esaustivamente spiegato come in realtà non vi fosse alcun obbligo di provvedere annualmente a tale versamento – argomentazione, questa, che il gravame non tenta neppure di contrastare – e come, in ogni caso, il contenuto dello
Statuto della non sia affatto idoneo a delineare un'ingerenza Pt_22 del nelle decisioni – del tutto autonome – della CP_1 [...]
. Pt_22
5.4. In ogni caso, appare improprio nella presente fattispecie il riferimento alla responsabilità c.d. da “contatto sociale”.
La S.C. ha recentemente chiarito (v. Cassazione civile , sez. III ,
05/10/2023 , n. 28139) che tale figura ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando "l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti", e ciò perché, "a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un
"non facere" e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel
"facere" nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)". Difatti, la "pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di
Pag. 5 di 28 prestazione" in capo all'esercente una professione "protetta", nel senso già chiarito, "non è in grado di neutralizzare la professionalità
(secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica "ab origine" l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui".
In altri termini, proprio "gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno" (così, in motivazione, Cass. n. 589 del
22/01/1999).
Orbene, ricorrendo tale evenienza, "non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai acquisito che, nell'ambito dell'art. 2043 c.c., l'ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno)", sicché, "quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale". Fatto generatore dell'obbligazione è, pertanto, il "contatto sociale", assistendosi, così, ad una "dissociazione tra la fonte" - che è
"individuata secondo lo schema dell'art. 1173 c.c." (e segnatamente in taluno di quegli ulteriori "fatti o atti" idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico) - "e l'obbligazione che ne scaturisce", la quale "può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto" (così, nuovamente, Cass., n. 589/1999, cit.).
Pag. 6 di 28 Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è "ex contractu" (ma che scaturisce da taluna di quelle che, nella tripartizione gaiana delle fonti del rapporto obbligatorio, venivano definite come variae causarum figurae), risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in "contatto" con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionale dei beni su cui tale professione incide.
Se in questi termini è stato definito lo schema, per così dire,
"generale" della responsabilità "da contatto sociale qualificato", si comprende perché esso si sia progressivamente esteso, da quella sanitaria, ad altre professioni "protette", ossia richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi.
Estensione che, in particolare, ha investito la professione forense - dove la figura del "contatto sociale" è stata applicata, inizialmente, soprattutto per giustificare la responsabilità disciplinare dell'avvocato per condotte non strettamente inerenti l'esercizio dell'attività defensionale, ma in ordine alle quali fu ritenuta egualmente necessaria l'osservanza delle regole deontologiche, trattandosi, comunque, di condotte inerenti i rapporti tra il professionista e il cliente, nei quali, proprio in ragione della spendita delle sue qualità professionale, l'avvocato "ottenga fiducia" dallo stesso e "ingeneri affidamento" (Sez. U n. 6216 del 23/03/2015) - e quella notarile (per applicazioni recenti si vedano Cass. n. 09320 del 09/05/2016 e Cass.
n. 07746 del 08/04/2020).
Attraverso una ulteriore valorizzazione dell'esigenza di tutela dell'affidamento, sottesa ad ogni ipotesi di responsabilità "da contatto
Pag. 7 di 28 sociale qualificato", il passaggio successivo, compiuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consistito nella trasposizione di tale ipotesi dal piano delle "professioni protette" a quello delle relazioni con pubbliche amministrazioni.
Infatti, si è ritenuto "qualificato" il contatto sociale tra sfere giuridiche, quando risulti "connotato da uno "scopo" che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire", evenienza ipotizzabile anche solo quando un soggetto, al fine di "evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio" o "di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa", affidi "i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona"; si tratta, dunque, di "un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione", sicché è proprio la sussistenza di una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza prestazione che segna "la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di "alterum non laedere" niente altro che la proiezione - insita nel concetto stesso di responsabilità - sul danneggiante del diritto del danneggiato all'integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale"
(Cass. n. 14188 del 12/07/2016).
L'esposto orientamento giurisprudenziale, liddove richiede la violazione di una regola di condotta qualificata e non del generico dovere di non nuocere, non è mutato neppure negli anni più recenti,
Pag. 8 di 28 avuto riguardo, ad esempio, all'ambito del contratto di appalto (Cass.
n. 29711 del 29/12/2020) e scolastico (si veda Cass. n. 10516 del
28/04/2017).
Del resto, il principio generale è che la responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di uno specifico vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, sia configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cassazione civile , sez. II , 29/12/2020 , n. 29711).
5.5. Stando così le cose, si può escludere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale, in ragione della circostanza che gli odierni appellanti non hanno adeguatamente dedotto, né sono apprezzabili dagli atti, proprio quegli specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, necessari, appunto, a dare vita a quella "struttura obbligatoria" che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generico (e unilaterale, sebbene esistente in capo ad ogni consociato, diverso dal titolare dell'interesse leso dalla altrui condotta illecita) obbligo di "alterum non laedere".
Infatti, come già accertato dal Tribunale e non contestato dagli odierni appellanti, la è soggetto giuridico distinto dal Pt_22 CP_1
(v. art. 2 dello Statuto), e, per quanto qui rileva, non è
[...]
Pag. 9 di 28 organismo strumentale di quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti, e non già alla collettività).
A nulla rileva, di per sé, in difetto di ulteriori elementi che spettava agli odierni appellanti dedurre, la circostanza che, a seguito dell'adesione spontanea dei dipendenti comunali alla , Parte_22 il in qualità di datore di lavoro, abbia effettuato CP_1 materialmente i prelievi sulle retribuzioni ed i conseguenziali versamenti alla . Pt_22
Né, d'altro canto, l'ente locale risulta essere mai stato titolare della prerogativa di indirizzare le scelte gestorie/amministrative della
[...]
, essendo il proprio “ruolo” limitato all'approvazione del Pt_22 bilancio e del conto consuntivo, ovvero ancora alla nomina di due membri effettivi e di un supplente nel Collegio dei Sindaci (tutte circostanze che non valgono a costituire in capo al Comune specifici obblighi di protezione e di informazione in favore dei dipendenti i quali volontariamente decidevano di aderire alla ). Pt_22
Quanto al menzionato art. 20, quarto comma, dello Statuto della
, in forza del quale il Consiglio di Amministrazione <<propone pt_22 all'assemblea dei soci ed alla giunta comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del consiglio eventuali modifiche al presente statuto>>, esso disvela, diversamente da quanto rappresentato dagli odierni appellanti, che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla Pt_22
– modifiche, come si vedrà, tra l'altro decisamente respinte dalla stessa assemblea degli iscritti – presupponevano un impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già dell'amministrazione Pt_22
Pag. 10 di 28 comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento, mettendo a disposizione i propri dipendenti e i propri uffici.
5.6. Sotto altro profilo, difetta anche una lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'azione amministrativa – avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla p.a. – che è il presupposto ineludibile per la configurabilità di una responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
(v. Cassazione civile , sez. un. , 19/01/2023 , n. 1567 ).
Invero, come evidenziato dal primo giudice, con delibera
132/PRSP/2016 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, aveva posto dubbi di legittimità in merito all'attribuzione delle risorse alla , stante il divieto alle Pt_22 amministrazioni comunali, sancito dall'art. 17 della l. n. 152 del 1968, di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti, in aggiunta al trattamento già dovuto dagli enti previdenziali, sicchè il CP_1
dapprima sospendendo la contribuzione annuale alla e poi
[...] Pt_22 deliberando, a decorrere dal novembre 2018, la sospensione del prelievo sulla retribuzione dei ricorrenti, si è pacificamente adeguato alla suddetta direttiva della Corte dei Conti, secondo la quale i prelievi diretti ad assicurare trattamenti aggiuntivi risultavano, sostanzialmente, vietati dalla legge.
5.7. Posto, quindi, che, ad avviso di questa Corte, alcun obbligo di protezione rilevante ed alcuna lesione di affidamento qualificato può ipotizzarsi sulla scorta delle previsioni statutarie di , Parte_22 ed in particolare di quelle relative al ruolo del si rivelano CP_1 ininfluenti anche le residue doglianze degli odierni appellanti, secondo
Pag. 11 di 28 cui l'amministrazione non avrebbe prestato ascolto a generiche
“istanze” di riforma avanzate negli anni dagli organi statutari dell'associazione, alla stregua di quanto esposto da quattro consiglieri di amministrazione della in una lettera aperta del 31/01/2019 Pt_22
(in atti).
Non vi è, invero, alcuna documentazione agli atti che attesti la dinamica della vicenda, solo narrata dai sottoscrittori della citata missiva, afferente la mancata modifica del criterio di calcolo del premio di buonuscita nonché l'omesso esame ed omessa approvazione di una imprecisata e alquanto risalente bozza di modifica dello Statuto della da parte del Parte_22 CP_1
[...]
Peraltro, in realtà, è emerso che, a prescindere dall'effettivo stato economico-finanziario di , la stessa assemblea dei Parte_22 soci non ha inteso apportare alcuna modifica al proprio statuto in occasione di ben due delibere assembleari (26 settembre 2012 e 28 dicembre 2016, di cui agli allegati 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte resistente) onde ridefinire il sistema di calcolo del premio di buonuscita a carico della , il quale, risultando ancorato all'ultima Pt_22 retribuzione, aveva finito per comportare un notevole sbilanciamento tra quanto versato e quanto conseguito, anche e soprattutto in considerazione dell'inopinata scelta generalizzata dei nuovi assunti di non iscriversi alla;
né tantomeno la citata assemblea ha inteso Pt_22 deliberare di eseguire dei correttivi per ripianare il mutamento della realtà socio-economica dei lavoratori in forza al predetto ente comunale.
Tali circostanze sono state recisamente ribadite nell'istanza del
15.01.2020, depositata presso il Tribunale di Bari, con cui il
Presidente p.t. della aveva chiesto e successivamente ottenuto Pt_22
Pag. 12 di 28 la nomina di liquidatori del predetto ente, per l'intervenuta impossibilità a conseguire gli scopi sociali dell'associazione (cfr. all.16 del fascicolo di I grado di parte resistente).
In definitiva, sembra potersi affermare che l'assemblea dei soci della
(composta dai vari iscritti e, dunque, evidentemente da Pt_22 soggetti, fino a prova contraria, non assoggettati ad alcuna particolare ingerenza da parte degli organi comunali) abbia detenuto un rilevante (e soprattutto autonomo) potere di indirizzo nelle scelte amministrative e contabili dell'Ente; così come non è stato prospettato, né acquisito alcun altro elemento idoneo a dimostrare che le deliberazioni degli organi associativi avrebbero potuto essere condizionate o sovvertite dal Sindaco di e/o dal Consiglio CP_1
Comunale.
5.8. Ulteriore doglianza degli appellanti è che il avrebbe CP_1 favorito la contrazione delle risorse e l'effetto dissolutore della Pt_22 con le disposte sospensioni del contributo comunale e della trattenuta dallo stipendio dei dipendenti iscritti, oltre che con l'avvio dell'Ente alla procedura di liquidazione innanzi al Tribunale di Bari.
Tuttavia, come già chiarito dal primo giudice, la vicenda va correttamente ricostruita a partire dall'ordine del giorno del 11 maggio 2016 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto il mutamento delle condizioni patrimoniali della e l'impegno Pt_22 dell'amministrazione a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della medesima, sino a quando non Pt_22 fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi, ed inquadrata alla luce della già più volte citata delibera n.132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Puglia, aveva posto dubbi di legittimità in merito all'attribuzione delle risorse alla , stante il divieto alle Pt_22
Pag. 13 di 28 amministrazioni comunali, sancito dall'art. 17 della l. n. 152 del 1968, di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali.
Il passaggio successivo – e rigorosamente conseguenziale – si rinviene nella deliberazione del di sospendere, con CP_1 decorrenza dal novembre 2018, il prelievo sulla retribuzione dei dipendenti, al precipuo fine di adeguare la sua condotta alla direttiva della Corte dei Conti, secondo la quale, appunto, come detto, i prelievi diretti ad assicurare trattamenti aggiuntivi, risultavano sostanzialmente vietati dalla legge.
A fronte di tale comportamento – legittimo, se non necessitato – dell'amministrazione è pure avvenuto che il Consiglio di
Amministrazione della , composto da iscritti, come emerge dai Pt_22 verbali del 27.09.2018 (v. all. 13 in fasc. parte I grado), CP_1 abbia preso atto delle dimissioni dei vari membri, decise in modo del tutto autonomo dagli interessati – a riprova della totale autonomia
(anche) di tale organo – il che ha concorso a cristallizzare definitivamente la situazione di dissesto finanziario determinatasi, e che la stessa assemblea dei soci, convocata per il 12.04.2019, abbia deciso di non approvare la mozione del Presidente della tesa ad Pt_22 indire immediate elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (v. all. 12, ibidem).
5.9. Non appare, infine, dirimente, nella prospettiva di fondare un presunto obbligo di vigilanza in capo al idoneo a CP_1 porsi quale presupposto della invocata responsabilità extracontrattuale, la nota del 20 luglio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, versata in atti dagli odierni appellanti, che riporta in sintesi il contenuto di talune previsioni statutarie di
Pag. 14 di 28 , con particolare riferimento ai rapporti con Parte_22
l'amministrazione comunale, al solo fine di affermare l'esclusione di detto Ente dall'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del T.U.B.
5.10. In definitiva, anche all'esito del vaglio delle doglianze degli appellanti, non appare acclarato alcun valido presupposto per la configurabilità di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo al che appare privo di uno specifico potere di CP_1 incidenza sulla gestione della come pure di un preciso obbligo Pt_22 informativo o protettivo nei confronti dei dipendenti comunali in ordine ai rapporti liberamente da essi intrattenuti con la Pt_22 medesima.
6. Del resto, al di là delle generiche doglianze proposte nei due gradi di giudizio e sin qui riepilogate e vagliate, gli appellanti non hanno allegato alcuno specifico comportamento colposo, né tanto meno doloso, attivo e/o omissivo, in qualche modo contrario ad una specifica norma, di fonte legale o negoziale, che avrebbe dovuto imporre un diverso comportamento da parte degli organi della Pt_22
o del né adeguatamente prospettato e dimostrato un nesso CP_1 di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo e il particolare danno subito (del quale si chiede il risarcimento nella misura di cui si è detto, id est rimborso delle quote versate, senza che sia allo stato neppure certo che i crediti non saranno soddisfatti all'esito della procedura di liquidazione in corso ed, eventualmente, in quale misura).
Né, d'altro canto, gli odierni appellanti hanno indicato quali avrebbero dovuto essere – al netto di quelle poc'anzi vagliate e certamente irrilevanti – le condotte doverose, tali per cui l'amministrazione comunale avrebbe potuto impedire la situazione di dissesto
Pag. 15 di 28 generatasi nella Cassa Prestanza, per il tramite degli asseriti poteri di vigilanza e controllo spettanti al Sindaco e ai membri del Consiglio
Comunale.
In tale contesto – è appena il caso di rilevare – nulla più si dice in questa sede di gravame circa la responsabilità degli organi gestori della cui dovrebbe accedere, secondo la Parte_22 prospettazione attorea di primo grado, la responsabilità da omessa vigilanza del e, ancor prima, nulla più si deduce in ordine CP_1 alla responsabilità per mala gestio, posta (tra l'altro) a base della pretesa nel ricorso di primo grado, attenendo le argomentazioni qui riproposte e sviluppate precipuamente alla responsabilità del CP_1 per omesso intervento diretto e per mancato tempestivo riscontro delle istanze provenienti (questa volta) proprio dagli organi statutari e dagli esponenti dell'associazione medesima.
In ogni caso, occorre rammentare che, alla stregua dei principi valevoli in materia di responsabilità degli enti, grava su chi allega la violazione di norme statuarie ovvero la sussistenza di atti lesivi dell'integrità patrimoniale dell'ente l'onere di allegare e di dimostrare la sussistenza di atti specifici in tal senso ed il nesso di causalità tra questi e il danno verificatosi;
mentre, per converso, incombe sulla controparte l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi statutari e/o legali.
Nella specie, le parti private non hanno assolto adeguatamente a tali oneri ed hanno, anzi, tratteggiato la responsabilità degli enti in modo non soltanto vago, ma a tratti addirittura contraddittorio, in forza di quanto poc'anzi evidenziato.
Dall'esame degli atti sembra, tuttavia, che la lamentata impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte della possa Pt_22
Pag. 16 di 28 essere fatta risalire con certezza a partire dal 2016, momento in cui, per le ragioni già esposte, il su impulso della Corte CP_1 CP_1 dei Conti, aveva deciso – doverosamente conformandosi a quanto statuito da quest'ultima – di sospendere l'erogazione del contributo in favore del ridetto ente.
In epoca antecedente a tale contingenza, non è stata allegata dai lavoratori, né è altrimenti apprezzabile, alcuna altra condotta illecita da parte degli amministratori/organi statutari della , né, Pt_22 tantomeno, del CP_1
7. Sotto altro profilo, a nulla rileva, ancora una volta, la natura giuridica della e la circostanza che l'associazione non Parte_22 riconosciuta sia tenuta a rispondere con il suo patrimonio anche verso i soci, posto che il primo giudice ha in radice escluso la sussistenza del diritto dei dipendenti alla restituzione delle somme versate alla
, cui si erano, in precedenza, volontariamente iscritti, a fronte Pt_22 della legittima causa del versamento, data dalla possibilità di usufruire dei benefici derivanti dall'iscrizione, quantomeno sino alla sospensione del versamento stesso.
7.1. La statuizione del Tribunale va condivisa, vieppiù alla luce del fatto che gli appellanti nulla hanno allegato, vieppiù in questa sede di gravame, circa l'epoca di eventuale invio di diffide volte ad intimare al la sospensione della trattenuta del 3% dallo stipendio per il CP_1 successivo versamento alla , come pure circa la data di effettiva Pt_22 cessazione del prelievo dalle retribuzioni.
7.2. In tale contesto, a fronte del fatto che il primo giudice ha correttamente affermato, sul piano del regolamento contrattuale vincolante per le parti, che <<i lavoratori non potranno fruire delle prestazioni della a decorrere dal momento sospensione pt_22 del versamento ma il diritto loro maturato sino tale in
Pag. 17 di 28 relazione, ad esempio, alla buonuscita, resta integro, sebbene per un importo che terrà conto dei minori versamenti effettuati>>, costituisce un elemento neutro, accidentale e, quindi, irrilevante quello per cui, a seguito della procedura di liquidazione del patrimonio cui è sottoposta attualmente la , il premio di Parte_22 buonuscita maturato sino al momento della sospensione del versamento potrebbe essere riconosciuto solo in una quota percentuale del versato, come risulterebbe dal progetto di stato passivo. … (omissis)…”.
1.1. Tanto chiarito, deve essere rigettata ogni domanda diretta nei confronti della parte resistente per insussistenza di CP_1 forme di responsabilità a suo carico.
2. Sul diritto al premio di buonuscita
La domanda avanzata dai ricorrenti è parzialmente fondata e deve essere accolta tenuto conto delle seguenti incontestate decisive circostanze:
1) iscrizione delle parti ricorrenti alla Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali di da CP_1 non meno di tre anni;
2) versamenti alla Cassa Prestanza nell'interesse delle parti ricorrenti tramite trattenute sullo stipendio;
3) cessazione dal servizio delle parti ricorrenti per pensionamento;
4) richiesta espressa del premio di buonuscita formulate dalle parti ricorrenti.
2.1. Ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al premio di buonuscita conteso in virtù di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuo della Cassa Prestanza invocato dalle parti ricorrenti.
Pag. 18 di 28 2.2. Si consideri, infatti, che per la costituzione del diritto al premio di buonuscita, spettante solo alla cessazione del servizio, è necessaria l'iscrizione almeno triennale presso la . Parte_22
L'erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del socio1.
Nella stessa norma, inoltre, è chiarito anche l'ammontare ed il metodo di calcolo del premio di buonuscita in contesa, commisurato a metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di iscrizione alla . Pt_22
2.3. La consulenza tecnica disposta d'ufficio si è attenuta pedissequamente al criterio di computo disciplinato dall'art. 6 dello
Statuto della Cassa Prestanza in esame per la determinazione del premio di buonuscita spettante.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza della domanda avanzata dalle parti ricorrenti, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale resi in analogo contenzioso, che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della è fondata Parte_22
e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza CP_1
Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal CP_1 di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della . Parte_22
Pag. 19 di 28 Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della (cfr. Pt_22 produzione documentale in atti), essa provvede “alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla . Il premio va commisurato a Pt_22 metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”.
La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.1984 sino al 31.10.2018).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, in altri Pt_22 procedimenti analoghi, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della , sino a quando non fosse stata Pt_22 definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione.
Pag. 20 di 28 In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17
L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”.
La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968.
In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo
1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698; Cass. civ. Sez. lav.,
06/08/2013, n. 18724).
Ciò posto, pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del possa giustificare l'inadempimento CP_1 della . Pt_22
In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la ha disposto la corresponsione delle Pt_22 gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni.
Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del poiché, nello stesso verbale, CP_1 si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di
Pag. 21 di 28 trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a
(51 per l'anno 2017, 84 per l'anno 2018, 81 per l'anno 2019, Per_1
90 per l'anno 2020).
Il medesimo consiglio di amministrazione ha finanche prospettato possibilità di rateizzazione.
Orbene, circa la rilevanza della situazione fattuale venutasi a creare in seguito alle determinazioni comunali, giova considerare che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/04/2012, n. 6594).
Del pari, la liberazione dal vincolo obbligatorio non può fondarsi sulla mera difficoltà economica del debitore, giacché l'impotenza patrimoniale (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore (Cass. civ., Sez. lav.,
20/5/2004, n. 9645).
Per inciso, anche il factum principis verificatosi nell'odierna fattispecie non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore e all'obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe.
Pag. 22 di 28 È opportuno fare delle specificazioni a tal riguardo sulla natura dell'ente.
L'art. 2 dello Statuto prevede che «la avrà … gestione Pt_22 autonoma, patrimonio ed amministrazione distinta e se-parata dal patrimonio e dell'amministrazione del Comune».
Questa disposizione assume significativa importanza perché chiarisce che la è un ente dotato di autonomia giuridica, contabile, Pt_22 organizzativa e gestionale (sotto il profilo sia dell'amministrazione, sia dei controlli), con un patrimonio ed una amministrazione nettamente distinti e separati dal patrimonio e dall'amministrazione del CP_1
[...]
Già il Tribunale di Bari, in altri giudizi, ha riconosciuto in recenti sentenze: Trib. Bari 20 dicembre 2019, n. 5792/2019, laddove si statuisce che «ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è riconosciuta alla una gestione autonoma, nonché la separazione del proprio Pt_22 patrimonio rispetto a quello Comunale».
Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni iscritti alla ha Parte_22 affermato che la costituisce «un organo autonomo Parte_22 rispetto all'Amministrazione e titolare di rapporti individuali di assistenza nei confronti di ciascun dipendente iscritto» [Tar Puglia 19 marzo 2019, n. 414/2019].
Il tema della natura della non è pacifico in giurisprudenza, Pt_22 laddove vi sono pronunzie che fanno derivare dalle norme dello
Statuto che la è una associazione non riconosciuta di Parte_22 diritto privato ai sensi dell'art. 36 c.c., essendo dotata di un proprio patrimonio e di propri organi (v.si Trib. Bari, sez. lavoro, 2 febbraio
2012, n. 19960 che è alla base del recente decreto del Tribunale di
Bari, Quarta Sezione Civile, del 31 gennaio 2020, n. 811/2020, che
Pag. 23 di 28 dispone la liquidazione dell'Ente ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c).
Sulla natura privatistica si è pronunziato da ultimo il Consiglio di
Stato con sentenza del 27.06.2024.
Al contempo vi sono pronunzie che postulano la natura pubblicistica della stessa.
A prescindere dalla natura, non si può che concludere nel senso della sussistenza di un organo distinto ed autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, non essendo argomento convincente quello che valorizza gli elementi della presidenza della Pt_22 attribuita al Sindaco e dei poteri attributi all'amministrazione comunale di nomina di taluni membri del Consiglio di
Amministrazione oltre che dei poteri di controllo sulle deliberazioni assunte.
In tal senso depone lo stesso art. 20, quarto comma, dello Statuto della , per il quale il Consiglio di Amministrazione “propone Pt_22 all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, eventuali modifiche al presente statuto”, con ciò disvelando che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla Pt_22
– modifiche poi, tra l'altro, come visto sopra, decisamente respinte dalla stessa Assemblea (degli iscritti) - spettavano su impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già all'amministrazione Pt_22 comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento della , mettendo a Pt_22 disposizione i propri dipendenti e i propri uffici.
La , soggetto giuridico distinto dal (v. art. 2 Pt_22 CP_1 dello statuto), per quanto qui rileva, non è organismo strumentale di
Pag. 24 di 28 quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti
(non alla collettività).
E difatti l'art. 23 stabilisce che la dovrà prevedere nel bilancio Pt_22 di previsione annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale l'iscrizione di un fondo di riserva speciale ove accantonare una percentuale delle entrate effettive della per la formazione Pt_22 delle disponibilità da erogarsi per i premi di buonuscita.
La circostanza che la non abbia istituito tale fondo, nonostante Pt_22 la percezione del contributo degli iscritti, non può andare a detrimento del diritto degli iscritti i quali, per i motivi sopra esposti, vantano un diritto di credito nei confronti della stessa (cfr. in Pt_22 tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Orbene, la stessa alterità patrimoniale, che sottrae il CP_1 da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una statuizione di condanna nei confronti della , atteso Parte_22 che quest'ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto di elargizioni posto a carico dell'ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone. (cfr. in tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Pertanto, alla luce dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente, la convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma Pt_22 di Euro 22.196,98, oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. … (omissis)…”2.
Pag. 25 di 28 Va condannata, di conseguenza, la resistente al Parte_22 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme analiticamente calcolate nell'elaborato peritale a titolo di premio di buonuscita ex art. 6 oltre accessori di legge dalla maturazione Parte_22 del diritto all'effettivo soddisfo, fatta eccezione per la ricorrente
, per impossibilità di ricostruzione del premio Parte_18 in esame in mancanza della documentazione necessaria per la sua determinazione.
Da rigettare, inoltre, per infondatezza, sono tutte le restanti domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra le parti ricorrenti e la parte resistente . Parte_22
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti ricorrenti ed il CP_1 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al premio di buonuscita maturato ex art. 6 dello Statuo della Pt_22
Pag. 26 di 28 resistente e, per l'effetto, condanna la parte resistente
[...]
dipendenti comunali Controparte_3 al pagamento in favore di:
- 1) della somma di € 23.611,71; Parte_1
- 2) della somma di € 38.633,61; Parte_2
- 3) della somma di € 25.356,42; Parte_3
- 4) della somma di € 28.628,30; Parte_5
- 5) della somma di € 22.999,08; Parte_4
- 6) della somma di € 35.900,93; Parte_6
- 7) della somma di € 29.151,31; Parte_7
- 8) della somma di € 23.757,87; Parte_8
- 9) della somma di € 19.932,70; Parte_10
- 10) della somma di € 38.796,77; Parte_11
- 11) della somma di € 28.402,55; Parte_12
- 12) della somma di € 43.887,47; Parte_13
- 13) della somma di € 7.136,40; Parte_14
- 14) della somma di € 26.826,72; Parte_9
- 15) della somma di € 38.714,86; Parte_15
- 16) della somma di € 38.553,69; Parte_16
- 17) della somma di € 19.782,87; Parte_17
- 18) della somma di € 14.203,67; Parte_19
- 19) della somma di € 23.332,12; Parte_20
- 20) della somma di € 26.915,93; Parte_21
a titolo di premio di buonuscita ex art. 6 Parte_22
oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto
[...] all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza le restanti domande avanzate in ricorso;
Pag. 27 di 28 - compensa integralmente tra le parti ricorrenti e la parte resistente le spese di lite;
CP_1
- condanna la parte resistente Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.373,00, di cui € 6.114,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed
€ 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014, da distrarsi.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
AT CO OR
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Statuto Cassa Prestanza in all.ti parti ricorrenti. 2 Cfr. Trib. Bari, dott.ssa Lambriola, resa in giudizio NRG 7028/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10290/2020
Il Giudice AT CO OR, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19
e , rappresentati e Parte_20 Parte_21 difesi dagli Avv.ti CAPUTO NICOLA SANTE e PICCOLO DOMENICO;
ricorrente contro
CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONI ED ASSISTENZA TRA I
DIPENDENTI COMUNALI resistente contumace e
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lioce CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al premio di buonuscita ex art. 6 Parte_22 e della tutela risarcitoria da inadempimento e da contatto sociale qualificato.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze del e di essere stati CP_1 iscritti presso la Cassa convenuta per la quale hanno effettuato versamenti tramite trattenute mensili in busta-paga disposte dal datore di lavoro;
lamentandosi dell'omessa erogazione del premio di buonuscita e rappresentando che per un solo ricorrente era stata erogata una mera anticipazione;
vantando il diritto al premio spettante ex art. 6 dello Statuo della resistente, previa Pt_22 ricostruzione della natura giuridica della convenuta e Parte_22 della posizione di controllo e di ingerenza sulla gestione della Pt_22 assunta dal condotta produttiva di danni, avendo, il CP_1
prima sospeso il contributo economico alla e la CP_1 Pt_22 trattenuta dallo stipendio e, poi, avendo omesso le modifiche del regolamento della per il calcolo del beneficio conteso, agivano Pt_22 in giudizio per l'accertamento dell'esatto importo delle somme trattenute dal per il riconoscimento del diritto al premio CP_1 reclamato e per la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento del premio, in subordine per la condanna delle parti resistenti alla restituzione delle somme trattenute sugli stipendi e confluite alla anche a titolo risarcitorio, previo accertamento Pt_22 delle loro responsabilità, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegavano documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente
[...]
sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali non si CP_2
Pag. 2 di 28 costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva il per rappresentare l'insussistenza di CP_1 responsabilità ed affermare l'infondatezza delle domande spiegate nei suoi riguardi, essendo la ente preordinato alla tutela Parte_22 di interesse degli iscritti con gestione autonoma e patrimonio distinto da quello comunale. Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU cui seguiva un'integrazione per una posizione omessa.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, tenuto conto delle innumerevoli pronunce condivisibili di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Bari rese in analogo contenzioso.
Per una migliore rappresentazione delle ragioni della decisione appare opportuno procedere per punti riguardanti le diverse questioni giuridiche implicate nella vicenda contenziosa.
1. Sulla responsabilità produttiva di danni del CP_1
[...]
In contenzioso analogo è intervenuta di recente la CdA di con la CP_1 pronuncia resa nel giudizio d'appello NRG 1041/2022 prodotta dal resistente ad affermare l'insussistenza di responsabilità del CP_1 in analoga vicenda. Il decidente condivide CP_1 ampiamente le ragioni della decisione e le richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. riportando quasi integralmente la
Pag. 3 di 28 sentenza cit.: “… (omissis)… Giova innanzi tutto chiarire che i profili di censura sollevati dagli appellanti non solo non dialogano perfettamente con la sentenza impugnata, ma pretendono di intaccarla, criticandola in modo incompleto, accentrando l'attenzione su argomenti perlopiù non dirimenti ai fini del sovvertimento della statuizione sfavorevole per i lavoratori.
5.2. In primo luogo, gli appellanti deducono l'erronea affermazione, da parte del Tribunale, della natura pubblicistica della
[...]
, ma non si premurano di spiegare come una diversa Pt_22 qualificazione, in senso privatistico, dell'Ente possa condurre a conclusioni differenti da quelle esposte in sentenza, in ordine alla esclusione di responsabilità in capo al CP_1
Peraltro, a ben vedere, il primo giudice in proposito si è limitato ad affermare che “si può sostenere” la natura pubblicistica della , Pt_22 argomentando, quindi, che, anche in tal caso, non ne scaturirebbe automaticamente una responsabilità solidale dell'amministrazione comunale, in mancanza di uno specifico ed ulteriore fondamento giuridico di matrice legislativa, regolamentare o negoziale;
né, d'altro canto, si comprende come l'asserita solidarietà potrebbe, di contro, conseguire ad una qualificazione dell'ente in senso squisitamente privatistico, come dedotto dagli appellanti nell'atto di gravame.
5.3. Ancora, si ripropone la tesi difensiva, già motivatamente disattesa dal primo giudice, in ordine alla responsabilità contrattuale del ponendo l'accento sul “contatto sociale” ex art. 1173 c.c. CP_1 quale fonte atipica di obbligazione, sul presupposto che sarebbe riduttivo limitarsi, come ha fatto la sentenza impugnata, a considerare la sola presenza dell'amministrazione comunale in
[...]
attraverso la figura del “Presidente Sindaco”, senza Pt_22 valutare che quest'ultimo, in quanto capo dell'amministrazione ed
Pag. 4 di 28 organo anche della , assume un ruolo specifico di raccordo Pt_22 istituzionale tra livello privatistico ed interesse pubblico, palesato dall'obbligo in capo all'Ente locale di corrispondere alla il Pt_22 contributo annuale.
Senonchè, sul punto il Tribunale ha esaustivamente spiegato come in realtà non vi fosse alcun obbligo di provvedere annualmente a tale versamento – argomentazione, questa, che il gravame non tenta neppure di contrastare – e come, in ogni caso, il contenuto dello
Statuto della non sia affatto idoneo a delineare un'ingerenza Pt_22 del nelle decisioni – del tutto autonome – della CP_1 [...]
. Pt_22
5.4. In ogni caso, appare improprio nella presente fattispecie il riferimento alla responsabilità c.d. da “contatto sociale”.
La S.C. ha recentemente chiarito (v. Cassazione civile , sez. III ,
05/10/2023 , n. 28139) che tale figura ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando "l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti", e ciò perché, "a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un
"non facere" e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel
"facere" nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)". Difatti, la "pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di
Pag. 5 di 28 prestazione" in capo all'esercente una professione "protetta", nel senso già chiarito, "non è in grado di neutralizzare la professionalità
(secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica "ab origine" l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui".
In altri termini, proprio "gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno" (così, in motivazione, Cass. n. 589 del
22/01/1999).
Orbene, ricorrendo tale evenienza, "non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai acquisito che, nell'ambito dell'art. 2043 c.c., l'ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno)", sicché, "quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale". Fatto generatore dell'obbligazione è, pertanto, il "contatto sociale", assistendosi, così, ad una "dissociazione tra la fonte" - che è
"individuata secondo lo schema dell'art. 1173 c.c." (e segnatamente in taluno di quegli ulteriori "fatti o atti" idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico) - "e l'obbligazione che ne scaturisce", la quale "può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto" (così, nuovamente, Cass., n. 589/1999, cit.).
Pag. 6 di 28 Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è "ex contractu" (ma che scaturisce da taluna di quelle che, nella tripartizione gaiana delle fonti del rapporto obbligatorio, venivano definite come variae causarum figurae), risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in "contatto" con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionale dei beni su cui tale professione incide.
Se in questi termini è stato definito lo schema, per così dire,
"generale" della responsabilità "da contatto sociale qualificato", si comprende perché esso si sia progressivamente esteso, da quella sanitaria, ad altre professioni "protette", ossia richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi.
Estensione che, in particolare, ha investito la professione forense - dove la figura del "contatto sociale" è stata applicata, inizialmente, soprattutto per giustificare la responsabilità disciplinare dell'avvocato per condotte non strettamente inerenti l'esercizio dell'attività defensionale, ma in ordine alle quali fu ritenuta egualmente necessaria l'osservanza delle regole deontologiche, trattandosi, comunque, di condotte inerenti i rapporti tra il professionista e il cliente, nei quali, proprio in ragione della spendita delle sue qualità professionale, l'avvocato "ottenga fiducia" dallo stesso e "ingeneri affidamento" (Sez. U n. 6216 del 23/03/2015) - e quella notarile (per applicazioni recenti si vedano Cass. n. 09320 del 09/05/2016 e Cass.
n. 07746 del 08/04/2020).
Attraverso una ulteriore valorizzazione dell'esigenza di tutela dell'affidamento, sottesa ad ogni ipotesi di responsabilità "da contatto
Pag. 7 di 28 sociale qualificato", il passaggio successivo, compiuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consistito nella trasposizione di tale ipotesi dal piano delle "professioni protette" a quello delle relazioni con pubbliche amministrazioni.
Infatti, si è ritenuto "qualificato" il contatto sociale tra sfere giuridiche, quando risulti "connotato da uno "scopo" che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire", evenienza ipotizzabile anche solo quando un soggetto, al fine di "evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio" o "di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa", affidi "i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona"; si tratta, dunque, di "un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione", sicché è proprio la sussistenza di una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza prestazione che segna "la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di "alterum non laedere" niente altro che la proiezione - insita nel concetto stesso di responsabilità - sul danneggiante del diritto del danneggiato all'integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale"
(Cass. n. 14188 del 12/07/2016).
L'esposto orientamento giurisprudenziale, liddove richiede la violazione di una regola di condotta qualificata e non del generico dovere di non nuocere, non è mutato neppure negli anni più recenti,
Pag. 8 di 28 avuto riguardo, ad esempio, all'ambito del contratto di appalto (Cass.
n. 29711 del 29/12/2020) e scolastico (si veda Cass. n. 10516 del
28/04/2017).
Del resto, il principio generale è che la responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di uno specifico vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, sia configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cassazione civile , sez. II , 29/12/2020 , n. 29711).
5.5. Stando così le cose, si può escludere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale, in ragione della circostanza che gli odierni appellanti non hanno adeguatamente dedotto, né sono apprezzabili dagli atti, proprio quegli specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, necessari, appunto, a dare vita a quella "struttura obbligatoria" che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generico (e unilaterale, sebbene esistente in capo ad ogni consociato, diverso dal titolare dell'interesse leso dalla altrui condotta illecita) obbligo di "alterum non laedere".
Infatti, come già accertato dal Tribunale e non contestato dagli odierni appellanti, la è soggetto giuridico distinto dal Pt_22 CP_1
(v. art. 2 dello Statuto), e, per quanto qui rileva, non è
[...]
Pag. 9 di 28 organismo strumentale di quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti, e non già alla collettività).
A nulla rileva, di per sé, in difetto di ulteriori elementi che spettava agli odierni appellanti dedurre, la circostanza che, a seguito dell'adesione spontanea dei dipendenti comunali alla , Parte_22 il in qualità di datore di lavoro, abbia effettuato CP_1 materialmente i prelievi sulle retribuzioni ed i conseguenziali versamenti alla . Pt_22
Né, d'altro canto, l'ente locale risulta essere mai stato titolare della prerogativa di indirizzare le scelte gestorie/amministrative della
[...]
, essendo il proprio “ruolo” limitato all'approvazione del Pt_22 bilancio e del conto consuntivo, ovvero ancora alla nomina di due membri effettivi e di un supplente nel Collegio dei Sindaci (tutte circostanze che non valgono a costituire in capo al Comune specifici obblighi di protezione e di informazione in favore dei dipendenti i quali volontariamente decidevano di aderire alla ). Pt_22
Quanto al menzionato art. 20, quarto comma, dello Statuto della
, in forza del quale il Consiglio di Amministrazione <<propone pt_22 all'assemblea dei soci ed alla giunta comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del consiglio eventuali modifiche al presente statuto>>, esso disvela, diversamente da quanto rappresentato dagli odierni appellanti, che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla Pt_22
– modifiche, come si vedrà, tra l'altro decisamente respinte dalla stessa assemblea degli iscritti – presupponevano un impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già dell'amministrazione Pt_22
Pag. 10 di 28 comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento, mettendo a disposizione i propri dipendenti e i propri uffici.
5.6. Sotto altro profilo, difetta anche una lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'azione amministrativa – avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla p.a. – che è il presupposto ineludibile per la configurabilità di una responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
(v. Cassazione civile , sez. un. , 19/01/2023 , n. 1567 ).
Invero, come evidenziato dal primo giudice, con delibera
132/PRSP/2016 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, aveva posto dubbi di legittimità in merito all'attribuzione delle risorse alla , stante il divieto alle Pt_22 amministrazioni comunali, sancito dall'art. 17 della l. n. 152 del 1968, di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti, in aggiunta al trattamento già dovuto dagli enti previdenziali, sicchè il CP_1
dapprima sospendendo la contribuzione annuale alla e poi
[...] Pt_22 deliberando, a decorrere dal novembre 2018, la sospensione del prelievo sulla retribuzione dei ricorrenti, si è pacificamente adeguato alla suddetta direttiva della Corte dei Conti, secondo la quale i prelievi diretti ad assicurare trattamenti aggiuntivi risultavano, sostanzialmente, vietati dalla legge.
5.7. Posto, quindi, che, ad avviso di questa Corte, alcun obbligo di protezione rilevante ed alcuna lesione di affidamento qualificato può ipotizzarsi sulla scorta delle previsioni statutarie di , Parte_22 ed in particolare di quelle relative al ruolo del si rivelano CP_1 ininfluenti anche le residue doglianze degli odierni appellanti, secondo
Pag. 11 di 28 cui l'amministrazione non avrebbe prestato ascolto a generiche
“istanze” di riforma avanzate negli anni dagli organi statutari dell'associazione, alla stregua di quanto esposto da quattro consiglieri di amministrazione della in una lettera aperta del 31/01/2019 Pt_22
(in atti).
Non vi è, invero, alcuna documentazione agli atti che attesti la dinamica della vicenda, solo narrata dai sottoscrittori della citata missiva, afferente la mancata modifica del criterio di calcolo del premio di buonuscita nonché l'omesso esame ed omessa approvazione di una imprecisata e alquanto risalente bozza di modifica dello Statuto della da parte del Parte_22 CP_1
[...]
Peraltro, in realtà, è emerso che, a prescindere dall'effettivo stato economico-finanziario di , la stessa assemblea dei Parte_22 soci non ha inteso apportare alcuna modifica al proprio statuto in occasione di ben due delibere assembleari (26 settembre 2012 e 28 dicembre 2016, di cui agli allegati 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte resistente) onde ridefinire il sistema di calcolo del premio di buonuscita a carico della , il quale, risultando ancorato all'ultima Pt_22 retribuzione, aveva finito per comportare un notevole sbilanciamento tra quanto versato e quanto conseguito, anche e soprattutto in considerazione dell'inopinata scelta generalizzata dei nuovi assunti di non iscriversi alla;
né tantomeno la citata assemblea ha inteso Pt_22 deliberare di eseguire dei correttivi per ripianare il mutamento della realtà socio-economica dei lavoratori in forza al predetto ente comunale.
Tali circostanze sono state recisamente ribadite nell'istanza del
15.01.2020, depositata presso il Tribunale di Bari, con cui il
Presidente p.t. della aveva chiesto e successivamente ottenuto Pt_22
Pag. 12 di 28 la nomina di liquidatori del predetto ente, per l'intervenuta impossibilità a conseguire gli scopi sociali dell'associazione (cfr. all.16 del fascicolo di I grado di parte resistente).
In definitiva, sembra potersi affermare che l'assemblea dei soci della
(composta dai vari iscritti e, dunque, evidentemente da Pt_22 soggetti, fino a prova contraria, non assoggettati ad alcuna particolare ingerenza da parte degli organi comunali) abbia detenuto un rilevante (e soprattutto autonomo) potere di indirizzo nelle scelte amministrative e contabili dell'Ente; così come non è stato prospettato, né acquisito alcun altro elemento idoneo a dimostrare che le deliberazioni degli organi associativi avrebbero potuto essere condizionate o sovvertite dal Sindaco di e/o dal Consiglio CP_1
Comunale.
5.8. Ulteriore doglianza degli appellanti è che il avrebbe CP_1 favorito la contrazione delle risorse e l'effetto dissolutore della Pt_22 con le disposte sospensioni del contributo comunale e della trattenuta dallo stipendio dei dipendenti iscritti, oltre che con l'avvio dell'Ente alla procedura di liquidazione innanzi al Tribunale di Bari.
Tuttavia, come già chiarito dal primo giudice, la vicenda va correttamente ricostruita a partire dall'ordine del giorno del 11 maggio 2016 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto il mutamento delle condizioni patrimoniali della e l'impegno Pt_22 dell'amministrazione a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della medesima, sino a quando non Pt_22 fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi, ed inquadrata alla luce della già più volte citata delibera n.132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Puglia, aveva posto dubbi di legittimità in merito all'attribuzione delle risorse alla , stante il divieto alle Pt_22
Pag. 13 di 28 amministrazioni comunali, sancito dall'art. 17 della l. n. 152 del 1968, di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali.
Il passaggio successivo – e rigorosamente conseguenziale – si rinviene nella deliberazione del di sospendere, con CP_1 decorrenza dal novembre 2018, il prelievo sulla retribuzione dei dipendenti, al precipuo fine di adeguare la sua condotta alla direttiva della Corte dei Conti, secondo la quale, appunto, come detto, i prelievi diretti ad assicurare trattamenti aggiuntivi, risultavano sostanzialmente vietati dalla legge.
A fronte di tale comportamento – legittimo, se non necessitato – dell'amministrazione è pure avvenuto che il Consiglio di
Amministrazione della , composto da iscritti, come emerge dai Pt_22 verbali del 27.09.2018 (v. all. 13 in fasc. parte I grado), CP_1 abbia preso atto delle dimissioni dei vari membri, decise in modo del tutto autonomo dagli interessati – a riprova della totale autonomia
(anche) di tale organo – il che ha concorso a cristallizzare definitivamente la situazione di dissesto finanziario determinatasi, e che la stessa assemblea dei soci, convocata per il 12.04.2019, abbia deciso di non approvare la mozione del Presidente della tesa ad Pt_22 indire immediate elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (v. all. 12, ibidem).
5.9. Non appare, infine, dirimente, nella prospettiva di fondare un presunto obbligo di vigilanza in capo al idoneo a CP_1 porsi quale presupposto della invocata responsabilità extracontrattuale, la nota del 20 luglio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, versata in atti dagli odierni appellanti, che riporta in sintesi il contenuto di talune previsioni statutarie di
Pag. 14 di 28 , con particolare riferimento ai rapporti con Parte_22
l'amministrazione comunale, al solo fine di affermare l'esclusione di detto Ente dall'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del T.U.B.
5.10. In definitiva, anche all'esito del vaglio delle doglianze degli appellanti, non appare acclarato alcun valido presupposto per la configurabilità di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo al che appare privo di uno specifico potere di CP_1 incidenza sulla gestione della come pure di un preciso obbligo Pt_22 informativo o protettivo nei confronti dei dipendenti comunali in ordine ai rapporti liberamente da essi intrattenuti con la Pt_22 medesima.
6. Del resto, al di là delle generiche doglianze proposte nei due gradi di giudizio e sin qui riepilogate e vagliate, gli appellanti non hanno allegato alcuno specifico comportamento colposo, né tanto meno doloso, attivo e/o omissivo, in qualche modo contrario ad una specifica norma, di fonte legale o negoziale, che avrebbe dovuto imporre un diverso comportamento da parte degli organi della Pt_22
o del né adeguatamente prospettato e dimostrato un nesso CP_1 di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo e il particolare danno subito (del quale si chiede il risarcimento nella misura di cui si è detto, id est rimborso delle quote versate, senza che sia allo stato neppure certo che i crediti non saranno soddisfatti all'esito della procedura di liquidazione in corso ed, eventualmente, in quale misura).
Né, d'altro canto, gli odierni appellanti hanno indicato quali avrebbero dovuto essere – al netto di quelle poc'anzi vagliate e certamente irrilevanti – le condotte doverose, tali per cui l'amministrazione comunale avrebbe potuto impedire la situazione di dissesto
Pag. 15 di 28 generatasi nella Cassa Prestanza, per il tramite degli asseriti poteri di vigilanza e controllo spettanti al Sindaco e ai membri del Consiglio
Comunale.
In tale contesto – è appena il caso di rilevare – nulla più si dice in questa sede di gravame circa la responsabilità degli organi gestori della cui dovrebbe accedere, secondo la Parte_22 prospettazione attorea di primo grado, la responsabilità da omessa vigilanza del e, ancor prima, nulla più si deduce in ordine CP_1 alla responsabilità per mala gestio, posta (tra l'altro) a base della pretesa nel ricorso di primo grado, attenendo le argomentazioni qui riproposte e sviluppate precipuamente alla responsabilità del CP_1 per omesso intervento diretto e per mancato tempestivo riscontro delle istanze provenienti (questa volta) proprio dagli organi statutari e dagli esponenti dell'associazione medesima.
In ogni caso, occorre rammentare che, alla stregua dei principi valevoli in materia di responsabilità degli enti, grava su chi allega la violazione di norme statuarie ovvero la sussistenza di atti lesivi dell'integrità patrimoniale dell'ente l'onere di allegare e di dimostrare la sussistenza di atti specifici in tal senso ed il nesso di causalità tra questi e il danno verificatosi;
mentre, per converso, incombe sulla controparte l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi statutari e/o legali.
Nella specie, le parti private non hanno assolto adeguatamente a tali oneri ed hanno, anzi, tratteggiato la responsabilità degli enti in modo non soltanto vago, ma a tratti addirittura contraddittorio, in forza di quanto poc'anzi evidenziato.
Dall'esame degli atti sembra, tuttavia, che la lamentata impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte della possa Pt_22
Pag. 16 di 28 essere fatta risalire con certezza a partire dal 2016, momento in cui, per le ragioni già esposte, il su impulso della Corte CP_1 CP_1 dei Conti, aveva deciso – doverosamente conformandosi a quanto statuito da quest'ultima – di sospendere l'erogazione del contributo in favore del ridetto ente.
In epoca antecedente a tale contingenza, non è stata allegata dai lavoratori, né è altrimenti apprezzabile, alcuna altra condotta illecita da parte degli amministratori/organi statutari della , né, Pt_22 tantomeno, del CP_1
7. Sotto altro profilo, a nulla rileva, ancora una volta, la natura giuridica della e la circostanza che l'associazione non Parte_22 riconosciuta sia tenuta a rispondere con il suo patrimonio anche verso i soci, posto che il primo giudice ha in radice escluso la sussistenza del diritto dei dipendenti alla restituzione delle somme versate alla
, cui si erano, in precedenza, volontariamente iscritti, a fronte Pt_22 della legittima causa del versamento, data dalla possibilità di usufruire dei benefici derivanti dall'iscrizione, quantomeno sino alla sospensione del versamento stesso.
7.1. La statuizione del Tribunale va condivisa, vieppiù alla luce del fatto che gli appellanti nulla hanno allegato, vieppiù in questa sede di gravame, circa l'epoca di eventuale invio di diffide volte ad intimare al la sospensione della trattenuta del 3% dallo stipendio per il CP_1 successivo versamento alla , come pure circa la data di effettiva Pt_22 cessazione del prelievo dalle retribuzioni.
7.2. In tale contesto, a fronte del fatto che il primo giudice ha correttamente affermato, sul piano del regolamento contrattuale vincolante per le parti, che <<i lavoratori non potranno fruire delle prestazioni della a decorrere dal momento sospensione pt_22 del versamento ma il diritto loro maturato sino tale in
Pag. 17 di 28 relazione, ad esempio, alla buonuscita, resta integro, sebbene per un importo che terrà conto dei minori versamenti effettuati>>, costituisce un elemento neutro, accidentale e, quindi, irrilevante quello per cui, a seguito della procedura di liquidazione del patrimonio cui è sottoposta attualmente la , il premio di Parte_22 buonuscita maturato sino al momento della sospensione del versamento potrebbe essere riconosciuto solo in una quota percentuale del versato, come risulterebbe dal progetto di stato passivo. … (omissis)…”.
1.1. Tanto chiarito, deve essere rigettata ogni domanda diretta nei confronti della parte resistente per insussistenza di CP_1 forme di responsabilità a suo carico.
2. Sul diritto al premio di buonuscita
La domanda avanzata dai ricorrenti è parzialmente fondata e deve essere accolta tenuto conto delle seguenti incontestate decisive circostanze:
1) iscrizione delle parti ricorrenti alla Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali di da CP_1 non meno di tre anni;
2) versamenti alla Cassa Prestanza nell'interesse delle parti ricorrenti tramite trattenute sullo stipendio;
3) cessazione dal servizio delle parti ricorrenti per pensionamento;
4) richiesta espressa del premio di buonuscita formulate dalle parti ricorrenti.
2.1. Ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al premio di buonuscita conteso in virtù di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuo della Cassa Prestanza invocato dalle parti ricorrenti.
Pag. 18 di 28 2.2. Si consideri, infatti, che per la costituzione del diritto al premio di buonuscita, spettante solo alla cessazione del servizio, è necessaria l'iscrizione almeno triennale presso la . Parte_22
L'erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del socio1.
Nella stessa norma, inoltre, è chiarito anche l'ammontare ed il metodo di calcolo del premio di buonuscita in contesa, commisurato a metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di iscrizione alla . Pt_22
2.3. La consulenza tecnica disposta d'ufficio si è attenuta pedissequamente al criterio di computo disciplinato dall'art. 6 dello
Statuto della Cassa Prestanza in esame per la determinazione del premio di buonuscita spettante.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza della domanda avanzata dalle parti ricorrenti, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale resi in analogo contenzioso, che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della è fondata Parte_22
e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza CP_1
Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal CP_1 di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della . Parte_22
Pag. 19 di 28 Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della (cfr. Pt_22 produzione documentale in atti), essa provvede “alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla . Il premio va commisurato a Pt_22 metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”.
La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.1984 sino al 31.10.2018).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, in altri Pt_22 procedimenti analoghi, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della , sino a quando non fosse stata Pt_22 definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione.
Pag. 20 di 28 In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17
L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”.
La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968.
In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo
1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698; Cass. civ. Sez. lav.,
06/08/2013, n. 18724).
Ciò posto, pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del possa giustificare l'inadempimento CP_1 della . Pt_22
In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la ha disposto la corresponsione delle Pt_22 gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni.
Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del poiché, nello stesso verbale, CP_1 si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di
Pag. 21 di 28 trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a
(51 per l'anno 2017, 84 per l'anno 2018, 81 per l'anno 2019, Per_1
90 per l'anno 2020).
Il medesimo consiglio di amministrazione ha finanche prospettato possibilità di rateizzazione.
Orbene, circa la rilevanza della situazione fattuale venutasi a creare in seguito alle determinazioni comunali, giova considerare che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/04/2012, n. 6594).
Del pari, la liberazione dal vincolo obbligatorio non può fondarsi sulla mera difficoltà economica del debitore, giacché l'impotenza patrimoniale (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore (Cass. civ., Sez. lav.,
20/5/2004, n. 9645).
Per inciso, anche il factum principis verificatosi nell'odierna fattispecie non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore e all'obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe.
Pag. 22 di 28 È opportuno fare delle specificazioni a tal riguardo sulla natura dell'ente.
L'art. 2 dello Statuto prevede che «la avrà … gestione Pt_22 autonoma, patrimonio ed amministrazione distinta e se-parata dal patrimonio e dell'amministrazione del Comune».
Questa disposizione assume significativa importanza perché chiarisce che la è un ente dotato di autonomia giuridica, contabile, Pt_22 organizzativa e gestionale (sotto il profilo sia dell'amministrazione, sia dei controlli), con un patrimonio ed una amministrazione nettamente distinti e separati dal patrimonio e dall'amministrazione del CP_1
[...]
Già il Tribunale di Bari, in altri giudizi, ha riconosciuto in recenti sentenze: Trib. Bari 20 dicembre 2019, n. 5792/2019, laddove si statuisce che «ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è riconosciuta alla una gestione autonoma, nonché la separazione del proprio Pt_22 patrimonio rispetto a quello Comunale».
Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni iscritti alla ha Parte_22 affermato che la costituisce «un organo autonomo Parte_22 rispetto all'Amministrazione e titolare di rapporti individuali di assistenza nei confronti di ciascun dipendente iscritto» [Tar Puglia 19 marzo 2019, n. 414/2019].
Il tema della natura della non è pacifico in giurisprudenza, Pt_22 laddove vi sono pronunzie che fanno derivare dalle norme dello
Statuto che la è una associazione non riconosciuta di Parte_22 diritto privato ai sensi dell'art. 36 c.c., essendo dotata di un proprio patrimonio e di propri organi (v.si Trib. Bari, sez. lavoro, 2 febbraio
2012, n. 19960 che è alla base del recente decreto del Tribunale di
Bari, Quarta Sezione Civile, del 31 gennaio 2020, n. 811/2020, che
Pag. 23 di 28 dispone la liquidazione dell'Ente ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c).
Sulla natura privatistica si è pronunziato da ultimo il Consiglio di
Stato con sentenza del 27.06.2024.
Al contempo vi sono pronunzie che postulano la natura pubblicistica della stessa.
A prescindere dalla natura, non si può che concludere nel senso della sussistenza di un organo distinto ed autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, non essendo argomento convincente quello che valorizza gli elementi della presidenza della Pt_22 attribuita al Sindaco e dei poteri attributi all'amministrazione comunale di nomina di taluni membri del Consiglio di
Amministrazione oltre che dei poteri di controllo sulle deliberazioni assunte.
In tal senso depone lo stesso art. 20, quarto comma, dello Statuto della , per il quale il Consiglio di Amministrazione “propone Pt_22 all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, eventuali modifiche al presente statuto”, con ciò disvelando che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla Pt_22
– modifiche poi, tra l'altro, come visto sopra, decisamente respinte dalla stessa Assemblea (degli iscritti) - spettavano su impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già all'amministrazione Pt_22 comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento della , mettendo a Pt_22 disposizione i propri dipendenti e i propri uffici.
La , soggetto giuridico distinto dal (v. art. 2 Pt_22 CP_1 dello statuto), per quanto qui rileva, non è organismo strumentale di
Pag. 24 di 28 quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti
(non alla collettività).
E difatti l'art. 23 stabilisce che la dovrà prevedere nel bilancio Pt_22 di previsione annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale l'iscrizione di un fondo di riserva speciale ove accantonare una percentuale delle entrate effettive della per la formazione Pt_22 delle disponibilità da erogarsi per i premi di buonuscita.
La circostanza che la non abbia istituito tale fondo, nonostante Pt_22 la percezione del contributo degli iscritti, non può andare a detrimento del diritto degli iscritti i quali, per i motivi sopra esposti, vantano un diritto di credito nei confronti della stessa (cfr. in Pt_22 tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Orbene, la stessa alterità patrimoniale, che sottrae il CP_1 da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una statuizione di condanna nei confronti della , atteso Parte_22 che quest'ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto di elargizioni posto a carico dell'ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone. (cfr. in tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Pertanto, alla luce dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente, la convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma Pt_22 di Euro 22.196,98, oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. … (omissis)…”2.
Pag. 25 di 28 Va condannata, di conseguenza, la resistente al Parte_22 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme analiticamente calcolate nell'elaborato peritale a titolo di premio di buonuscita ex art. 6 oltre accessori di legge dalla maturazione Parte_22 del diritto all'effettivo soddisfo, fatta eccezione per la ricorrente
, per impossibilità di ricostruzione del premio Parte_18 in esame in mancanza della documentazione necessaria per la sua determinazione.
Da rigettare, inoltre, per infondatezza, sono tutte le restanti domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra le parti ricorrenti e la parte resistente . Parte_22
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti ricorrenti ed il CP_1 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al premio di buonuscita maturato ex art. 6 dello Statuo della Pt_22
Pag. 26 di 28 resistente e, per l'effetto, condanna la parte resistente
[...]
dipendenti comunali Controparte_3 al pagamento in favore di:
- 1) della somma di € 23.611,71; Parte_1
- 2) della somma di € 38.633,61; Parte_2
- 3) della somma di € 25.356,42; Parte_3
- 4) della somma di € 28.628,30; Parte_5
- 5) della somma di € 22.999,08; Parte_4
- 6) della somma di € 35.900,93; Parte_6
- 7) della somma di € 29.151,31; Parte_7
- 8) della somma di € 23.757,87; Parte_8
- 9) della somma di € 19.932,70; Parte_10
- 10) della somma di € 38.796,77; Parte_11
- 11) della somma di € 28.402,55; Parte_12
- 12) della somma di € 43.887,47; Parte_13
- 13) della somma di € 7.136,40; Parte_14
- 14) della somma di € 26.826,72; Parte_9
- 15) della somma di € 38.714,86; Parte_15
- 16) della somma di € 38.553,69; Parte_16
- 17) della somma di € 19.782,87; Parte_17
- 18) della somma di € 14.203,67; Parte_19
- 19) della somma di € 23.332,12; Parte_20
- 20) della somma di € 26.915,93; Parte_21
a titolo di premio di buonuscita ex art. 6 Parte_22
oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto
[...] all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza le restanti domande avanzate in ricorso;
Pag. 27 di 28 - compensa integralmente tra le parti ricorrenti e la parte resistente le spese di lite;
CP_1
- condanna la parte resistente Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.373,00, di cui € 6.114,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed
€ 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014, da distrarsi.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
AT CO OR
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Statuto Cassa Prestanza in all.ti parti ricorrenti. 2 Cfr. Trib. Bari, dott.ssa Lambriola, resa in giudizio NRG 7028/2020.