Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la …
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Incidente è qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività: per collegare l'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2012, n. 47276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47276 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1528
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 33031/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA GI N. IL 15/09/1964;
avverso la sentenza n. 3197/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 07/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. TINDARI BAGLIONE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to SERVETTO Tommaso del Foro di Torino. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza con la quale RZ PE era stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato di 1,84 - 1,61, fatto del 12 novembre 2007) e condannato a 3 mesi di arresto e 3000,00 Euro di ammenda, ha sostituito la pena detentiva inflitta con la libertà controllata della durata di 6 mesi.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Si duole che non sia stata accolta la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato alla audizione del teste BE e non sia stata comunque applicata la relativa diminuente, nonostante che il giudice, ex art.507 cod. proc. pen., avesse ritenuto necessario sentire tale teste.
Si duole altresì che non sia stata accolta la sua richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro sostitutivo ritenendo che egli avesse causato un incidente;
sostiene che per "incidente" la norma intende situazioni in cui sono coinvolte terze persone o veicoli, e non certamente situazioni, come quella verificatasi, in cui nessun altro veicolo o persona era stata interessata, ma la macchina dell'imputato aveva solo urtato contro il guard-rail. In ogni caso l'aggravante in questione non gli era stata contestata e la sostituzione con il lavoro sostitutivo avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto norma più favorevole. Si duole ancora che l'arresto non sia stato sostituito con la pena pecuniaria anziché con la libertà controllata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla prima questione.
Risulta dagli atti che il Tribunale ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione del teste indicato dall'imputato in quanto il medesimo non era stato presente al momento dell'accertamento (si trattava di un amico con cui il RZ aveva parlato per telefono). E tuttavia il giudice ha poi ritenuto opportuno sentire tale persona, disponendone la citazione come teste, ex art. 507. In tale situazione ritiene il Collegio che avrebbe dovuto essere riconosciuta all'imputato la diminuente collegata al rito e a tanto può procedersi in questa sede, trattandosi di un semplice calcolo materiale, determinando la pena in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ferma la pena pecuniaria di 2000,00 Euro di ammenda.
2. Gli altri motivi di ricorso sono infondati.
Correttamente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo ritenendo che l'imputato avesse cagionato un incidente. Come noto, la L. n. 120 del 2010, art. 33 ha introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9-
bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
inoltre, secondo il comma 2 bis del medesimo art. 186 C.d.S., le pene di cui al comma 2, quindi quelle relative sia alla lett. a) che b) e c), sono raddoppiate quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura. È evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ipotesi ritenuta, ovviamente, più grave in quanto più pericolosa socialmente.
Il ricorrente vorrebbe limitare l'operatività del divieto di applicazione del lavoro sostitutivo al caso di incidente in cui sono coinvolti altri veicoli o da cui derivano danni alle persone. Ma ciò contrasta con il dettato normativo. Non può infatti dubitarsi che quando il codice della strada fa riferimento a un "incidente" intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell'incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall'incidente stesso.
3. Da ultimo la corte di appello ha correttamente indicato la ragione per la quale ha ritenuto adeguata la sanzione della libertà controllata, a preferenza della semplice pena pecuniaria, rilevando che tale sanzione si presentava adeguata perché evita il disinserimento sociale dell'imputato e al tempo stesso costituisce valido deterrente alla commissione di analoghi reati;
pertanto sul punto la sentenza non merita censura.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la diminuzione della pena per il rito abbreviato e, questa riconosciuta, il trattamento sanzionatorio può da questa Corte essere rideteminato in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ed Euro 2000,00 di ammenda. Nel resto il ricorso merita rigetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la diminuzione della pena per il rito abbreviato e questa riconosciuta, ridetermina il trattamento sanzionatorio in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ed Euro 2000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012