Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/1999, n. 463
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Rientra nella nozione di apparecchio di protezione amovibile di organi o zone di lavorazione anche la recinzione o barriera attraverso la quale si accede ad una zona pericolosissima di un impianto, che deve pertanto essere munita del dispositivo di blocco previsto dall'art. 72 d.p.r. 27 aprile 1955, n.547, tanto nella fase di lavorazione che in quella di pulizia e manutenzione. (Fattispecie in tema di accesso al canale di carica e pesatura dei metalli di un impianto di fusione privo del sistema di blocco automatico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/1999, n. 463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 463
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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