Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
Rientra nella nozione di apparecchio di protezione amovibile di organi o zone di lavorazione anche la recinzione o barriera attraverso la quale si accede ad una zona pericolosissima di un impianto, che deve pertanto essere munita del dispositivo di blocco previsto dall'art. 72 d.p.r. 27 aprile 1955, n.547, tanto nella fase di lavorazione che in quella di pulizia e manutenzione. (Fattispecie in tema di accesso al canale di carica e pesatura dei metalli di un impianto di fusione privo del sistema di blocco automatico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/1999, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MA DOMENICO Presidente del 22/10/1999
1. Dott. SAVINO VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere N. 2604
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SEPE PAOLO ANTONIO Consigliere N. 9975/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI MA n. il 22/06/1999
avverso la sentenza del 21/01/1999 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEPE PAOLO ANTONIO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. A. Angelucci che chiede l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
RI AU è ricorrente avverso sentenza 21/1/1999 della Corte d'Appello di Brescia, che, in riforma di quella 21/1/1997 del Tribunale della stessa città, lo condannava, concesse le sole attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., in quanto, nella qualità di il legale rappresentante della ditta "Trafilerie Gnutti S.p.A.", per colpa consistita in imprudenza e negligenza, ed in particolare in violazione di specifica disposizione del d.P.R. 27/4/1955, n. 547, l'art. 72, cagionava la morte di MI IN.
In RI (BS) il 4/5/1989.
Secondo l'effettuata ricostruzione dell'infortunio, la vittima, MI, ed altro dipendente, IN AU, venivano addetti al funzionamento dell'impianto per la fusione dei metalli denominato "Junker" n. 12, costituito da due parti: quella per la carica e pesatura del materiale da fondere, sita al piano inferiore, e quella costituita dal forno fusorio, posto al piano superiore;
ad un certo punto il MI lasciava nella parte superiore il solo IN, dicendogli che si recava al piano inferiore "perché c'è qualcosa che non va": poco dopo il IN si accorgeva che il MI era rimasto schiacciato dalla parete posteriore del canale di carica contro la lamiera retrostante, riportando gravissime lesioni che ne determinavano la morte immediata.
Tratto a giudizio per rispondere anche di altre violazioni infortunistiche, oltre a quella già indicata (art. 72 d.P.R. 547/55) e ritenuta dalla Corte di merito, il RI veniva assolto perché il fatto non costituisce reato. Su appello del Procuratore della Repubblica, che chiedeva la condanna per le violazioni contestatte perché ritenute sussistenti, la decisione impugnata riteneva violato solo il disposto dell'art. 72 citato poiché contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che ne aveva ravvisata l'inapplicabilità nella fattispecie - "se fosse stato predisposto un congegno di blocco automatico dell'impianto, ogni qualvolta si apriva il cancello d'accesso al canale di carica, l'infortunio sicuramente non sarebbe avvenuto, proprio perché l'impianto si sarebbe disattivato automaticamente scongiurando così quegli incidenti dovuti all'imprudenza degli stessi operai che, comunque, non può mai assurgere a causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso", escludendo che l'obbligo di predisporre sistemi di protezione si riferisse esclusivamente al movimento della macchina in fase di lavorazione e non all'ipotesi di pulizia e manutenzione.
Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, si deduce erronea applicazione della legge penale - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'addebito ex art. 72 d.P.R. 547/55 nonché alla mancata concessione dell'attenuante del danno risarcito, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e alla omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti, come concordemente richiesto dal Procuratore Generale e dal difensore.
Con motivi nuovi il ricorrente deduce violazione dell'art. 62 n.6 cod. pen., anche con riferimento all'art. 133 stesso codice ed all'art. 133 stesso codice ed all'art. 69, nonché violazione dell'art. 185 cod. pen. anche in relazione agli artt. 2043, 2056 e 1227 cod. civ. La Corte ritiene priva di pregio la censura di erronea applicazione della legge penale.
Nella specie dell'art. 72 d.P.R. n. 547/55 - in punto di affermata responsabilità del RI.
La sentenza impugnata, accertato in fatto che, per accedere al canale di carica, occorreva rimuovere una recinzione predisposta proprio per evitare che si potesse entrare in una zona pericolosissima dell'impianto e che, tuttavia, "si trattava di una semplice barriera di metallo che non impediva il funzionamento dell'impianto ove non fosse stata messa a posto", esattamente ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 72 citato per la mancata predisposizione di un sistema mediante il quale, una volta aperta, la barriera di accesso, si disattivasse automaticamente l'impianto: in altri termini per la mancata dotazione di quel dispositivo di blocco descritto e richiesto proprio dalla norma de qua.
La stessa sentenza dà adeguatamente e correttamente conto che l'incidente ebbe a verificarsi proprio per la mancata predisposizione di un congegno di blocco automatico dell'impianto, ogni qualvolta si apriva il cancello di accesso al canale di carica, e ciò in violazione dell'art. 72 citato.
Norma, questa, che - contrariamente a quanto assume il ricorrente attraverso una diversa lettura in fatto e in diritto - deve ritenersi applicabile alla fattispecie, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, intanto, diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure e sostenuto dal ricorrente, ne ha ravvisato l'applicabilità "sia in fase di lavorazione che nell'ipotesi di operazione di pulizia e manutenzione" (Sez. IV. 20/1/87, n. 646, Fogli, RV 174907); poi, ha precisato il significato dell'espressione "apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori" (Sez. III, 17/2/84, n. 1534, Serbini, RV 162717), che rispecchia la barriera d'accesso amovibile, già descritta nella specie;
infine ha rinvenuto la sussistenza dell'obbligo di dispositivo di blocco ex art. 72 Legge n. 547/55, in fattispecie simile a quella in esame, ritenendo che "Un cancello attraverso il quale si acceda in un vano nel quale si vengano a trovare gli organi pericolosi di una macchina deve considerarsi apparecchio di protezione proprio perché in tale zona si svolge l'attività degli organi lavoratori.
Quindi, il cancello deve essere munito del dispositivo di blocco che l'art. 72 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 prescrive senza alcuna distinzione tra accidentalità e volontarietà di rimozione degli apparecchi di protezione delle parti pericolose delle macchine". Giurisprudenza, questa citata, già esattamente richiamata dalla decisione impugnata e risolutiva di ogni contraria deduzione del ricorrente.
Merita, invece, accoglimento la censura con la quale il ricorrente denuncia - ed illustra, anche con motivi nuovi - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno risarcito, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e della mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, correttamente posti in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché agli artt. 69 e 185 stesso codice.
Premesso, infatti, come indicato nella decisione impugnata, che, a conclusione del dibattimento il Procuratore Generale aveva chiesto "che il reato, concesse all'imputato le attenuanti generiche e quelle del risarcito danno prevalenti sulla contestata aggravante fosse dichiarato estinto per prescrizione" e il difensore "... in subordine si associava alle richieste del Procuratore Generale", si imponeva, in punto di quantificazione della pena - come determinata in considerazione della mancata concessione dell'attenuante già citata nonché del diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - una motivazione esauriente, o comunque adeguata - laddove non mancante del tutto - tanto più che la pena medesima non era stata irrogata nel minimo. E tale più so penetrante, e completo, obbligo di motivazione incombeva al giudice, atteso che non solo egli non aveva acceduto alle richieste, come precisate, delle parti - pubblica e privata - ma era pervenuto ad una determinazione della misura della pena che, per essere superiore al minimo, esigeva una più puntuale motivazione, anche in considerazione di quanto risultante dallo stesso testo della decisione. Che, quanto ai profili di colpa contestati ed oggetto di specifico appello avverso sentenza assolutoria, ne ha ridimensionato notevolmente il numero, riducendo le tre violazioni contestate all'unica, ritenuta sussistente, ex art.72 d.P.R. n. 547/55, ne' ha affermato di escludere il concorso di colpa della vittima. E proprio l'esame dell'eventuale concorso di colpa della parte lesa si imponeva nella specie, dovendo nei reati colposi il giudice di merito valutare l'eventuale concorso di colpa della parte lesa medesima anche ai fini della determinazione della pena - soprattutto quando, come nella specie, applichi una pena superiore al minimo - e ciò anche ai fini del giudizio sulla congruità e quindi sulla concessione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, necessariamente correlati, rispettivamente, (la pena) al grado e (la congruità del risarcimento) all'entità della colpa.
È infatti giurisprudenza di questa Suprema Corte che, più in generale, "Nel processo per reato colposo il giudice ha l'obbligo di accertare la sussistenza e la quantità della colpa della vittima o del terzo;
tale accertamento deve essere sorretto da idonea motivazione, essendo diretto a determinare l'entità degli apporti, causali correlativi, rispettivamente, alla condotta dell'imputato e a quella della vittima o del terzo" (Sez. IV, 22/12/73, n. 9584, Macchi, RV 125892), e, più specificamente, "Nei reati colposi il giudice ha l'obbligo di accertare e valutare unitariamente il complessivo determinismo etiologico dell'evento. L'indagine va condotta sia sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato, che sull'eventuale sussistenza di cause poste in essere dalla vittima.
Tale esame ha rilevanza sia per la individuazione di un eventuale determinismo etiologico unico sia al fine di determinare la pena e di precisare le obbligazioni che gravano sull'imputato ai sensi dell'art. 185 cod. pen." (Sez. IV, 22/10/81, n. 9367, Fini, RV 150649).
Tanto affermato, si osserva altresì che, nella specie, l'indagine sul comportamento della vittima, eventualmente colposo - con riflessi sulla congruità del risarcimento e sulla possibilità di concessione della relativa attenuante - si rendeva necessaria anche ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.: la sentenza impugnata, come denunciato dal ricorrente, non contiene motivazione alcuna sul diniego delle richieste attenuanti con criterio di prevalenza sull'aggravante contestata e a detto giudizio di comparazione, intanto necessariamente motivato - risultando in difetto immotivata la ritenuta equivalenza - poteva favorevolmente contribuire non solo l'eventuale riconoscimento del concorso di colpa della vittima, ma anche il conseguente riconoscimento - legato alla correlata integralità del risarcimento - dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. Pertanto l'impugnata decisione deve essere annullata: il giudice del rinvio, in applicazione degli esposti principi, valuterà liberamente l'eventuale sussistenza, nella fattispecie, della colpa concorrente della vittima, e ciò ai fini, in caso affermativo, della concessione dell'attenuante del danno risarcito, valutabile nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. e, in definitiva, della quantificazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in punto quantificazione della pena e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione all'eventuale concorso di colpa della vittima e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Brescia altra Sezione. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2000