Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a questa ultima una legittimazione alla domanda al giudice della esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen. di revoca del beneficio concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta del rafforzamento dell'obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività - e non di cessazione per revoca - della sospensione condizionale della pena.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1999, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 3-3-1999
1.Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 823
3. " Antonio S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " OL IL " N. 44461/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Massa e da NN AO, nata a [...] il [...]
avverso la ordinanza emessa dal RE di Massa quale giudice dell'esecuzione in data 19.8.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. A. Galasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 1997 il RE di Carrara applicava a LO CO - ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e in relazione al delitto di cui all'art. 570, 1^ e 2^ comma, c.p. in danno del coniuge AO NN e dei figli minori - la pena di due mesi di reclusione e di lire duecentomila di multa e concedeva allo stesso il beneficio della sospensione condizionale, che subordinava al versamento alla stessa NN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori, della somma complessiva di lire 50.400.000 da corrispondere, con gli interessi, in tre rate con scadenza a sei, nove e dodici mesi dal 16 gennaio 1997. Con istanza diretta allo stesso RE di Carrara nella qualità di giudice della esecuzione, AO NN, assumendo che il CO non aveva provveduto a corrisponderle alcuna somma del complessivo importo, al versamento del quale era stato subordinato il beneficio ex artt. 163 e 165 c.p., chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674 c.p.p.. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19 agosto 1998, rigettava la richiesta della parte civile NN per il fatto che, in sede cognitiva, il RE non avrebbe potuto, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ne' decidere sulla domanda della parte civile stessa;
ne', conseguentemente, subordinare il beneficio della pena sospesa al pagamento di somma a titolo provvisionale sulla liquidazione del danno, per cui la disposta subordinazione doveva essere ritenuta illegittima.
Avverso la ordinanza, per il tramite del suo procuratore speciale avvocato G. Mussi, ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità, AO NN, la quale denuncia la inosservanza e la erronea applicazione delle norme di cui agli artt.674, 665, 666 e 648 c.p.p., nonché degli artt. 165 c.p. e 444 c.p.p., perché il giudice della esecuzione, che avrebbe dovuto limitare la sua indagine alla verifica dell'avvenuta causa di revoca del beneficio della sospensione, aveva in realtà violato il principio della intangibilità del giudicato, basando, peraltro, la decisione sul presupposto, erroneo, che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito subordinare il beneficio medesimo all'adempimento di obbligazioni risarcitorie a favore della parte civile, ancorché detto condizionamento sia stato espressamente previsto dalla concordata richiesta del P.M. e dell'imputato.
Analogo ricorso per cassazione avverso la stessa ordinanza ha proposto il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Massa - sezione distaccata di Carrara -, che conclude per la revoca del beneficio.
Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati, con la conseguente condanna di AO NN a pagare le spese del procedimento. Nell'attuale sistema della esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna, il nuovo codice di procedura penale, nella maggiore valorizzazione delle garanzie tipiche della giurisdizione, accanto all'organo promotore della azione esecutiva (che l'art. 655 c.p.p. individua nell'ufficio del P.M. presso il giudice dell'esecuzione), ha previsto, nella ipotesi in cui la esecuzione genera episodi controvertibili, nel giudice della esecuzione l'organo chiamato a deciderli, a ciò attivato da un atto introduttivo, costituente vera e propria domanda giudiziale, i cui possibili istanti, ai sensi dell'art. 666, 1^ comma. c.p.p., sono il pubblico ministero, l'interessato ed il difensore. La sussistenza di episodi controvertibili da definire è immediatamente apprezzabile in quelle situazioni, proprie e specifiche della competenza del giudice dell'esecuzione, nelle quali, in presenza di una esecuzione in atto promossa dal P.M., occorre risolvere una questione attinente alla legittimità dell'azione esecutiva in corso e in ordine alla quale viene in rilievo la attuale esigibilità del titolo esecutivo (artt. 667, 668 u.p. e 670 c.p.p.). Oltre che delle suddette questioni, relative alla validità del titolo esecutivo azionato dal P.M., il giudice dell'esecuzione è investito anche di altre specifiche competenze, sulle quali è chiamato a stabilire, anche al di fuori di una pretesa in atto del P.M., mediante pronuncia di accertamento diretta alla identificazione del titolo esecutivo azionabile, quando sussiste una pluralità di sentenze di condanna contro la stessa persona per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.); alla integrazione di condanne diverse in unico titolo esecutivo, per effetto della disciplina del concorso formale e del reato continuato (art. 671 c.p.p.); alla revoca stessa del titolo per effetto di amnistia o indulto (art. 672 c.p.p.) ovvero di intervenuta "abolitio criminis" (art. 673 c.p.p.). Inoltre, attratte sempre nella competenza del giudice della esecuzione, sono le ipotesi - previste dall'art. 674 c.p.p. e definite in dottrina come revoche "in malam partem" - nelle quali, in giudizio che precede comunque l'inizio della esecuzione e che si svolge nelle forme e con le garanzie di contraddittorio e di difesa ex art. 666, 3^ e 4^ comma, stesso codice, trattasi di decidere circa la revoca della sospensione condizionale (della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In dette ipotesi la questione controvertibile - la cui soluzione il legislatore ha previsto dovesse essere data prima di ogni principio di esecuzione, costituendo la pronuncia della revoca del beneficio il necessario ed indispensabile presupposto di efficacia del titolo esecutivo, che di questo viene a rimuovere la originaria circostanza, impeditiva della sua procedibilità - deve essere introdotta dalla istanza specifica del P.M., esclusivo titolare dell'azione esecutiva di condanna alla pena detentiva o pecuniaria e, perciò, unico legittimato interessato ad ottenere, mediante domanda di revoca ex art. 674 c.p.p., la rimozione del giudicato della originaria sua condizione di inesigibilità della sanzione applicata. Nè è possibile, sempre in tema di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, a quest'ultima riconoscere una legittimazione alla domanda ex art. 674 c.p.p., concorrente o alternativa con quella del P.M., giacché - a parte il rilievo assorbente che, dovendo i poteri di impulso processuale della parte civile discendere da tassativa disposizione di legge, nel caso particolare la legittimazione alla domanda di revoca non è prevista - neppure sussiste un interesse in senso proprio della stessa parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione, peraltro, comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta di rafforzamento dell'obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività (e non di cessazione per revoca) della sospensione condizionale della pena. In relazione a quanto innanzi, stante la originaria inammissibilità dell'istanza di AO NN a produrre gli effetti ex art. 674 c.p.p. - che il P.M. non risulta avere, pure esso, chiesto al giudice della esecuzione - il provvedimento di rigetto della revoca della sospensione condizionale della pena, adottato dal RE di Massa quale giudice dell'esecuzione in data 19 agosto 1998, costituisce provvedimento corretto nella conclusione di cui al dispositivo e deve, perciò, essere mantenuto - ancorché con la diversa motivazione di rettifica (art. 619, 1^ comma, c.p.p.), svolta in questa sede, del difetto di legittimazione alla domanda della parte civile -, per cui entrambe le impugnazioni debbono essere rigettate, non potendosi attribuire al ricorso per cassazione del P.M. la valenza, con efficacia retroattiva, della indispensabile originaria sua istanza di revoca.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna NN AO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999