Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1999, n. 823
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a questa ultima una legittimazione alla domanda al giudice della esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen. di revoca del beneficio concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta del rafforzamento dell'obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività - e non di cessazione per revoca - della sospensione condizionale della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1999, n. 823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 823
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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