Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2013, n. 22890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22890 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA NA - Presidente - del 10/04/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1174
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 46020/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IP NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2011 della Corte d'appello di Napoli R.G. n. 6734/2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/06/2005 il G.u.p. del Tribunale di Nola ha assolto IP NA RO dal reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 12 in relazione alle armi rinvenute nella sala giochi di pertinenza dell'imputato.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, fondata sull'art. 443 cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza del 21/12/2006. Il G.u.p. del Tribunale di Nola, in sede di rinvio, ha ritenuto l'RO colpevole del reato ascrittogli e ha irrogato la pena ritenuta di giustizia.
Con sentenza del 02/12/2011 la Corte d'appello di Napoli, dopo avere respinto la censura di inammissibilità dell'impugnazione del P.M., sia perché la sentenza della Corte di Cassazione era precedente alla sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, sia perché il P.M. avrebbe comunque potuto effettuare ricorso per cassazione per saltum, ha confermato la decisione del primo giudice, sottolineando, per quanto ancora rileva, che il bagno della sala giochi nel quale erano state rinvenute le armi non costituiva un luogo di privata dimora, atteso che lo stesso era necessariamente destinato all'utilizzo del pubblico che frequentava il locale.
2. Nell'interesse dell'RO è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo.
2.1. In primo luogo, il ricorrente eccepisce che, per effetto della sentenza n. 26 del 06/02/2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, art. 10, comma 2, n. 46, è venuta meno l'efficacia dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rappresentato, ai sensi della norma appena citata, il presupposto o la condizione tecnico - giuridica di validità del ricorso del P.M., altrimenti da considerarsi intempestivo.
2.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della motivazione in ordine alle ritenuta sussistenza del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 12 con particolare riguardo alla dimostrazione che il bagno in cui erano state reperite le armi fosse accessibile a tutti gli avventori del locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura svolta dal ricorrente è infondata. La sentenza menzionata a sostegno della tesi propugnata (Sez. 6, n. 9270 del 16/02/2007, Berlusconi, Rv. 235737) afferma un diverso principio giuridico, ossia che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, la Corte di cassazione, investita del ricorso del P.M. proposto ai sensi del cit. art. 10, dopo la ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi del comma secondo della norma medesima, deve disporre l'annullamento senza rinvio di tale ordinanza, dichiarare la inammissibilità del ricorso e ordinare la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado. Ma proprio tale sentenza ribadisce il consolidato orientamento interpretativo secondo cui gli effetti di retroattività della sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, e in particolare di quelle demolitorie, incontrano il limite dei rapporti cd. esauriti o definiti, in relazione ai quali l'applicazione - nel periodo in cui è stata in vigore - della norma costituzionalmente illegittima ha prodotto effetti giuridici irreversibili o consolidati (in concreto insensibili al mutamento o reviviscenza della previgente normativa determinato dalla sentenza costituzionale di accoglimento). Sul piano definitorio i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, possono qualificarsi esauriti allorché - in via generale - non comportano più un intervento processuale che consenta di vanificare gli esiti derivanti dalla già avvenuta applicazione delle norme incostituzionali. Come ribadito dalla medesima sentenza n. 9270 del 2007 cit., in tale ambito, oltre al giudicato, vanno incluse, tra l'altro, quelle preclusioni discendenti da situazioni che non consentono la regressione in anteriori fasi del giudizio. Ritiene il Collegio che in tali ipotesi rientri il caso, ricorrente nella specie, in cui il rapporto giuridico di impugnazione si sia esaurito, per effetto della decisione del giudice investito della stessa che abbia pronunciato sul gravame.
2. Anche la seconda articolazione del ricorso è infondata. Premesso che, ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per "luogo aperto al pubblico", deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116), la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto di qualificare in tali termini il bagno di servizio del locale pubblico, a maggior ragione se, come si ammette in ricorso (ma la circostanza non è decisiva), mancava la chiave di accesso al vano.
3. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013