Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL8.50500 8 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 15232/99 - Consigliere - Cron.4327 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud.10/01/02 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SC RD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2002 dagli avvocati 65 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 59/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 19/05/99 R.G.N. 1133/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.7.1998 al Tribunale di Terni, l'INAIL impugnava la sentenza n.289/98 con la quale il Pretore della stessa città aveva accolto domanda di DU AL, tendente ad ottenere il diritto alla rendita in quanto coniuge superstite di PP TA, deceduto in data 9.5.1995, in conseguenza della malattia professionale per la quale lo stesso era già titolare di rendita pari al 55%. Sosteneva l'Istituto appellante che il primo giudice non aveva tenuto conto: a) che il TA al momento del decesso aveva 86 anni;
b) che l'episodio iniziale era rappresentato da una ischemia temporoccipitale destra durata per circa 19 mesi;
c) che l'anno precedente il decesso si era verificato un episodio di ictus. Si costituiva in giudizio l'appellata la quale invocava la conferma della pronunzia pretorile. Acquisita nuova c.t.u., il Tribunale di Terni, con sentenza notificata 1'8.6.1999 riformava la sentenza di primo grado, respingendo la domanda della AL. Osservava il Giudice del gravame - sulla base della nuova perizia medico legale - che la morte del TA era dipesa da ictus cerebrale e che la broncopneumopatia professionale preesistente era del tutto estranea al determinismo della suddetta malattia e, quindi, all'evento mortale. La broncopatia non comportava una insufficienza respiratoria tale da interferire in maniera sostanziale con gli scambi alveolo capillari, e, dunque, aveva scarso risentimento sull'attività cardiaca. Al contrario, l'insufficienza vascolare cerebrale risalente a parecchi anni prima, tradottasi, come esito permanente, in una emisindrome piramidale deficitaria sinistra, aveva mostrato una grave recidiva nell'aprile 1995, quando, in concomitanza con un episodio influenzale, si era manifestato un quadro ittale che aveva richiesto un ricovero ospedaliero in occasione del quale era stata accertata 3 una ischemia notevolmente impegnativa che aveva interessato una vasta area in sede temporo-occipitale destra, associata ad una rilevante disorganizzazione del tracciato elettroencefalografico. Nella medesima occasione veniva minimizzato il quadro respiratorio ponendosi una diagnosi di semplice bronchite cronica enfisematosa. Avverso detta sentenza la AL ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre a violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 41 c.p., la ricorrente osserva: a) che il TA non ebbe alcun ictus cerebrale il 20.4.1995, né la TAC aveva evidenziato R alcun disturbo circolatorio cerebrale recente;
b) che già nel 1990 era stata evidenziata una sindrome disfunzionale respiratoria di massima gravità sicchè non è possibile escludere che la patologia respiratoria abbia inciso sull'apparato cardiaco, concorrendo, quindi, a determinare o accellerare la morte del lavoratore;
c) che la morte non fu improvvisa, ma seguì ad un malore per il quale fu chiamato il medico curante. Il ricorso non può essere accolto in quanto non si ravvisano i denunciati vizi di motivazione nella sentenza impugnata, sicchè le censure formulate finiscono col tradursi in una critica avente ad oggetto le valutazioni di merito - in questa sede non scrutinabili effettuate dal Tribunale di Terni sulla base degli accertamenti medico-legali acquisiti nel corso del giudizio di primo e secondo grado. In particolare la sentenza non omette l'esame di alcuno dei fatti o documenti decisivi ai fini del giudizio, venendo, piuttosto censurata sia per aver erroneamente ritenuto intervenuto un ictus cerebrale nel 1995, sia per non aver " riconosciuto alla patologia respiratoria risalente al 1990 l'incidenza, quale concausa, anche accelleratoria, sulla morte del congiunto della ricorrente. In effetti, la sentenza impugnata - attraverso una approfondita motivazione fondata sugli esiti di una rinnovata indagine medico-legale, ed esente da vizi logici e giuridici - è pervenuta alla conclusione che la morte dell'assicurato è dipesa da ictus cerebrale, mentre la compresente broncopatia professionale non aveva avuto alcuna incidenza causale rispetto al decesso. Tale conclusione poggia in particolare sul nuovo accertamento peritale disposto dal Giudice del gravame incentrato proprio sulla esistenza di una tale efficienza causale della patologia respiratoria, già affermata, ma senza motivazione adeguata, dal c.t.u. in primo grado, e superata puntualmente dal consulente d'ufficio nominato dal Tribunale. Quanto all'ictus cerebrale - alla cui recidiva la sentenza di appello ricollega , l'esito mortale - il Tribunale ne ricostruisce l'evoluzione partendo dalla sua prima risalente all'aprile 1995 e documentata da certificati medici manifestazione emessi in occasione del ricovero, sino alla morte certificata con scheda medica in cui si fa espresso riferimento ad una ischemia temporo-occipitale come causa iniziale. Esito, al quale contribui come rileva il Tribunale anche - una insufficienza vascolare cerebrale su base atereosclerotica, risalente al 1993, concomitante con la cardiopatia ischemica, ma non anche dalle affezioni respiratorie che, già in sede di ricoveri, erano state valutate in misura modesta, ponendosi la diagnosi di una semplice bronchite cronica enfisematosa. Questa ricostruzione ha consentito al Tribunale di esprimere l'avviso che, avuto riguardo alla recente anamnesi di ictus recidivo, nonché in ragione della rapidità dell'evento mortale, questo sia attribuibile al riproporsi dell' ischemia cerebrale acuta la quale - per quanto si è detto è del tutto indipendente dal n quadro broncopneumopatico rilevante ai fini assicurativi perseguiti dalla ricorrente Da quanto precede, il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alle spese del presente giudizio ne va statuito l'esonero in favore del ricorrente soccombente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
lespese La Corte rigetta il ricorso. Nulla per Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente yeh I will Reffiter still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -8 APR. 2002 7 oggi, . 2 1 1 1 IL CANCELLIERE 16