CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IO SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avv. Giovanni Vaccaro e AL RI, che hanno esposto gli argomenti di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2586 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 10 febbraio 2011 l'imputato, oggi ricorrente, era stato assolto dal delitto di partecipazione alla associazione mafiosa -distretto del Belice della cosa nostra siciliana- per il quale era stato rinviato a giudizio con decreto del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2009; si tratta delle attività economiche, aventi ad oggetto soprattutto forniture di calcestruzzo, che sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, da appartenenti all'associazione mafiosa, nonché da alcuni imprenditori locali, realizzando un sistema di controllo degli appalti attraverso l'utilizzo di metodi mafiosi, riuscendo così a evitare la concorrenza di altre ditte nel territorio della provincia di Agrigento. 2. La Corte d'appello di Palermo, decidendo (per quel che in questa sede rileva) sull'impugnazione del Pubblico ministero, con sentenza del 18 luglio 2012, diversamente apprezzando la prova dichiarativa assunta in primo grado, aveva riformato la decisione del Tribunale, ritenendo SA SC responsabile del reato di partecipazione alla associazione mafiosa descritta in imputazione al capo A e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 3. Questa Corte (Sezione 6, sent. n. 37726 del 10 aprile 2014), decidendo sui ricorsi proposti dai difensori di SA SC, aveva annullato la sentenza impugnata (Corte di appello di Palermo, 18 luglio 2012), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte distrettuale. 3.1. Era stata affrontata -in via preliminare ed assorbente con separazione delle posizioni soggettive e differimento della pubblica udienza, anche per consentire alle parti di interloquire sulla possibile differente qualificazione giuridica del fatto- la questione della esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati anche all'odierno ricorrente, pervenendo alla conclusione che potessero, astrattamente, essere qualificati in termini di concorso eventuale nel reato a concorso necessario (art. 110, 416 bis cod. pen.), espressamente escludendo che il fatto contestato potesse qualificarsi in termini di diretta partecipazione ad associazione (sent. n. 37726/2014, cit., in motivazione, pag. 14). Nelle condotte poste in essere dal ricorrente risultava solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembrava collocarlo, semmai, all'esterno della "cosa nostra", sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivamente dinanzi alla figura dell'imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell'imprenditore vittima. 2 4. Con la successiva pronuncia di appello (in data 16/01/2018), la Corte palermitana, dato atto .che nelle more del secondo giudizio di appello l'imputato TO RI aveva inteso collaborare con la giustizia ed era stato sottoposto ad esame, aveva riconosciuto la responsabilità di SA SC, qualificando il fatto di partecipazione associativa mafiosa contestato in termini di concorso eventuale nel delitto associativo mafioso, condannando, quindi, l'imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione. 5. La difesa dell'odierno ricorrente impugnava anche tale decisione e questa stessa Sezione della Corte, con sentenza emessa in data 11 luglio 2019, annullava nuovamente la decisione impugnata ravvisando evidente inosservanza della disposizione processuale (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) che impone (ed imponeva anche in allora) l'obbligo della rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa in caso di overturning della sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero. 6. La Corte territoriale, nuovamente onerata del rinvio, con la sentenza qui impugnata, rinnovata l'istruttoria dibattimentale (esaminando i collaboratori PE DI, RA TO DI, CA TO ed acquisendo le dichiarazioni del NO, deceduto nelle more del processo) confermava l'ipotesi d'accusa della collusione osmotica tra la OS OS e l'imprenditore, ritenendo così dimostrata la diretta partecipazione associativa, originariamente contestata. Era, pertanto, affermata la responsabilità dell'imputato per il reato contestato in imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa, distretto del Belice della "cosa nostra" siciliana), mantenendo tuttavia la sanzione (nove anni e quattro mesi di reclusione) irrogata con la seconda decisione di appello. 7. Avverso tale decisione ha nuovamente proposto ricorso SA SC, a ministero dei difensori di fiducia, che già lo avevano assistito in grado di appello. I difensori hanno argomentato i seguenti motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti di quanto impone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Avv. Vaccaro 7.1. Col primo motivo si deducono gli errores in procedendo, di cui all'art.606, lett. c e d del codice di rito. E in particolare: a) con ordinanza resa all'udienza del 13 luglio 2020 si accoglieva la richiesta istruttoria del Pubblico ministero, senza previa interlocuzione con i difensori;
b) all'udienza 7 ottobre 2020 la difesa aveva presentato una memoria con la quale chiedeva l'esame dei testi indicati in primo grado e l'acquisizione dei documenti allegati e già prodotti in primo grado e posti dal Tribunale a sostegno 3 dell'assoluzione; su tale richiesta, la Corte si è riservata ed ha differito la trattazione all'udienza del 25 febbraio 2021, ove ha poi ammesso solo le prove orali chieste dal Pubblico ministero, rigettando la richiesta di ammissione delle prove chieste dalla difese, giacché ritenute superflue;
c) all'udienza del 23 settembre 2021 era stato sospeso (per concomitante trattazione di processo con imputati detenuti) il controesame del collaboratore RA DI in corso da parte dell'avv. Vaccaro;
in prosieguo, l'udienza istruttoria era stata differita al 28 ottobre 2021; lo stesso difensore controesaminante, tempestivamente comunicava, con p.e.c. delle ore 09.45 del 28 ottobre 2021, il proprio impedimento assoluto per ragioni di salute (in allora assolutamente preclusive del contatto con terzi), tale impedimento era accompagnato da puntuale certificazione (istanza e certificazione della stessa data); il difensore chiedeva, quindi, il differimento del processo ad altra data;
il codifensore, appresa la notizia del sopravvenuto, improvviso, impedimento del sodale di difesa e sul presupposto di non dover condurre il controesame, comunicava alla Corte, quella stessa mattina, di essere impegnato professionalmente fuori distretto (Milano), località che aveva già raggiunto, attestava quindi tempestivamente l'impedimento con pertinente documentazione;
la Corte disattendeva le istanze e la consonante richiesta del Pubblico ministero, nominava un difensore di ufficio prontamente reperibile per l'imputato e rigettava la richiesta di termine a difesa da questi avanzata;
la Corte procedeva quindi all'esame diretto del collaboratore RA DI, nell'assenza di entrambi i difensori di fiducia;
d) nel corso della medesima udienza, in assenza dei difensori di fiducia, la Corte acquisiva (dietro indicazione dello stesso RA DI) le copie delle denunzie sporte da RD DI (fratello del collaboratore esaminato)
contro
SA SC;
e) all'udienza 13 giugno 2022 era altresì reietta la richiesta difensiva di produrre documentazione volta a smentire le indicazioni offerte dai collaboratori escussi. 7.2. Col secondo motivo sono dedotti plurimi vizi di legittimità afferenti alla mancata osservanza da parte del giudice del rinvio di quanto disposto dalle due sentenze di annullamento di questa Corte;
la monca rinnovazione del dibattimento;
la pretermissione di ogni diritto processuale della difesa, che ha il dovere di difendersi provando e smentendo le prove a carico. In particolare, con la sentenza n. 37726 del 2014, la Corte di legittimità aveva escluso radicalmente la qualificazione associativa del fatto contestato, rimettendo alla Corte territoriale la valutazione alternativa tra la figura di imprenditore vittima e quella di imprenditore colluso, aspetto questo totalmente inosservato e travisato dalla Corte di rinvio. 4 7.3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza di appello per difetto di correlazione tra fatto contestato (appartenenza alla regione del Belice della "cosa nostra") e fatto ritenuto in sentenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle questioni sollevate sul punto con la memoria del 16 novembre 2022 e oralmente in udienza. 7.4. Ancora, si deduce inosservanza della legge processuale, non avendo la Corte accompagnato il ribaltamento della decisione di primo grado con adeguati argomenti rafforzativi. 7.5. Col quinto motivo si deduce ancora il travisamento della prova che ha condotto alla pronuncia di condanna. 8. Ricorso avv. RI. 8.1 Con il primo motivo si deduce la inosservanza dell'articolo 627, comma 3, del codice di rito, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale del secondo rinvio totalmente eluso l'obbligo di osservare il dictum della Corte di legittimità, espresso nella sentenza n. 37726 del 2014 (Sezione sesta). 8.2. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza degli articoli 521, 522, 597 comma 3 del codice di rito e 6, comma 3, CEDU, in relazione all'omessa garanzia del contraddittorio sulla mutata qualificazione giuridica della fattispecie di reato rispetto alla più volte citata sentenza di legittimità n. 37726 del 2014. 8.3. Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiali e soggettivi della fattispecie di reato. 9. Da ultimo, con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 novembre 2023, la difesa (avv. Vaccaro) ha replicato alla memoria depositata dal Procuratore generale, evidenziando gli aspetti critici della sentenza già rappresentati con i motivi di ricorso. All'udienza del 10 dicembre 2023, la Corte, sulle conclusioni delle parti, riservava la decisione in camera di consiglio, dandone successivamente lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Vaccaro, avendo la Corte palermitana, onerata della decisione rescissoria, rigettato le istanze di differimento dell'udienza istruttoria del 28 ottobre 2021, stimando non legittimo l'impedimento addotto dal secondo difensore dell'imputato (avv. RI;
già impedito per motivi 5 di salute documentati l'avv. Vaccaro), che neppure aveva designato un sostituto per quella udienza istruttoria. 1.1. La peculiarità della vicenda merita una breve digressione per descrivere il fatto processuale. La Corte di rinvio, dovendo procedere a rinnovazione della istruttoria dibattimentale, era impegnata nell'esame incrociato dei collaboratori di giustizia già escussi in primo grado. All'udienza del 23 settembre 2021 era in corso il controesame del collaboratore di giustizia RA DI da parte dell'avv. Vaccaro;
non era previsto controesame da parte dell'avv. RI, giacché pendeva in allora una situazione di sospetta incompatibilità nella difesa di SA SC. L'esame veniva interrotto e l'udienza istruttoria differita al 28 ottobre successivo (ore 12.30), per consentire alla Corte di trattare altro processo con imputati detenuti. Restava inteso che alla successiva udienza sarebbe proseguito il controesame dell'avv. Vaccaro e poi cominciato l'esame della Corte. La sera del 27 ottobre l'avv. Vaccaro (così riferisce rivolgendosi alla Corte di merito) avvertiva sintomi influenzali, con febbre;
alle 09.45 del mattino successivo inviava alla Corte istanza di rinvio, corredata da certificazione attestante l'assoluto impedimento a comparire (positivo al virus "SARS Covid-19"). Lo stesso difensore comunicava il proprio impedimento al codifensore (avv. RI), che però si trovava a Milano per concomitante impegno professionale. Questi, a sua volta, comunicava l'impossibilità di raggiungere la sede processuale palermitana ed insisteva nel differimento richiesto dall'avv. Vaccaro. La Corte -raccolto il parere del Pubblico ministero presente in udienza, che riteneva legittimo l'impedimento di entrambi i difensori e non si opponeva quindi alla richiesta di differimento dell'udienza istruttoria- disattendeva l'istanza, ritenendo non legittimo l'impedimento addotto dal secondo difensore, che non aveva comunicato tempestivamente il concomitante impegno professionale fuori distretto e neppure aveva nominato un sostituto per quella udienza, nominava quindi un difensore di ufficio prontamente reperibile, rigettava la richiesta di termine a difesa da quest'ultimo proposta, ai sensi dell'art. 108 del codice di rito, e procedeva all'esame diretto del collaboratore. All'esito, acquisiva la documentazione consegnata dallo stesso collaboratore, licenziava il teste assistito e differiva il prosieguo istruttorio a nuova udienza, così impedendo al difensore di fiducia (avv. Vaccaro) di terminare il controesame già iniziato e sospeso per esigenze di ruolo della Corte. 1.2. Ad avviso del Collegio, la peculiare situazione processuale verificatasi non consentiva di ritenere non rilevante l'impedimento addotto dall'avv. RI (codifensore impegnato a Milano in un procedimento di prevenzione), non potendo ritenersi intempestiva la comunicazione dell'impedimento per il concomitante 6 Ci impegno professionale e non potendo richiedersi ad entrambi i difensori di provvedere alla nomina di -un sostituto per l'incombente istruttorio in corso e sospeso per causa non dipendente dai difensori. La decisione della Corte di merito non pare pertanto potersi sostenere invocando il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.. Giova ricordare che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), né tale onere poteva incombere sul codifensore, a sua volta impedito (peraltro, in allora, sospetto di incompatibilità nella difesa), proprio in ragione della assoluta imprevedibilità dell'evento virale che aveva colpito il difensore impegnato nel controesame. Sul legittimo impedimento del difensore succedaneo si è pure pronunziata la sezione terza di questa Corte (sent. n. 3223 del 6/10/2020, dep. 2021, Rv. 280869), confermando l'orientamento delle sezioni unite;
da ultimo, proprio in tema di imprevedibilità dell'evento impeditivo connesso alla pandemia da Covid-19, si richiama pure la decisione non massinnata di questa sezione (sent. n. 5646 del 14/9/2023, in motivazione pag. 2). Né può porsi in discussione la diligente tempestività della comunicazione alla Corte della causa impeditiva, da apprezzarsi in ragione del momento di conoscenza dell'imprevista morbilità, secondo i principi dettati sul tema dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (n. 36577 del 7/6/2022, Rv. 283851). Del resto, i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262912-01, contenente il c.d. decalogo dell'impedimento legittimo), replicati successivamente da Sez. 6, n. 20130 del 4/3/2015 (Rv. 263395) e da Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 (Rv. 270330), appaiono specchiarsi nella concreta fattispecie processuale oggi all'esame del Collegio. Lordo processus, declinato dalla normativa vigente secondo i principi costituzionali dettati dagli articoli 24, 25, 27, 101 e 111 della Carta fondamentale, e anche dall'art. 6 della CEDU, si preoccupa infatti di assicurare l'effettività sostanziale, più che la formale compostezza, del diritto di difesa. Nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità, in ogni stato e grado, al fine di garantire un processo "delle parti" e non un processo "con le parti". Si è più volte già detto che l'intervento del difensore costituisce attività di partecipazione e non di mera assistenza, essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa 7 non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del -diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. Non può quindi seriamente ritenersi che la presenza di un difensore prontamente reperibile e disponibile ad assumere l'ufficio della difesa, del tutto ignaro delle dinamiche probatorie di un processo lungo e complesso, affacciatosi per ben tre volte al vaglio di legittimità, possa garantire il pieno dispiegarsi del diritto alla prova voluto dal legislatore. Orbene, proprio per assicurare tali principi, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, logica e corretta. Il che non è dato riscontrare dalla lettura del provvedimento ordinatorio adottato dalla Corte il 28 ottobre 2021, ove l'impedimento del codifensore, esaltato nella sua rilevanza proprio dalla imprevedibile eccezionalità dell'impedimento di salute dell'avv. Vaccaro, è stato ritenuto non legittimato nei presupposti di fatto, laddove invece questi ricorrevano tutti. 1.3. L'inosservanza della disposizione processuale posta a tutela della effettività del diritto di difesa e del diritto alla (confutazione della) prova, in uno alla manifesta illogicità della motivazione che ha sostenuto la decisione di rigetto della motivata istanza di differimento della udienza istruttoria, ha impedito alla difesa di compiere il controesanne di una fonte dichiarativa apprezzata come decisiva dalla Corte;
a tanto consegue la dedotta nullità dell'udienza e della decisione fondata anche sulla prova assunta nel corso di quella udienza. 2. La natura processuale del vizio esiziale riconosciuto inibisce l'esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dai difensori avverso una decisione che, intervenuta nella fase rescissoria, all'esito della rinnovata istruttoria dibattimentale, ha riconosciuto nei fatti contestati al ricorrente il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)/senza tener conto del giudicato interno formatosi in tema di qualificazione giuridica del fatto contestato. 2.1. Si è già detto, nel ritenuto in fatto (paragrafo 3), che questa Corte (Sez.6), con sent. n. 37726/2014, aveva ravvisato nelle condotte poste in essere dal ricorrente "solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembra collocarlo, semmai, all'esterno della cosa nostra", sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivamente dinanzi alla figura dell'imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell'imprenditore vittima. A tale principio di diritto, espresso in tema di 8 qualificazione giuridica del fatto, la Corte del nuovo rinvio avrebbe dovuto obbligatoriamente -conformarsi (art. 627 comma 3, cod. proc. pen.), non solo nel calcolare la misura della sanzione;
in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile e mai smentita sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte regolatrice, in sede di annullamento con rinvio, acquista valore di norma vincolante, cosicché la Corte di Cassazione, qualora successivamente accertasse che il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto da essa affermati con la sentenza di annullamento, non potrebbe esimersi dall'annullare la sentenza del giudice di rinvio neppure se, interpretando diversamente la legge, ritenesse più esatta la tesi giuridica accolta dal giudice di rinvio o il procedimento da esso adottato (Sez. 3, n. 46971 del 10/5/2018, Rv. 274215; Sez. 1, n. 464 del 22/9/2020, dep. 2021, Rv. 280213). 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. La Corte onerata del rinvio procederà nuovamente alla istruzione dibattimentale, tenendo conto, nel valutare le prove, delle preclusioni nella qualificazione giuridica del fatto (la partecipazione del ricorrente ad associazione mafiosa, nei termini descritti in imputazione, è stata esclusa da questa Corte, Sez. 6, con la più volte citata sentenza n. 37726/2014) conseguenti agli esiti dei precedenti giudizi di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avv. Giovanni Vaccaro e AL RI, che hanno esposto gli argomenti di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2586 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 10 febbraio 2011 l'imputato, oggi ricorrente, era stato assolto dal delitto di partecipazione alla associazione mafiosa -distretto del Belice della cosa nostra siciliana- per il quale era stato rinviato a giudizio con decreto del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2009; si tratta delle attività economiche, aventi ad oggetto soprattutto forniture di calcestruzzo, che sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, da appartenenti all'associazione mafiosa, nonché da alcuni imprenditori locali, realizzando un sistema di controllo degli appalti attraverso l'utilizzo di metodi mafiosi, riuscendo così a evitare la concorrenza di altre ditte nel territorio della provincia di Agrigento. 2. La Corte d'appello di Palermo, decidendo (per quel che in questa sede rileva) sull'impugnazione del Pubblico ministero, con sentenza del 18 luglio 2012, diversamente apprezzando la prova dichiarativa assunta in primo grado, aveva riformato la decisione del Tribunale, ritenendo SA SC responsabile del reato di partecipazione alla associazione mafiosa descritta in imputazione al capo A e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 3. Questa Corte (Sezione 6, sent. n. 37726 del 10 aprile 2014), decidendo sui ricorsi proposti dai difensori di SA SC, aveva annullato la sentenza impugnata (Corte di appello di Palermo, 18 luglio 2012), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte distrettuale. 3.1. Era stata affrontata -in via preliminare ed assorbente con separazione delle posizioni soggettive e differimento della pubblica udienza, anche per consentire alle parti di interloquire sulla possibile differente qualificazione giuridica del fatto- la questione della esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati anche all'odierno ricorrente, pervenendo alla conclusione che potessero, astrattamente, essere qualificati in termini di concorso eventuale nel reato a concorso necessario (art. 110, 416 bis cod. pen.), espressamente escludendo che il fatto contestato potesse qualificarsi in termini di diretta partecipazione ad associazione (sent. n. 37726/2014, cit., in motivazione, pag. 14). Nelle condotte poste in essere dal ricorrente risultava solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembrava collocarlo, semmai, all'esterno della "cosa nostra", sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivamente dinanzi alla figura dell'imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell'imprenditore vittima. 2 4. Con la successiva pronuncia di appello (in data 16/01/2018), la Corte palermitana, dato atto .che nelle more del secondo giudizio di appello l'imputato TO RI aveva inteso collaborare con la giustizia ed era stato sottoposto ad esame, aveva riconosciuto la responsabilità di SA SC, qualificando il fatto di partecipazione associativa mafiosa contestato in termini di concorso eventuale nel delitto associativo mafioso, condannando, quindi, l'imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione. 5. La difesa dell'odierno ricorrente impugnava anche tale decisione e questa stessa Sezione della Corte, con sentenza emessa in data 11 luglio 2019, annullava nuovamente la decisione impugnata ravvisando evidente inosservanza della disposizione processuale (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) che impone (ed imponeva anche in allora) l'obbligo della rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa in caso di overturning della sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero. 6. La Corte territoriale, nuovamente onerata del rinvio, con la sentenza qui impugnata, rinnovata l'istruttoria dibattimentale (esaminando i collaboratori PE DI, RA TO DI, CA TO ed acquisendo le dichiarazioni del NO, deceduto nelle more del processo) confermava l'ipotesi d'accusa della collusione osmotica tra la OS OS e l'imprenditore, ritenendo così dimostrata la diretta partecipazione associativa, originariamente contestata. Era, pertanto, affermata la responsabilità dell'imputato per il reato contestato in imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa, distretto del Belice della "cosa nostra" siciliana), mantenendo tuttavia la sanzione (nove anni e quattro mesi di reclusione) irrogata con la seconda decisione di appello. 7. Avverso tale decisione ha nuovamente proposto ricorso SA SC, a ministero dei difensori di fiducia, che già lo avevano assistito in grado di appello. I difensori hanno argomentato i seguenti motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti di quanto impone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Avv. Vaccaro 7.1. Col primo motivo si deducono gli errores in procedendo, di cui all'art.606, lett. c e d del codice di rito. E in particolare: a) con ordinanza resa all'udienza del 13 luglio 2020 si accoglieva la richiesta istruttoria del Pubblico ministero, senza previa interlocuzione con i difensori;
b) all'udienza 7 ottobre 2020 la difesa aveva presentato una memoria con la quale chiedeva l'esame dei testi indicati in primo grado e l'acquisizione dei documenti allegati e già prodotti in primo grado e posti dal Tribunale a sostegno 3 dell'assoluzione; su tale richiesta, la Corte si è riservata ed ha differito la trattazione all'udienza del 25 febbraio 2021, ove ha poi ammesso solo le prove orali chieste dal Pubblico ministero, rigettando la richiesta di ammissione delle prove chieste dalla difese, giacché ritenute superflue;
c) all'udienza del 23 settembre 2021 era stato sospeso (per concomitante trattazione di processo con imputati detenuti) il controesame del collaboratore RA DI in corso da parte dell'avv. Vaccaro;
in prosieguo, l'udienza istruttoria era stata differita al 28 ottobre 2021; lo stesso difensore controesaminante, tempestivamente comunicava, con p.e.c. delle ore 09.45 del 28 ottobre 2021, il proprio impedimento assoluto per ragioni di salute (in allora assolutamente preclusive del contatto con terzi), tale impedimento era accompagnato da puntuale certificazione (istanza e certificazione della stessa data); il difensore chiedeva, quindi, il differimento del processo ad altra data;
il codifensore, appresa la notizia del sopravvenuto, improvviso, impedimento del sodale di difesa e sul presupposto di non dover condurre il controesame, comunicava alla Corte, quella stessa mattina, di essere impegnato professionalmente fuori distretto (Milano), località che aveva già raggiunto, attestava quindi tempestivamente l'impedimento con pertinente documentazione;
la Corte disattendeva le istanze e la consonante richiesta del Pubblico ministero, nominava un difensore di ufficio prontamente reperibile per l'imputato e rigettava la richiesta di termine a difesa da questi avanzata;
la Corte procedeva quindi all'esame diretto del collaboratore RA DI, nell'assenza di entrambi i difensori di fiducia;
d) nel corso della medesima udienza, in assenza dei difensori di fiducia, la Corte acquisiva (dietro indicazione dello stesso RA DI) le copie delle denunzie sporte da RD DI (fratello del collaboratore esaminato)
contro
SA SC;
e) all'udienza 13 giugno 2022 era altresì reietta la richiesta difensiva di produrre documentazione volta a smentire le indicazioni offerte dai collaboratori escussi. 7.2. Col secondo motivo sono dedotti plurimi vizi di legittimità afferenti alla mancata osservanza da parte del giudice del rinvio di quanto disposto dalle due sentenze di annullamento di questa Corte;
la monca rinnovazione del dibattimento;
la pretermissione di ogni diritto processuale della difesa, che ha il dovere di difendersi provando e smentendo le prove a carico. In particolare, con la sentenza n. 37726 del 2014, la Corte di legittimità aveva escluso radicalmente la qualificazione associativa del fatto contestato, rimettendo alla Corte territoriale la valutazione alternativa tra la figura di imprenditore vittima e quella di imprenditore colluso, aspetto questo totalmente inosservato e travisato dalla Corte di rinvio. 4 7.3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza di appello per difetto di correlazione tra fatto contestato (appartenenza alla regione del Belice della "cosa nostra") e fatto ritenuto in sentenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle questioni sollevate sul punto con la memoria del 16 novembre 2022 e oralmente in udienza. 7.4. Ancora, si deduce inosservanza della legge processuale, non avendo la Corte accompagnato il ribaltamento della decisione di primo grado con adeguati argomenti rafforzativi. 7.5. Col quinto motivo si deduce ancora il travisamento della prova che ha condotto alla pronuncia di condanna. 8. Ricorso avv. RI. 8.1 Con il primo motivo si deduce la inosservanza dell'articolo 627, comma 3, del codice di rito, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale del secondo rinvio totalmente eluso l'obbligo di osservare il dictum della Corte di legittimità, espresso nella sentenza n. 37726 del 2014 (Sezione sesta). 8.2. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza degli articoli 521, 522, 597 comma 3 del codice di rito e 6, comma 3, CEDU, in relazione all'omessa garanzia del contraddittorio sulla mutata qualificazione giuridica della fattispecie di reato rispetto alla più volte citata sentenza di legittimità n. 37726 del 2014. 8.3. Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiali e soggettivi della fattispecie di reato. 9. Da ultimo, con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 novembre 2023, la difesa (avv. Vaccaro) ha replicato alla memoria depositata dal Procuratore generale, evidenziando gli aspetti critici della sentenza già rappresentati con i motivi di ricorso. All'udienza del 10 dicembre 2023, la Corte, sulle conclusioni delle parti, riservava la decisione in camera di consiglio, dandone successivamente lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Vaccaro, avendo la Corte palermitana, onerata della decisione rescissoria, rigettato le istanze di differimento dell'udienza istruttoria del 28 ottobre 2021, stimando non legittimo l'impedimento addotto dal secondo difensore dell'imputato (avv. RI;
già impedito per motivi 5 di salute documentati l'avv. Vaccaro), che neppure aveva designato un sostituto per quella udienza istruttoria. 1.1. La peculiarità della vicenda merita una breve digressione per descrivere il fatto processuale. La Corte di rinvio, dovendo procedere a rinnovazione della istruttoria dibattimentale, era impegnata nell'esame incrociato dei collaboratori di giustizia già escussi in primo grado. All'udienza del 23 settembre 2021 era in corso il controesame del collaboratore di giustizia RA DI da parte dell'avv. Vaccaro;
non era previsto controesame da parte dell'avv. RI, giacché pendeva in allora una situazione di sospetta incompatibilità nella difesa di SA SC. L'esame veniva interrotto e l'udienza istruttoria differita al 28 ottobre successivo (ore 12.30), per consentire alla Corte di trattare altro processo con imputati detenuti. Restava inteso che alla successiva udienza sarebbe proseguito il controesame dell'avv. Vaccaro e poi cominciato l'esame della Corte. La sera del 27 ottobre l'avv. Vaccaro (così riferisce rivolgendosi alla Corte di merito) avvertiva sintomi influenzali, con febbre;
alle 09.45 del mattino successivo inviava alla Corte istanza di rinvio, corredata da certificazione attestante l'assoluto impedimento a comparire (positivo al virus "SARS Covid-19"). Lo stesso difensore comunicava il proprio impedimento al codifensore (avv. RI), che però si trovava a Milano per concomitante impegno professionale. Questi, a sua volta, comunicava l'impossibilità di raggiungere la sede processuale palermitana ed insisteva nel differimento richiesto dall'avv. Vaccaro. La Corte -raccolto il parere del Pubblico ministero presente in udienza, che riteneva legittimo l'impedimento di entrambi i difensori e non si opponeva quindi alla richiesta di differimento dell'udienza istruttoria- disattendeva l'istanza, ritenendo non legittimo l'impedimento addotto dal secondo difensore, che non aveva comunicato tempestivamente il concomitante impegno professionale fuori distretto e neppure aveva nominato un sostituto per quella udienza, nominava quindi un difensore di ufficio prontamente reperibile, rigettava la richiesta di termine a difesa da quest'ultimo proposta, ai sensi dell'art. 108 del codice di rito, e procedeva all'esame diretto del collaboratore. All'esito, acquisiva la documentazione consegnata dallo stesso collaboratore, licenziava il teste assistito e differiva il prosieguo istruttorio a nuova udienza, così impedendo al difensore di fiducia (avv. Vaccaro) di terminare il controesame già iniziato e sospeso per esigenze di ruolo della Corte. 1.2. Ad avviso del Collegio, la peculiare situazione processuale verificatasi non consentiva di ritenere non rilevante l'impedimento addotto dall'avv. RI (codifensore impegnato a Milano in un procedimento di prevenzione), non potendo ritenersi intempestiva la comunicazione dell'impedimento per il concomitante 6 Ci impegno professionale e non potendo richiedersi ad entrambi i difensori di provvedere alla nomina di -un sostituto per l'incombente istruttorio in corso e sospeso per causa non dipendente dai difensori. La decisione della Corte di merito non pare pertanto potersi sostenere invocando il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.. Giova ricordare che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), né tale onere poteva incombere sul codifensore, a sua volta impedito (peraltro, in allora, sospetto di incompatibilità nella difesa), proprio in ragione della assoluta imprevedibilità dell'evento virale che aveva colpito il difensore impegnato nel controesame. Sul legittimo impedimento del difensore succedaneo si è pure pronunziata la sezione terza di questa Corte (sent. n. 3223 del 6/10/2020, dep. 2021, Rv. 280869), confermando l'orientamento delle sezioni unite;
da ultimo, proprio in tema di imprevedibilità dell'evento impeditivo connesso alla pandemia da Covid-19, si richiama pure la decisione non massinnata di questa sezione (sent. n. 5646 del 14/9/2023, in motivazione pag. 2). Né può porsi in discussione la diligente tempestività della comunicazione alla Corte della causa impeditiva, da apprezzarsi in ragione del momento di conoscenza dell'imprevista morbilità, secondo i principi dettati sul tema dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (n. 36577 del 7/6/2022, Rv. 283851). Del resto, i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262912-01, contenente il c.d. decalogo dell'impedimento legittimo), replicati successivamente da Sez. 6, n. 20130 del 4/3/2015 (Rv. 263395) e da Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 (Rv. 270330), appaiono specchiarsi nella concreta fattispecie processuale oggi all'esame del Collegio. Lordo processus, declinato dalla normativa vigente secondo i principi costituzionali dettati dagli articoli 24, 25, 27, 101 e 111 della Carta fondamentale, e anche dall'art. 6 della CEDU, si preoccupa infatti di assicurare l'effettività sostanziale, più che la formale compostezza, del diritto di difesa. Nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità, in ogni stato e grado, al fine di garantire un processo "delle parti" e non un processo "con le parti". Si è più volte già detto che l'intervento del difensore costituisce attività di partecipazione e non di mera assistenza, essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa 7 non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del -diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. Non può quindi seriamente ritenersi che la presenza di un difensore prontamente reperibile e disponibile ad assumere l'ufficio della difesa, del tutto ignaro delle dinamiche probatorie di un processo lungo e complesso, affacciatosi per ben tre volte al vaglio di legittimità, possa garantire il pieno dispiegarsi del diritto alla prova voluto dal legislatore. Orbene, proprio per assicurare tali principi, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, logica e corretta. Il che non è dato riscontrare dalla lettura del provvedimento ordinatorio adottato dalla Corte il 28 ottobre 2021, ove l'impedimento del codifensore, esaltato nella sua rilevanza proprio dalla imprevedibile eccezionalità dell'impedimento di salute dell'avv. Vaccaro, è stato ritenuto non legittimato nei presupposti di fatto, laddove invece questi ricorrevano tutti. 1.3. L'inosservanza della disposizione processuale posta a tutela della effettività del diritto di difesa e del diritto alla (confutazione della) prova, in uno alla manifesta illogicità della motivazione che ha sostenuto la decisione di rigetto della motivata istanza di differimento della udienza istruttoria, ha impedito alla difesa di compiere il controesanne di una fonte dichiarativa apprezzata come decisiva dalla Corte;
a tanto consegue la dedotta nullità dell'udienza e della decisione fondata anche sulla prova assunta nel corso di quella udienza. 2. La natura processuale del vizio esiziale riconosciuto inibisce l'esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dai difensori avverso una decisione che, intervenuta nella fase rescissoria, all'esito della rinnovata istruttoria dibattimentale, ha riconosciuto nei fatti contestati al ricorrente il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)/senza tener conto del giudicato interno formatosi in tema di qualificazione giuridica del fatto contestato. 2.1. Si è già detto, nel ritenuto in fatto (paragrafo 3), che questa Corte (Sez.6), con sent. n. 37726/2014, aveva ravvisato nelle condotte poste in essere dal ricorrente "solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembra collocarlo, semmai, all'esterno della cosa nostra", sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivamente dinanzi alla figura dell'imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell'imprenditore vittima. A tale principio di diritto, espresso in tema di 8 qualificazione giuridica del fatto, la Corte del nuovo rinvio avrebbe dovuto obbligatoriamente -conformarsi (art. 627 comma 3, cod. proc. pen.), non solo nel calcolare la misura della sanzione;
in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile e mai smentita sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte regolatrice, in sede di annullamento con rinvio, acquista valore di norma vincolante, cosicché la Corte di Cassazione, qualora successivamente accertasse che il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto da essa affermati con la sentenza di annullamento, non potrebbe esimersi dall'annullare la sentenza del giudice di rinvio neppure se, interpretando diversamente la legge, ritenesse più esatta la tesi giuridica accolta dal giudice di rinvio o il procedimento da esso adottato (Sez. 3, n. 46971 del 10/5/2018, Rv. 274215; Sez. 1, n. 464 del 22/9/2020, dep. 2021, Rv. 280213). 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. La Corte onerata del rinvio procederà nuovamente alla istruzione dibattimentale, tenendo conto, nel valutare le prove, delle preclusioni nella qualificazione giuridica del fatto (la partecipazione del ricorrente ad associazione mafiosa, nei termini descritti in imputazione, è stata esclusa da questa Corte, Sez. 6, con la più volte citata sentenza n. 37726/2014) conseguenti agli esiti dei precedenti giudizi di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2023.