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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/09/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 8 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1863 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] Controparte_1 il 08 giugno 1961;
2. , nata in Parte_1
Brasile il 17 novembre 2000; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Franca Carbone, del
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati nel suo studio di Mi- lano, Via Pontaccio n.10, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_2
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_2 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta dei cittadini italiani Parte_2
, nata a [...], il [...] e
[...] Per_1
, nato in [...] il [...], emigrati in Brasile senza
[...]
Pag. 2 di 8 mai naturalizzarsi cittadini brasiliani come attestato dal rispetti- vo Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipar- timento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Pag. 3 di 8 Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende, da un lato, dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo
(la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, atteso che i ricorrenti intendono far va- lere la trasmissione della cittadinanza per linea femminile avve- nuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impe- disce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, sicché in questa sede deve darsi continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciu- ta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini ita- liani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al ri- conoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittima- mente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in con- seguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni
Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Dall'altro lato, e in ogni caso, deve rilevarsi come dalla documentazione versata in atti, si
Pag. 4 di 8 evince che anche la richiesta in via amministrativa non sortirebbe utile effetto, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, es- sendo notoria la condizione di sostanziale paralisi presso il compe- tente Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) in ordine al procedimento per il riconoscimento amministrativo della citta- dinanza italiana.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem- plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_3 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san-
Pag. 5 di 8 ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto Per_2 all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem-
Pag. 6 di 8 plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che gli avi cittadini italiani degli odierni ricorrenti erano emigrati in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadini brasi- liani come attestato dal rispettivo Certificato Negativo di Natura- lizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segre- teria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, in atti, sicché non avendo mai perso la citta- dinanza italiana l'hanno trasmessa ai discendenti, fino agli odier- ni ricorrenti.
Sul punto, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sen- tenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmen- te illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della
Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della don- na e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino stra- niero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegit- timo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina ita- liana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha in ogni caso trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma-
Pag. 7 di 8 teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] Controparte_1 il 08 giugno 1961;
2. , nata in Parte_1
Brasile il 17 novembre 2000; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.08.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 8 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1863 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] Controparte_1 il 08 giugno 1961;
2. , nata in Parte_1
Brasile il 17 novembre 2000; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Franca Carbone, del
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati nel suo studio di Mi- lano, Via Pontaccio n.10, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_2
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_2 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta dei cittadini italiani Parte_2
, nata a [...], il [...] e
[...] Per_1
, nato in [...] il [...], emigrati in Brasile senza
[...]
Pag. 2 di 8 mai naturalizzarsi cittadini brasiliani come attestato dal rispetti- vo Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipar- timento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Pag. 3 di 8 Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende, da un lato, dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo
(la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, atteso che i ricorrenti intendono far va- lere la trasmissione della cittadinanza per linea femminile avve- nuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impe- disce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, sicché in questa sede deve darsi continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciu- ta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini ita- liani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al ri- conoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittima- mente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in con- seguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni
Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Dall'altro lato, e in ogni caso, deve rilevarsi come dalla documentazione versata in atti, si
Pag. 4 di 8 evince che anche la richiesta in via amministrativa non sortirebbe utile effetto, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, es- sendo notoria la condizione di sostanziale paralisi presso il compe- tente Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) in ordine al procedimento per il riconoscimento amministrativo della citta- dinanza italiana.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem- plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_3 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san-
Pag. 5 di 8 ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto Per_2 all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem-
Pag. 6 di 8 plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che gli avi cittadini italiani degli odierni ricorrenti erano emigrati in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadini brasi- liani come attestato dal rispettivo Certificato Negativo di Natura- lizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segre- teria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, in atti, sicché non avendo mai perso la citta- dinanza italiana l'hanno trasmessa ai discendenti, fino agli odier- ni ricorrenti.
Sul punto, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sen- tenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmen- te illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della
Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della don- na e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino stra- niero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegit- timo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina ita- liana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha in ogni caso trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma-
Pag. 7 di 8 teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] Controparte_1 il 08 giugno 1961;
2. , nata in Parte_1
Brasile il 17 novembre 2000; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.08.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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