Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 50 dell'ordinamento giudiziario, secondo la quale il tribunale per i minorenni è presieduto da un magistrato di corte d'appello, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce alla presidenza della struttura complessiva dell'ufficio e non anche alle sue articolazioni (eventuali sezioni o singoli collegi); ne consegue che la destinazione dei magistrati all'interno del tribunale predetto, compresa la presidenza dei collegi, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare ai sensi dell'art. 7-bis dell'ordinamento medesimo, e non incide, secondo il disposto dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., sulla capacità del giudice di esercitare il potere giurisdizionale, la cui mancanza è prevista come causa di nullità assoluta dagli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale si deduceva la nullità della sentenza per essere stato presieduto il collegio che l'aveva pronunciata da un magistrato di tribunale).
Commentario • 1
- 1. Gli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il dipendente ed il contratto di apprendistatoFrancesco De Sanzuane · https://www.filodiritto.com/ · 25 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/1998, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi VAROLA Presidente del 19/06/98
1. Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N. 706
3. " Franco CARLETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. Relatore N. 7646/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di RL VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione per i minorenni, in data 30.9.1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con sentenza del 13.5.1996, ha condannato alla pena come in atti OR LA, ritenendolo colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 110, 112, 628, cpv. nn. 1 e 3, c.p.; b) artt. 110,112, 2 e 7 l. n. 895/67; c) artt. 110, 112, 61 n.2 c.p., 4 e 7 l.895/67, avvalendosi del fatto di far parte di un'organizzazione mafiosa (fatti commessi in Gela, il 17.5.1991); ha previamente ritenuto la diminuente di cui all'art. 98 c.p., equivalente alle aggravanti, ed ha riunito tutti i reati sotto il vincolo della continuazione. Su gravame del P.G. e dell'imputato, la Corte di Appello della stessa città - Sezione per i minorenni ha confermato la decisione del primo giudice, con sentenza del 30.9.1997.
Il LA propone personalmente ricorso per cassazione con vari motivi, che vengono di seguito partitamente esposti e risolti. 1^ MOTIVO: Nullità della sentenza di primo grado, perché emessa da giudice normativamente incapace.
Il ricorrente sostiene che il tribunale decidente fu presieduto da un magistrato di tribunale, in violazione dell'art. 50 O.G. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), il quale prescrive che il tribunale dei minorenni debba essere presieduto da un magistrato di corte di appello.
Al riguardo deve ritenersi che la norma in esame si riferisca alla presidenza della struttura complessiva dell'Ufficio e non alle sue articolazioni (eventuali sezioni o comunque singoli collegi). Ne consegue che la destinazione dei magistrati all'interno del tribunale per i minorenni, compresa la presidenza dei collegi, sia questione tabellare, ai sensi dell'art.7 bis O.G., e non incida sulla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale, prevista dal codice di rito come causa di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile (att. 178, lett.a e 179, comma 1, c.p.p).
In definitiva deve ribadirsi, con riferimento alla questione sollevata dal ricorrente, il principio affermato dall'art. 33, comma 2, c.p.p., secondo cui non attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari ed alle sezioni e sulla formazione dei collegi.
2^ MOTIVO: La sentenza del tribunale minorile avrebbe dovuto subire l'annullamento, in quanto emessa da un collegio presieduto da un giudice che aveva l'obbligo di astenersi per essersi occupato, precedentemente, degli stessi fatti in via incidentale. Questo Collegio ritiene che la questione sollevata debba essere risolta secondo le regole generali vigenti in subiecta materia, anche a prescindere dal rilievo se il motivo dr astensione fosse già regolamentato all'epoca del verificarsi dell'asserita causa di incompatibilità (artt. 34 e 36, comma 1 lett. g. c.p.p.) o sia derivato da una successiva pronuncia della Corte Costituzionale. Sulla base di quanto già affermato in relazione al primo motivo, deve ulteriormente precisarsi il principio, secondo cui in tema di capacità del giudice il legislatore ha dettato una serie di regole, che variano a seconda del grado di incidenza sulla potestas iudicandi della situazione afferente al giudice stesso, sia in generale, sia in relazione ad un determinato processo;
variano necessariamente anche le conseguenze di ordine processuale. Alle diverse situazioni, invero, il legislatore ricollega effetti diversi, che vanno dalla sanzione più grave della nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, alla cesura temporale della incapacità a compiere atti da un determinato momento processuale in poi (v. art.42 c.p.p.), alla indifferenza della situazione sul procedimento (es. mancato esercizio del dovere di astensione), con temperamenti, per cosi dire, esterni al giudice o al processo (facoltà per la parte di ricusare il giudice non astenutosi;
possibili sanzioni disciplinari). Per una completezza sistematica è opportuno ribadire che la nozione di "incapacità del giudice", richiamata dall'art. 178 c.p.p., va intesa come assenza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come mancanza delle specifiche condizioni per l'esercizio della concreta funzione in un determinato processo.
Corollario di questo principio, per quel che riguarda il caso in esame, è che la violazione del dovere di astensione del giudice in un processo non può comunque incidere sulla sua generica capacità e non può avere conseguenze endoprocessuali se non nelle forme e nei termini, di cui al citato art. 42 c.p.p. Deve concludersi, quindi, affermando che in tutte le situazioni nelle quali si sollevino questioni di astensione o ricusazione, gli eventuali effetti sul processo vanno riguardati nel concreto e non in linea meramente generale.
Nella specie nessuna dichiarazione di astensione o ricusazione risulta tempestivamente presentata, sicché la questione esposta dal ricorrente non ha rilevanza pratica.
3^ MOTIVO: Inosservanza della legge processuale penale, segnatamente dell'art.525 c.p.p., nonché erronea applicazione degli artt. 125, 190 bis in relazione all'art. 51 comma 3 bis, 238, 526 e 191 c.p.p. Il fulcro di questo motivo sta nell'assunto che la decisione di primo grado sarebbe stata emessa da un collegio che ha fondato la sua decisione su elementi processuali acquisiti da un precedente collegio non più ricomponibile.
L'assunto non è fondato.
All'udienza del 12.12.1995 il Tribunale per i minorenni dette atto della diversa composizione del collegio e procedette alla rinnovazione del dibattimento, impartendo disposizioni con ordinanza, sulla quale il difensore dell'imputato non sollevò obbiezioni. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui, nel caso di rinnovata assunzione delle prove dibattimentali, per mutata composizione del collegio, si può legittimamente dare lettura dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, anche senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso delle parti (v. Cass. Sez. V, 26.2.1998,Pendinelli; Cass. Sez. VI, 13.6.1997, Fanelli). Per altro il collaboratore di giustizia OR RU è stato comunque nuovamente sentito dal giudice del gravame. 4^ MOTIVO : Errata applicazione dell'art.192 c.p.p. Anche questo motivo deve essere disatteso.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione del LA alla rapina de qua soprattutto sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR RU e Filippo Giovanni Vitale. Costoro, invero, appartenenti all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" ed attivamente inseriti nel c.d. "Clan Madonia", operante nel territorio di Gela, nelle rispettive qualità di organizzatore e coesecutore della detta rapina, hanno concordemente indicato l'attuale imputato come uno degli esecutori materiali del fatto criminoso.
La Corte territoriale ha valutato dettagliatamente la credibilità dei chiamanti e l'intrinseca Consistenza delle loro dichiarazioni, in una con la loro piena convergenza sui punti qualificanti.
Il giudice di merito, in sostanza, ha fatto corretta applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pluralità di chiamate in correità (v. la c.d. convergenza del molteplice, Cass. 10.6.1996, Timpani); ha dato ragionata spiegazione di talune discrasie non rilevanti nel generale contesto probatorio (v. Cass.30.1.1992, Altadonna); ha fornito una motivazione esente da vizi logico - giuridici non v'è quindi spazio per censure in sede di legittimità.
5^ MOTIVO: Apparente e manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata.
Il ricorrente elenca taluni elementi, imprecisioni e contrasti che inficerebbero la motivazione della sentenza.
Si è già detto che la Corte di appello ha dato conto di queste lagnanze dell'imputato, fornendo le ragioni del suo convincimento. Al riguardo si deve affermare che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato (come sottolinea lo stesso ricorrente) e l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione di merito, non potendo il vizio di legittimità integrare soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari altrettanto logica e, per il ricorrente, più utilente inquadrabile.
È alla luce di questo enunciato che deve essere disatteso il motivo in esame.
6^ MOTIVO: Mancata assunzione di una prova decisiva. Si lamenta la mancata riaudizione del collaborante OR RU, di cui si è gia parlato in relazione al terzo motivo di ricorso. Nè si tratta di problema meritevole di ulteriori approfondimenti, anche in considerazione del fatto che il ricorrente si è limitato a riportarsi all'atto di appello.
Sulla base di tutte le argomentazioni sopra svolte deve pervenirsi al rigetto del ricorso.
Non v'è condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998