Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/1998, n. 9805
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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La disposizione di cui all'art. 50 dell'ordinamento giudiziario, secondo la quale il tribunale per i minorenni è presieduto da un magistrato di corte d'appello, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce alla presidenza della struttura complessiva dell'ufficio e non anche alle sue articolazioni (eventuali sezioni o singoli collegi); ne consegue che la destinazione dei magistrati all'interno del tribunale predetto, compresa la presidenza dei collegi, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare ai sensi dell'art. 7-bis dell'ordinamento medesimo, e non incide, secondo il disposto dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., sulla capacità del giudice di esercitare il potere giurisdizionale, la cui mancanza è prevista come causa di nullità assoluta dagli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale si deduceva la nullità della sentenza per essere stato presieduto il collegio che l'aveva pronunciata da un magistrato di tribunale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/1998, n. 9805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9805
Data del deposito : 19 giugno 1998

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