Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10201 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA .
0.1 IN NOME DE POPOLO IT LIANO1020 1 .. EMA DI ASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE madic zione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16635/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 22811 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 3421 Ud. 26/03/01 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 26 LUG. 2001 ASSCONA FINIM SRL, in persona dell'amministratore unico il. IL CANCELLIERE sig. Lino Armani, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERI €1,55 L.3000 CANCELLERIA RODA, difeso dall'avvocato GIAN ANTONIO CONTE, giusta delega in atti;
ricorrente DF021939 contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA TONON GIOVANNI, 104, presso lo studio dell'avvocato CARLO IPPOCRATE BOGINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIACOMO 2001 CALDART, giusta delega in atti;
589 controricorrente avverso la sentenza n. 1113/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sez. II CIVILE emessa il 24/3/1999, depositata il 27/04/99; RG.550/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIAN ANTONIO CONTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'11.1.1985 NO Giovanni, imprenditore edile, in- caricò la ON Finim s.r.l., intermediatrice finan- ziaria, di procurargli un finanziamento di circa sei miliar i da parte dell'Istituto Italiano di Credito Fon- diario ed all'uopo si obbligò con la società a fornire al predetto Istituto tutte le necessarie informazioni ed а pagare alla società una penale qualora l'operazione non fosse giunta a buon fine a causa di propri comportamenti reticenti nei confronti dell'Istituto finanziatore. Pendente la pratica di fi- nanziamento, il NO non rivelò all'Istituto Italiano di Credito Fondiario d'aver precedentemente contratto un ingente debito dall'Istituto san Paolo, ma di ciò l'Istituto italiano venne ugualmente a conoscenza e non 2 concesse il finanziamento. Ad istanza della ON il Presidente del Tribunale di Milano emise nei confronti del NO una ingiunzione di pagamento dell'importo di L. 71.000.000 a titolo di penale. Il NO propose op- posizione. In corso di causa il decreto ingiuntivo fu dichiarato provvisoriamente esecutivo e l'opponente pa- gò alla ON la complessiva somma di L. 94.977.730, comprensiva di capitale, interessi e spese esecutive. Con sentenza del 28.3.1996 il Tribunale di Milano revo- cò la ingiunzione, ma omise di condannare la ON alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del decreto. Su appello del NO la Corte di Milano, con sentenza del 27.4.1995, ha confermato la sentenza del : Tribunale ed ha, inoltre, condannato la ON alla restituzione della predetta somma, osservando che la facoltà del NO di non rivelare all'Istituto Italiano l'esistenza e la consistenza dei suoi rapporti con l'Istituto San Paolo era stata contrattualmente previ- sta, onde la penale non poteva ritenersi dovuta. Ricor- re la ON con tre motivi. Resiste il NO con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che nella lettera di incarico ri- volta alla ON (e riprodotta anche in ricorso) il NO incluse la seguente testuale clausola: "mi impe- 3 gno a corrispondervi una penale pari al 50% della com- missione qualora l'operazione non venga conclusa per omessa indicazione di atti ○ fatti influenti sull'operazione, ad eccezione dei rapporti con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, a voi ben no- ti". Con i tre motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la società ri- corrente denuncia violazione degli artt. 1382 e segg. e 1362 e segg. cod. civ., nonché insufficienza e contrad- dittorietà di motivazione. Lamenta che la Corte di me- rito, male interpretando il contratto di mediazione, abbia ritenuto che il NO, che pure aveva celato suo in- all'Istituto Italiano di Credito Fondiario il dell'Istituto Italiano di gente debito (nei confronti Credito Fondiario il suo ingente debitol nei confronti dell'Istituto San Paolo, non si fosse reso inadempiente alle intese contrattuali e non fosse, quindi, tenuto al pagamento della penale pattuita. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che con la lettera di incarico rivolta alla ON il NO si era, bensì, obbligato a non nascondere all'Istituto Italiano "atti о fatti influenti sull'operazione" di finanziamento che egli intendeva concludere con l'Istituto, ma a tale specifico proposito aveva formu- 4 lato una riserva per tutto quanto concerneva i suoi rapporti con l'Istituto San Paolo, ponendo in evidenza che quei rapporti alla ON erano "ben noti". Da ta- considerazione la Corte milanese ha desunto, comele conseguenza, che, avendo il NO assunto, nei confron- ti dell'Istituto Italiano un comportamento pienamente coerente con le previsioni del contratto di mediazione ed, in particolare, con la riserva in esso inclusa, non poteva ritenersi che egli si fosse reso inadempiente e pertanto la penale non poteva ritenersi da lui dovuta. Questa motivazione non soltanto è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, ma non risulta investita da alcuna specifica censura, atteso che la società ricor- rente non chiarisce in che cosa consista la denunziata violazione degli artt. 1382 e segg. cod. civ., né chia- risce sotto quali specifici profili la Corte distret- tuale abbia disapplicato gli artt. 1362 e segg. cod. civ., né infine, chiarisce per quali aspetti la stessa Corte sarebbe incorsa nei vizi di motivazione insufficiente 0 contraddittoria, ma si limita a pro- spettare proprie valutazioni delle acquisizioni proces- suali che non possono costituire oggetto di esame nel giudizio di legittimità per il solo fatto d'essere di- verse da quelle assunte dal giudice del gravame di me- rito fondamento della sua decisione. 5 Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 5.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- la ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in L. 173.000 ' oltre agli onorari, liquidati in L.
5.000.000. Roma, 26.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE لثان IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 Depositata in Cancel 456T 10000 oggi, lì 26 LUG. 2001. TOT290.000 IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista N A O DELLE ELL ATE ROMA 2UFFICIO 4 SET. 2001 A Registrato in data Serie 47118 290.000 versate £ al n. DUECENTONOVANTAMILA lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia HIPPO, Il Responsabile Servizio Ati Ciudiziari (Dr. M. RACCICHINE 10