Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 12345
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Interesse a ricorrere avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione

    Il Collegio osserva che il ricorrente non ha effettuato rinuncia alla prescrizione. Pertanto, è tenuto a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo e la configurabilità dell'elemento soggettivo, al fine di ottenere un'immediata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è generico in quanto non ha dedotto specifici motivi a sostegno della evidente ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussistenza e la commissione del fatto, nonché il profilo di colpa. Non è consentito in cassazione il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato. L'interesse ad impugnare una sentenza che non assolve con formula più favorevole è concreto solo se dalla modifica del provvedimento possa derivare l'eliminazione di effetti pregiudizievoli, ma tale principio non è stato affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L'interesse ad essere prosciolto con formula pienamente liberatoria va bilanciato con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento, richiedendo un più pregnante onere di allegazione che non è stato soddisfatto.

  • Inammissibile
    Mancata inclusione della relazione dei VVF nel fascicolo del PM

    Attesa l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, i motivi successivi, che attengono al merito delle valutazioni probatorie, risultano assorbiti.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia di assoluzione nel merito nonostante insufficienza probatoria

    Attesa l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, i motivi successivi, che attengono al merito delle valutazioni probatorie, risultano assorbiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 12345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12345
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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