CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 12345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12345 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'TI NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di LOCRI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12345 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CE D'TI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Locri che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati D'TI e LO GI per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. D'TI, in particolare, nella qualità di Amministratore unico della società Calcementi Jonici S.r.l., è stato tratto a giudizio, unitamente al coimputato GI LO, per rispondere del reato di cui agli artt. 41, 590, commi 1- 4, cod.pen., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1) cod.pen., nonché agli artt. 20, comma 2, lett. b), c) e g), 36, comma 2, 37, comma 1, lett. b) e 70, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per le lesioni personali gravi cagionate a un lavoratore, dipendente della società, a seguito di un incidente sul lavoro occorso il 16/6/2017, che gli ha provocato ustioni di secondo e terzo grado, con conseguente inabilità superiore a quaranta giorni. 2. Considerato che con sentenza n. 28 del 2025 il Tribunale di Locri ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, evidenzia il ricorrente che il giudice, pur pronunciando la declaratoria di estinzione del reato, ha ritenuto di dover motivare in ordine alla sussistenza del fatto e alla responsabilità degli imputati, affermando l'assenza di elementi che consentissero una pronuncia assolutoria nel merito e confermando, di converso, la fondatezza dell'impianto accusatorio. Inoltre, il Tribunale ha disposto la confisca e la distruzione della bombola di acetilene sequestrata e la restituzione della vettura Renault Kangoo intestata alla società, con facoltà di confisca e distruzione in caso di rifiuto dell'avente diritto. 3. L'imputato ricorre avverso la sentenza con la quale è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, deducendo quattro motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., in particolare lamentando;
con il primo motivo;
la violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 4, e 607 cod.proc.pen.. Si sostiene, innanzi tutto, la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche avverso una sentenza di proscioglimento per prescrizione, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal limitarsi alla constatazione dell'intervenuta estinzione del reato, ha espresso un giudizio di responsabilità in capo all'imputato, con conseguenze extrapenali, compromettendo la sua reputazione 2 / personale, professionale e societaria. Tale giudizio, secondo la difesa, risulta infondato e lesivo dei diritti della personalità, tra cui il diritto all'onore e alla reputazione, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. 4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 415-bis, 416 e 552 cod.proc.pen., nonché agli artt. 24 e 111 Cost., per la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero della relazione dei Vigili del Fuoco relativa all'intervento del 16/5/2017, acquisita solo in data 3/4/2024, ben oltre la chiusura delle indagini preliminari. Tale omissione avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il diritto di difesa, determinando una nullità a regime intermedio, con effetti invalidanti sull'avviso di conclusione delle indagini e sul decreto di citazione a giudizio. La difesa contesta, altresì, l'assunto del tribunale secondo cui la conoscenza dell'intervento dei Vigili del Fuoco e la loro indicazione nelle liste testi difensive escluderebbe la lesione del diritto difensivo, evidenziando come non vi fosse consapevolezza dell'esistenza né del contenuto della relazione in questione. 5. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., per avere il tribunale omesso di pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, nonostante l'insufficienza e la non pertinenza del compendio probatorio acquisito. La difesa evidenzia come le risultanze processuali, anche alla luce della mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte e dell'escussione del teste consulente tecnico di parte ing. Gaetano Fede, non consentissero ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. di affermare la responsabilità dell'imputato, né di escludere l'insussistenza del fatto o la sua rilevanza penale. Inoltre il tribunale non ha tenuto conto che il giorno dell'incidente presso la sede della Calcementi Jonici operava anche la società appaltatrice The Urban System per attività di manutenzione e che la manipolazione della bombola di acetilene è stata effettuata dalla citata società. Tale omissione avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il diritto di difesa, determinando una nullità a regime' intermedio, con effetti invalidanti sull'avviso di conclusione delle indagini e sul decreto di citazione a giudizio. 6. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine al primo motivo di ricorso il, Collegio osserva che il ricorrente non ha effettuato alcuna rinuncia alla prescrizione e, pertanto, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, dì elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). 2. Il ricorrente espone innanzi tutto gli effetti morali, professionali, societari e genericamente civilistici riguardanti le ricadute della sentenza impugnata nell'ambito lavorativo dell'imputato che depongono per la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza che non lo assolve con la formula più favorevole. Questa Corte di legittimità ha chiarito che l'interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. è concreto tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato (da intendersi nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione) possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. E ciò rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (e quindi l'assoluzione), ma anche quando miri ad assicurare a sè conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 'cod. proc. pen.), dal 'giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Ed invero, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (ex multis Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio e altri, Rv. 263907 che richiama le sentenze n. 7671/2001, n. 8450/1998, n 624/1997, n. 6989/1995). 3. Tuttavia, tale principio è stato costantemente affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile, per conseguenza, il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, risulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, allora, con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda. Tale bilanciamento va allora operato avendo riguardo ad un più pregnante onere di allegazione, che nella fattispecie non risulta soddisfatto in termini specifici ma soltanto in modo assertivo con riferimento ad una serie di elementi che avrebbero potuto in ipotesi contrastare le lineari argomentazioni esposte in motivazione volte ad escludere la possibilità di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. 4. Il motivo di ricorso, pertanto, è generico in quanto non ha dedotto specifici motivi a sostegno della evidente ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussistenza e la commissione del fatto, nonché il profilo di colpa affinché il giudice del merito Liílj potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Ciò anche laddove all'esposizione dell'interesse ad impugnare associa, altresì, la critica ad una serie di decisioni del giudice riguardanti l'acquisizione, l'utilizzabilità e la valutazione di prove, con eventuale conseguente nullità delle stesse, così sollecitando una rivalutazione del merito probatorio inammissibile in sede di legittimità. 5. Al riguardo il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento dettato dalle Sezioni Unite ove ritengono che, in presenza di una causa di estinzione del reato, noi) sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale;
conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Secondo le Sezioni unite il controllo demandato al giudice consiste più in una constatazione che in un apprezzamento. Pertanto, l'evidenza richiesta dall'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione. E ancora è stato ribadito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 4 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). 6. Peraltro, davanti alla Corte di cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 3 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670). Va pertanto ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge, nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato. 7. Tale orientamento delle Sezioni unite Tettamanti si fonda anche su un principio di economia processuale, avallato in più pronunce anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano le ordinanze 300 e 362 del 1991), laddove si è evidenziato che l'art,129 cod. proc. pen. tende ad assicurare speditezza, immédiatezza ed economia del processo ed è costituzionalmente legittimo purché bilanciato dalla rinunciabilità alla causa estintiva. Il bilanciamento necessario tra le esigenze di economia processuale e la tutela dell'innocenza dell'imputato si realizza — come evidenziavano già le Sezioni unite con la sentenza n. 12283 del 25.1.2005, De Rosa, rv. 230529 - nel momento in cui si impone al giudice di pronunciare il proscioglimento immediato in presenza di condizioni che vanificano la ragion d'essere dell'imputazione o la 6 UN IO f\pit,o 7 CIEPOSITATO V4 SA FUNZIONARIO G!!_.P Dr ssa Gabrit privano di contenuto, ma si consente all'imputato di rinunciare alla causa estintiva. La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto l'art 129 cod. proc. pen. conforme ai principi costituzionali e bilanciato in termini di massima espressione del diritto di difesa per il perseguimento di un'assoluzione con formula piena, a fronte dell'interesse a non proseguire il giudizio, proprio in ragione della rinunciabilità da parte dell'imputato alla causa estintiva. Maturata la prescrizione e mancando la evidente prova dell'innocenza, l'imputato, come nel caso che ci occupa, poteva far valere il proprio diritto alla rinuncia alla causa estintiva, correndo evidentemente il rischio consapevole di una pronuncia sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento. Diritto alla rinuncia che nel caso non è stato esercitato. 8. A tale univoco orientamento si è adeguato il Tribunale di Locri laddove ritiene che gli elementi acquisiti ezriszt» non consentono una declaratoria più favorevole nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. per opme—ai , 195`):ateretalte pro e ac , a sopiattp ausalità,dtilievent a colpe pecifi li entra.. • i gliAr‘utaV si pag 13 del 15rovvedimenío 9. Attesa l'inammissibilità del primo motivo, risultano assorbiti gli altri motivi di ricorso che attengono al merito della valutazioni probatorie. 10. Il Collegio, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eruo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5/06/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12345 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CE D'TI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Locri che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati D'TI e LO GI per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. D'TI, in particolare, nella qualità di Amministratore unico della società Calcementi Jonici S.r.l., è stato tratto a giudizio, unitamente al coimputato GI LO, per rispondere del reato di cui agli artt. 41, 590, commi 1- 4, cod.pen., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1) cod.pen., nonché agli artt. 20, comma 2, lett. b), c) e g), 36, comma 2, 37, comma 1, lett. b) e 70, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per le lesioni personali gravi cagionate a un lavoratore, dipendente della società, a seguito di un incidente sul lavoro occorso il 16/6/2017, che gli ha provocato ustioni di secondo e terzo grado, con conseguente inabilità superiore a quaranta giorni. 2. Considerato che con sentenza n. 28 del 2025 il Tribunale di Locri ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, evidenzia il ricorrente che il giudice, pur pronunciando la declaratoria di estinzione del reato, ha ritenuto di dover motivare in ordine alla sussistenza del fatto e alla responsabilità degli imputati, affermando l'assenza di elementi che consentissero una pronuncia assolutoria nel merito e confermando, di converso, la fondatezza dell'impianto accusatorio. Inoltre, il Tribunale ha disposto la confisca e la distruzione della bombola di acetilene sequestrata e la restituzione della vettura Renault Kangoo intestata alla società, con facoltà di confisca e distruzione in caso di rifiuto dell'avente diritto. 3. L'imputato ricorre avverso la sentenza con la quale è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, deducendo quattro motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., in particolare lamentando;
con il primo motivo;
la violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 4, e 607 cod.proc.pen.. Si sostiene, innanzi tutto, la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche avverso una sentenza di proscioglimento per prescrizione, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal limitarsi alla constatazione dell'intervenuta estinzione del reato, ha espresso un giudizio di responsabilità in capo all'imputato, con conseguenze extrapenali, compromettendo la sua reputazione 2 / personale, professionale e societaria. Tale giudizio, secondo la difesa, risulta infondato e lesivo dei diritti della personalità, tra cui il diritto all'onore e alla reputazione, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. 4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 415-bis, 416 e 552 cod.proc.pen., nonché agli artt. 24 e 111 Cost., per la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero della relazione dei Vigili del Fuoco relativa all'intervento del 16/5/2017, acquisita solo in data 3/4/2024, ben oltre la chiusura delle indagini preliminari. Tale omissione avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il diritto di difesa, determinando una nullità a regime intermedio, con effetti invalidanti sull'avviso di conclusione delle indagini e sul decreto di citazione a giudizio. La difesa contesta, altresì, l'assunto del tribunale secondo cui la conoscenza dell'intervento dei Vigili del Fuoco e la loro indicazione nelle liste testi difensive escluderebbe la lesione del diritto difensivo, evidenziando come non vi fosse consapevolezza dell'esistenza né del contenuto della relazione in questione. 5. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., per avere il tribunale omesso di pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, nonostante l'insufficienza e la non pertinenza del compendio probatorio acquisito. La difesa evidenzia come le risultanze processuali, anche alla luce della mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte e dell'escussione del teste consulente tecnico di parte ing. Gaetano Fede, non consentissero ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. di affermare la responsabilità dell'imputato, né di escludere l'insussistenza del fatto o la sua rilevanza penale. Inoltre il tribunale non ha tenuto conto che il giorno dell'incidente presso la sede della Calcementi Jonici operava anche la società appaltatrice The Urban System per attività di manutenzione e che la manipolazione della bombola di acetilene è stata effettuata dalla citata società. Tale omissione avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il diritto di difesa, determinando una nullità a regime' intermedio, con effetti invalidanti sull'avviso di conclusione delle indagini e sul decreto di citazione a giudizio. 6. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine al primo motivo di ricorso il, Collegio osserva che il ricorrente non ha effettuato alcuna rinuncia alla prescrizione e, pertanto, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, dì elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). 2. Il ricorrente espone innanzi tutto gli effetti morali, professionali, societari e genericamente civilistici riguardanti le ricadute della sentenza impugnata nell'ambito lavorativo dell'imputato che depongono per la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza che non lo assolve con la formula più favorevole. Questa Corte di legittimità ha chiarito che l'interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. è concreto tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato (da intendersi nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione) possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. E ciò rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (e quindi l'assoluzione), ma anche quando miri ad assicurare a sè conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 'cod. proc. pen.), dal 'giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Ed invero, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (ex multis Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio e altri, Rv. 263907 che richiama le sentenze n. 7671/2001, n. 8450/1998, n 624/1997, n. 6989/1995). 3. Tuttavia, tale principio è stato costantemente affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile, per conseguenza, il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, risulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, allora, con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda. Tale bilanciamento va allora operato avendo riguardo ad un più pregnante onere di allegazione, che nella fattispecie non risulta soddisfatto in termini specifici ma soltanto in modo assertivo con riferimento ad una serie di elementi che avrebbero potuto in ipotesi contrastare le lineari argomentazioni esposte in motivazione volte ad escludere la possibilità di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. 4. Il motivo di ricorso, pertanto, è generico in quanto non ha dedotto specifici motivi a sostegno della evidente ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussistenza e la commissione del fatto, nonché il profilo di colpa affinché il giudice del merito Liílj potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Ciò anche laddove all'esposizione dell'interesse ad impugnare associa, altresì, la critica ad una serie di decisioni del giudice riguardanti l'acquisizione, l'utilizzabilità e la valutazione di prove, con eventuale conseguente nullità delle stesse, così sollecitando una rivalutazione del merito probatorio inammissibile in sede di legittimità. 5. Al riguardo il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento dettato dalle Sezioni Unite ove ritengono che, in presenza di una causa di estinzione del reato, noi) sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale;
conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Secondo le Sezioni unite il controllo demandato al giudice consiste più in una constatazione che in un apprezzamento. Pertanto, l'evidenza richiesta dall'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione. E ancora è stato ribadito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 4 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). 6. Peraltro, davanti alla Corte di cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 3 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670). Va pertanto ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge, nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato. 7. Tale orientamento delle Sezioni unite Tettamanti si fonda anche su un principio di economia processuale, avallato in più pronunce anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano le ordinanze 300 e 362 del 1991), laddove si è evidenziato che l'art,129 cod. proc. pen. tende ad assicurare speditezza, immédiatezza ed economia del processo ed è costituzionalmente legittimo purché bilanciato dalla rinunciabilità alla causa estintiva. Il bilanciamento necessario tra le esigenze di economia processuale e la tutela dell'innocenza dell'imputato si realizza — come evidenziavano già le Sezioni unite con la sentenza n. 12283 del 25.1.2005, De Rosa, rv. 230529 - nel momento in cui si impone al giudice di pronunciare il proscioglimento immediato in presenza di condizioni che vanificano la ragion d'essere dell'imputazione o la 6 UN IO f\pit,o 7 CIEPOSITATO V4 SA FUNZIONARIO G!!_.P Dr ssa Gabrit privano di contenuto, ma si consente all'imputato di rinunciare alla causa estintiva. La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto l'art 129 cod. proc. pen. conforme ai principi costituzionali e bilanciato in termini di massima espressione del diritto di difesa per il perseguimento di un'assoluzione con formula piena, a fronte dell'interesse a non proseguire il giudizio, proprio in ragione della rinunciabilità da parte dell'imputato alla causa estintiva. Maturata la prescrizione e mancando la evidente prova dell'innocenza, l'imputato, come nel caso che ci occupa, poteva far valere il proprio diritto alla rinuncia alla causa estintiva, correndo evidentemente il rischio consapevole di una pronuncia sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento. Diritto alla rinuncia che nel caso non è stato esercitato. 8. A tale univoco orientamento si è adeguato il Tribunale di Locri laddove ritiene che gli elementi acquisiti ezriszt» non consentono una declaratoria più favorevole nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. per opme—ai , 195`):ateretalte pro e ac , a sopiattp ausalità,dtilievent a colpe pecifi li entra.. • i gliAr‘utaV si pag 13 del 15rovvedimenío 9. Attesa l'inammissibilità del primo motivo, risultano assorbiti gli altri motivi di ricorso che attengono al merito della valutazioni probatorie. 10. Il Collegio, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eruo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5/06/2025