Sentenza 2 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulteriore rispetto a quello già contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previsione di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, è solo quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l'ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2018, n. 23784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23784 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento