Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle persone, per la sussistenza del reato, è necessario, non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente il delitto di cui all'art 393 cod.pen. ma quello di cui all'art. 605 stesso codice nella condotta di colui che aveva "sequestrato" un presunto truffatore per condurlo innanzi al suo creditore e costringerlo a pagare il debito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2001, n. 37980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37980 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
AL MASSIMARIO 037980 M
4849 SENTENZA N.
REGISTRO GEN. n. 18506 UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO del 20.8.01
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE Composta dai Signori:
Composta dai Signori: Dott Bruno Foscarini
Dott Francesco Providenti Presidente Dott Pierfrancesco Marini Consigliere Dott Nunzio Cicchetti 66
Dott. Gennaro Marasca 66
Ha pronunziato la seguente 6
SENTENZA
Sul ricorso proposto da WE AL NE nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 13-3-2001;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Providenti;
Dr. S. FebbraioUdito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv.
CORTE SUPR A CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. CAMARRA Richiesta copia studio per dirith €1.55 dal Sig. PECC h per diritti € 177
-2 SET. 2008 16 APR. 2009. IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
ES ES, LE EN la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di tentato sequestro di persona e detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina, in danno di EV DR.
Proponeva ricorso soltanto NE WU AL, censurando la motivazione dell'ordinanza, perché, un più puntuale esame delle risultanze probatorie avrebbe dovuto indurre i giudici del riesame ad evidenziare una condotta degli imputati, tale da escludere che abbiano posto in essere un tentativo di sequestro di persona. In via subordinata, riteneva che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare applicabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il primo motivo è inammissibile.
Infatti, le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione dell'ordinanza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio di merito.
Né, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.
L'ordinanza impugnata, motivando sugli elementi obiettivi riscontrati dalla polizia al momento del suo intervento, ha ritenuto che gli imputati si erano recati nell'hotel Marriott di Milano ove avevano rintracciato il cittadino elvetico EV SA, lo avevano aggredito, tentando di ammanettarlo e condurlo con loro su una autovettura parcheggiata davanti all'albergo. NE ed MA, indossavano un giubbotto antiproiettile, ed il gruppo degli
འ aggressori erano in possesso di pistole, e di bombolette contenenti gas irritanti.
L'imputato NE, non negava i fatti, e dichiarava che lo EV, era stato individuato come persona che aveva commesso una truffa ai danni della società
DA AU, e su incarico dei titolari della società, aveva ingaggiato gli altri tre imputati, con il compito di prelevare EV ed a suo dire, consegnarlo alla polizia italiana. Aggiungeva di aver ricevuto quale compenso trecento franchi svizzeri e di averne pattuito altrettanti all'esito dell'operazione.
Le dichiarazioni del NE venivano ritenute veritiere dai giudici di merito, salvo il punto in cui aveva affermato che intendeva consegnare lo EV alla polizia italiana. L'intervento della polizia era avvenuto a seguito di richiesta urgente del direttore dell'albergo, e per effetto di tale intervento l'azione delittuosa era stata interrotta, mentre, in realtà era stata predisposta una macchina, con a bordo quattro bombolette di gas irritante ed una pistola di plastica e munizioni cal. 7,65, destinata chiaramente a condurre l'ostaggio in
Svizzera.
La ricostruzione in fatto, appare quindi corretta, fondata su elementi di prova solidi ed in gran parte non confutati dall'imputato, deve pertanto ritenersi che il primo motivo di ricorso sia palesemente infondato e comunque tendente ad una inammissibile riesame del fatto.
Il secondo motivo è infondato.
Ha sostenuto il ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto, qualificare il reato, movendo dalle intenzioni del NE, tenendo conto del fatto che lo
EV si era reso colpevole di una presunta truffa e che, il gruppo proveniente dalla Svizzera si era assunta una funzione di giustizia per conto della società truffata.
La tesi del ricorrente è erronea sotto un duplice aspetto. E' pacifico, secondo la costante giurisprudenza (v. Cass sez. V 15-11-1999 n.5443), che ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall'agente, con la conseguenza che il fine di esercitare un
3 preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del sequestro di persona, che peraltro, ricorrendone i presupposti, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ma, nel caso non sussistono i requisiti del reato di cui all'articolo 393 c.p..
Perché possa ritenersi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione e che l'azione illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto ottenibile per via giudiziaria. E' cioè necessario che fra azione giudiziaria non esercitata ed illegittimo esercizio del diritto, vi sia un equilibrio, tale che la seconda non tenda ad ottenere un risultato qualitativamente o quantitativamente diverso da quello previsto dalla legge, ed in particolare maggiormente aggressivo della sfera di libertà del soggetto passivo.
Nel caso in esame è di tutta evidenza la diversità e l'eccessività fra una presunta e non definita truffa, ed un sequestro di persona tendente ad imporre una punizione fisica ed ad estorcere il risarcimento del danno. Sul piano soggettivo, deve inoltre ritenersi che il ricorrente, organizzando ed attuando la spedizione in Italia, abbia avuto piena cognizione della sproporzione fra il mancato ricorso all'autorità giudiziaria competente e l'arbitraria privazione della libertà personale del presunto debitore. Egli quindi deve rispondere del più grave reato di sequestro di persona, sia pure nella forma del tentativo.
Infine deve osservarsi che anche le censure relative alla mancanza delle esigenze cautelari, sono infondate. Ha opportunamente motivato l'ordinanza sostenendo, l'esistenza del pericolo di fuga, dato che il NE, si è già sottratto all'esecuzione di mandato di cattura internazionale, inoltre l'esistenza del pericolo di reiterazione dell'evento, per la capacità professionale manifestata dall'imputato, e la pericolosità dello stesso, per la violenza e determinazione dell'azione, posta in essere anche con l'uso di armi.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Д
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 20-9-2001
Il Consigliere rel. непотравилс Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA) addi 23 10 . 2091
IL CANCELLIERE C Carmela Lanzuise
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