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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3875/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447240100433856 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6361/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad avviso di accertamento IMU 2019, n.406447240100433856, recante l'importo di €. 2.352,69 di cui €. 1675,99 per presunto debito residuo IMU, il resto per sanzioni, interessi e spese.
Deduceva la illegittimità – in subordine, anche per illegittimità derivata da prodromico atto, ovvero: esito contraddittorio preventivo n. 406447240100433856 – dal momento che non tiene conto delle ampie controdeduzioni già fornite dal contribuente in sede di procedimento preventivo nel quale, oltre ad evidenziare la minore base imponibile accertata giudizialmente con sentenza CTP SA n. 4554/2017, è stata fornita anche la prova (cfr. quietanza F24 anno 2019 che si allega) del versamento (€.3.352,00) dell'imposta IMU sul suolo in questione, per l'intera annualità 2019 .
Deduceva ancora il difetto di motivazione e la non debenza del credito vantato.
Si costituiva Soget spa che concludeva per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come documentato da parte resistente, premesso che l'obbligazione tributaria IMU per l'anno 2019 doveva essere assolta entro le scadenze previste per legge (acconto e saldo), il versamento effettuato dal ricorrente
è intervenuto tardivamente, integrando così la fattispecie di violazione prevista e sanzionata dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997.
L'avviso di accertamento originario, che indicava un'imposta versata pari a € 0,00, era corretto al momento della sua emissione, in quanto basato sulle risultanze contabili che non registravano alcun pagamento tempestivo.
Il successivo riconoscimento del versamento non sana l'illecito commesso, ma si limita a estinguere il debito per la sola imposta, lasciando pienamente dovute le sanzioni e gli interessi maturati a causa del ritardo.
Quanto al dedotto difetto di motivazione va precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono sempre essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Nel caso di specie dal tenore stesso della impugnativa emerge la sufficienza e correttezza del provvedimento impugnato.
Di poi il contraddittorio preventivo menzionato dal ricorrente, seppur svoltosi, non poteva condurre a un esito diverso, stante l'oggettività della violazione del tardivo versamento. Peraltro, si rammenta che per i tributi non armonizzati come l'IMU, il contraddittorio preventivo non è previsto a pena di nullità, se non in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla deduzione del ricorrente circa la sentenza n. 4554/2017 della CTP di Salerno va rilevato che tale pronuncia riguarda annualità di imposta (dal 2012 al 2015) diverse da quella oggetto del presente giudizio
(2019) e comunque contenente statuizione non pertinente al caso di specie, altresì evidenziando che per giovarsi di pregressa pronunzia è necessario fornire prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa, che manca nel caso in esame.
Orbene, a seguito del tardivo versamento da parte del contribuente dell'importo di € 1.676,14, di cui occorre comunque tener conto, la pretesa creditoria si è ridotta alle sole sanzioni, interessi e spese.
L'importo ancora dovuto è pari ad € 676,55, così composto: • Sanzione per tardivo versamento: € 502,80 •
Interessi di mora: € 162,20 • Spese di notifica: € 11,55.
Pertanto il ricorso risulta parzialmente fondato ed in questo senso la pretesa portata dall'atto impugnato va così rideterminata.
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3875/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447240100433856 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6361/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad avviso di accertamento IMU 2019, n.406447240100433856, recante l'importo di €. 2.352,69 di cui €. 1675,99 per presunto debito residuo IMU, il resto per sanzioni, interessi e spese.
Deduceva la illegittimità – in subordine, anche per illegittimità derivata da prodromico atto, ovvero: esito contraddittorio preventivo n. 406447240100433856 – dal momento che non tiene conto delle ampie controdeduzioni già fornite dal contribuente in sede di procedimento preventivo nel quale, oltre ad evidenziare la minore base imponibile accertata giudizialmente con sentenza CTP SA n. 4554/2017, è stata fornita anche la prova (cfr. quietanza F24 anno 2019 che si allega) del versamento (€.3.352,00) dell'imposta IMU sul suolo in questione, per l'intera annualità 2019 .
Deduceva ancora il difetto di motivazione e la non debenza del credito vantato.
Si costituiva Soget spa che concludeva per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come documentato da parte resistente, premesso che l'obbligazione tributaria IMU per l'anno 2019 doveva essere assolta entro le scadenze previste per legge (acconto e saldo), il versamento effettuato dal ricorrente
è intervenuto tardivamente, integrando così la fattispecie di violazione prevista e sanzionata dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997.
L'avviso di accertamento originario, che indicava un'imposta versata pari a € 0,00, era corretto al momento della sua emissione, in quanto basato sulle risultanze contabili che non registravano alcun pagamento tempestivo.
Il successivo riconoscimento del versamento non sana l'illecito commesso, ma si limita a estinguere il debito per la sola imposta, lasciando pienamente dovute le sanzioni e gli interessi maturati a causa del ritardo.
Quanto al dedotto difetto di motivazione va precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono sempre essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Nel caso di specie dal tenore stesso della impugnativa emerge la sufficienza e correttezza del provvedimento impugnato.
Di poi il contraddittorio preventivo menzionato dal ricorrente, seppur svoltosi, non poteva condurre a un esito diverso, stante l'oggettività della violazione del tardivo versamento. Peraltro, si rammenta che per i tributi non armonizzati come l'IMU, il contraddittorio preventivo non è previsto a pena di nullità, se non in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla deduzione del ricorrente circa la sentenza n. 4554/2017 della CTP di Salerno va rilevato che tale pronuncia riguarda annualità di imposta (dal 2012 al 2015) diverse da quella oggetto del presente giudizio
(2019) e comunque contenente statuizione non pertinente al caso di specie, altresì evidenziando che per giovarsi di pregressa pronunzia è necessario fornire prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa, che manca nel caso in esame.
Orbene, a seguito del tardivo versamento da parte del contribuente dell'importo di € 1.676,14, di cui occorre comunque tener conto, la pretesa creditoria si è ridotta alle sole sanzioni, interessi e spese.
L'importo ancora dovuto è pari ad € 676,55, così composto: • Sanzione per tardivo versamento: € 502,80 •
Interessi di mora: € 162,20 • Spese di notifica: € 11,55.
Pertanto il ricorso risulta parzialmente fondato ed in questo senso la pretesa portata dall'atto impugnato va così rideterminata.
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi