Inammissibile
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/12/2025, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09445/2025REG.PROV.COLL.
N. 04679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal prof.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. -OMISSIS- e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in -OMISSIS-;
contro
-OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-) e Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, n. 12;
-OMISSIS- di -OMISSIS- – -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’esatta ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, della -OMISSIS-, del -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Viste la memoria finale del ricorrente e la replica delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- -OMISSIS- il Cons. PI De AR e uditi per le parti l’avv. -OMISSIS- e l’Avvocato dello Stato -OMISSIS-;
Visti gli artt. 112 e segg. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe il prof. -OMISSIS-, docente universitario presso l’Università di -OMISSIS-, agisce per l’ottemperanza delle sentenze di questa Sezione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- che la sentenza n. -OMISSIS- cit. ha respinto l’appello proposto dallo stesso prof. -OMISSIS- avverso i capi della sentenza del T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-gna, -OMISSIS-, Sez. I, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che hanno (parzialmente) respinto il suo ricorso contro gli atti mediante i quali l’Università di -OMISSIS- ha disposto a carico del docente il recupero dei crediti in relazione ai compensi che costui ha percepito per incarichi extra-istituzionali svolti senza la prescritta autorizzazione;
- che la sentenza n. -OMISSIS- cit., dal canto suo, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Università di -OMISSIS- per la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-;
- che, in fatto, il ricorrente ha esposto come, mentre le sentenze di cui egli domanda l’ottemperanza avrebbero statuito che il recupero delle somme da lui indebitamente percepite debba avvenire al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, l’Ateneo, in pretesa esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sez. II giurisdizionale centrale, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (in base alla quale, invece, il recupero deve avvenire al lordo), non avrebbe evaso le richieste del docente di dare immediata esecuzione a quanto statuito da questa Sezione, omettendo di determinare gli importi da riversare al netto delle ritenute;
- che, pertanto, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze prima riferite nei capi in cui le stesse avrebbero statuito che il recupero da parte della P.A. delle somme indebitamente percepite dal dipendente debba effettuarsi al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali e previdenziali, mediante intimazione all’Ateneo di procedere alla loro rideterminazione in base a tale metodo di calcolo, con nomina di un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di perdurante inadempimento da parte dell’Amministrazione universitaria;
Considerato, inoltre:
- che si sono costituiti in giudizio, per il tramite del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, il -OMISSIS-, la -OMISSIS-, il -OMISSIS- e l’Università degli Studi di -OMISSIS-, resistendo al ricorso;
- che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
- che la difesa erariale ha a propria volta replicato con memoria, eccependo che l’Università starebbe legittimamente eseguendo il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti, autonomo e del tutto valido, con conseguente inammissibilità del ricorso in ottemperanza, perché volto a contestare atti che non sarebbero espressione di inadempimento al giudicato amministrativo, ma costituirebbero legittima esecuzione di una differente pronuncia giudiziale;
- che alla camera di consiglio del -OMISSIS- -OMISSIS- sono comparsi i difensori delle parti, ai quali il Collegio ha sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto avente a oggetto l’ottemperanza di statuizioni pronunciate dal giudice di prime cure e, pertanto, da proporre innanzi a quest’ultimo;
- che il Collegio, uditi i predetti difensori, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile;
Considerato, infatti:
- che le statuizioni di cui il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza sono contenute non già nella sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, né tantomeno in quella n. -OMISSIS-, ma nei capi della sentenza del T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-gna, -OMISSIS-, Sez. I, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- non appellati dal docente, in quanto a lui favorevoli, né gravati dall’Ateneo in via incidentale o con distinto gravame;
- che, pertanto, in applicazione della regola stabilita dall’art. 113, comma 1, c.p.a., in base alla quale il ricorso in ottemperanza va proposto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento, della cui ottemperanza si tratta, il presente ricorso avrebbe dovuto essere proposto innanzi al T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-gna, Sez. Staccata di -OMISSIS-;
- che nel senso ora visto depone anzitutto la stessa sentenza n. -OMISSIS-, laddove precisa, al parag. 3, lett. c), che la sentenza appellata, n. -OMISSIS- cit., “ ha accolto il sesto, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, con la motivazione che il recupero non può riguardare i compensi relativi ad incarichi svolti in costanza di regime di lavoro a tempo definito (nel caso all’esame, quelli anteriori al 23 luglio 2007); che la sanzione prevista dall’art. 53, comma 6, lettera d), d.lgs. n. 165/2001 non si applica agli incarichi “per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate”; e che il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente deve essere effettuato al netto, e non già al lordo, delle ritenute fiscali e previdenziali (anche questi capi non sono stati fatti oggetto di impugnazione da parte dell’Università, sicché devono considerarsi passati in cosa giudicata, con il conseguente obbligo conformativo per l’Amministrazione di rideterminare l’importo dovuto) ”: per l’effetto, è la stessa sentenza n. -OMISSIS- a precisare che il capo della sentenza appellata, in cui era stato affermato che il recupero delle somme indebitamente percepite dovesse eseguirsi al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali e previdenziali, non ha formato oggetto di impugnazione ad opera della parte soccombente sul punto (l’Università) ed è perciò passato in giudicato;
- che, inoltre, la sentenza n. -OMISSIS- al parag. 4 afferma esplicitamente che “ Nei limiti del proprio interesse, il ricorrente ha impugnato i soli capi concernenti i motivi non accolti (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12) ”, dunque non il capo che ha accolto il motivo del ricorso (undicesimo) a mezzo del quale era stata censurata la decisione della P.A. di procedere al recupero delle somme al lordo delle ritenute. In altre parole, il prof. -OMISSIS- non avrebbe potuto impugnare questo capo della sentenza pronunciata dal T.A.R., perché per tal verso la sentenza gli è stata favorevole: il predetto capo avrebbe potuto essere impugnato dall’Università di -OMISSIS-, in quanto soccombente sul punto, ma, come si è visto, ciò non è accaduto;
- che nello stesso senso depone anche la sentenza n. -OMISSIS-, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Università avverso la sentenza n. -OMISSIS-;
- che, in sintesi, l’Università aveva agito per la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-, lamentando che l’affermazione del G.A., secondo cui il recupero delle somme va fatto al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti, Sez. II giurisd. centrale, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in base alla quale invece il recupero va effettuato al lordo delle predette ritenute: la sentenza n. -OMISSIS- sarebbe stata, perciò, viziata da errore revocatorio ex artt. 395, n. 5, c.p.c. e 106, comma 1, c.p.a., poiché in contrasto con il precedente giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della Corte dei conti n. -OMISSIS-. In contrario, però, la decisione -OMISSIS- cit. ha osservato come in realtà fosse stato il T.A.R., con la sentenza n. -OMISSIS-, a statuire che il recupero dovesse avvenire al netto e non al lordo delle ritenute, con statuizione che non ha formato oggetto di gravame e che perciò è passata in giudicato prima della suindicata sentenza della Corte dei conti: l’Ateneo, pertanto, avrebbe dovuto impugnare la statuizione ora riferita con apposito appello, tenuto conto della regola dell’art. 106, comma 3, c.p.a., che ammette il ricorso per revocazione nei confronti delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali solo se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. Ma l’Università non ha appellato in parte qua la sentenza del T.A.R., nonostante potesse farlo, e dunque – conclude la decisione n. -OMISSIS- – la revocazione è inammissibile, perché rivolta contro una statuizione della sentenza di prime cure (quella relativa al recupero delle somme da eseguire al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) che non ha formato oggetto di impugnazione con appello e che è passata in giudicato, peraltro – aggiunge la decisione – prima del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti;
- che alle argomentazioni finora esposte può aggiungersi che se il giudizio di ottemperanza avesse ad oggetto la sentenza n. -OMISSIS- cit., lo stesso sarebbe pacificamente inammissibile, perché proposto dalla parte soccombente nel giudizio di cognizione definito da tale pronuncia; infatti, il dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- recita esplicitamente: “ respinge l’appello ”. Per costante giurisprudenza, invero, il giudizio di ottemperanza può essere proposto esclusivamente dal soggetto vincitore di un precedente giudizio di cognizione nei confronti dell’Amministrazione che sia risultata soccombente nel medesimo giudizio (cfr., ex multis , C.d.S., A.P., 4 dicembre 1998, n. 8; Sez. VII, 18 aprile 2023, n. 3949; Sez. V, 12 giugno 1995, n. 910; id., 31 marzo 1994, n. 242): il giudizio di ottemperanza ha, infatti, la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte della P.A., degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire l’utilità spettante alla parte vittoriosa in sede di cognizione (C.d.S., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 384; Sez. III, 12 aprile 2011, n. 2261);
- che, dunque, il ricorso in ottemperanza avrebbe dovuto essere proposto innanzi al primo giudice, in base alla regola di competenza funzionale stabilita dall’art. 113, comma 1, c.p.a., che attribuisce la competenza per i giudizi di ottemperanza delle decisioni del giudice amministrativo al T.A.R. anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado, mentre il Consiglio di Stato ha cognizione delle domande finalizzate all’esecuzione delle proprie decisioni che modifichino il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza gravata (C.d.S., Sez. V, 10 ottobre 2023, n. 8854). Nella fattispecie per cui è causa, invero, la paternità sostanziale della statuizione passata in giudicato, di cui si domanda l’ottemperanza (paternità che individua il giudice competente nel giudizio di ottemperanza: C.d.S., Sez. V, 17 aprile 2023, n. 3849), è del T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-gna, -OMISSIS-, dinanzi al quale il giudizio potrà, perciò, essere riassunto;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di ottemperanza, attese le peculiarità della fattispecie;
Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a spese nei confronti delle parti non costituite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese tra le parti costituite, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Indica quale giudice competente a conoscere della causa, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., il T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-gna, sede di -OMISSIS-, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualunque altro dato idoneo all’identificazione della parte appellante.
Così deciso in -OMISSIS-, nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- -OMISSIS-, con l’intervento dei magistrati:
TO PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
PI De AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI De AR | TO PP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.