Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5981/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Crispo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via Giuseppe Di Prisco n. 187;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
in via subordinata dichiarare il ricorrente inabile nella misura del 100% con decorrenza dalla data della domanda o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; ancora per l'effetto dichiarare, che il ricorrente è persona handicappata e presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emigrazione e che detta minorazione , singola o plurima , assumendo connotazione di gravità , ha ridotto
l'autonomia personale , correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera di relazione individuale o in quella di relazione (art.3 comma3) con decorrenza dalla data della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; con vittoria di spese, con distrazione.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza;
c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente CP_1 al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 24.11.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. (RG. n. 6789/2020, cui è stato riunito quello R.G. n. 988/2021), introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile, alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 nonché all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha innanzitutto rilevato come il c.t.u. nominato in sede di ATP aveva omesso ogni considerazione in merito alla sussistenza nel ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 nonché dei benefici di cui al comma 3, art. 3 L. n. 104/1992.
Nel merito, sosteneva che, in ogni caso, il predetto c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, non avendo, in particolare, considerato l'incidenza funzionale delle singole patologie accertate sulle specifiche mansioni disimpegnate in qualità di bracciante agricolo, sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale. Deduceva, inoltre, un aggravamento delle proprie condizioni di salute, come comprovato dalla documentazione medica sopravvenuta.
2.1. Alla luce di tali rilievi, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. , il quale ritenuto sussistente il Persona_1 requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, ma solo a decorrere dal
1° luglio 2024, ed escludendo, invece, le condizioni per il riconoscimento delle altre prestazioni assistenziali richieste.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di recente (sett. 2024) prostatectomia radicale robotica per exeresi di adenocarcinoma, in follow up, in soggetto di anni
66, affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con moderata stenosi polmonare congenita in buon compenso e moderato deficit dell'articolarità della spalla destra per esiti di pregressa frattura-lussazione post-traumatica della testa omerale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Orbene, al fine di esprimere una valutazione percentuale delle suddette patologie, nel merito della problematica relativa alla richiesta di riconoscimento della invalidità civile da parte del sig. , Parte_1 riteniamo, in considerazione del grado e della natura delle predette affezioni, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2. 1992 supp. ord.) e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11. 1988 n° 509, che le infermità invalidanti di cui sopra incidano, singolarmente, sulla capacità lavorativa del ricorrente nelle misure percentuali appresso indicate:
• esiti di recente (sett. 2024) prostatectomia radicale robotica per exeresi di adenocarcinoma, in follow up = 67% (Codice analogo 9323);
• ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con moderata stenosi polmonare congenita in buon compenso = 41% (Codice analogo 6442); • moderato deficit dell'articolarità della spalla destra per esiti di pregressa frattura -lussazione post-traumatica della testa omerale = 20% (Codice analogo 7208).
In definitiva, dunque, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla scorta delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 05.02.1992 (G.U. 26. 02.1992 supp. ord.) ed in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, riteniamo che a far data, sia pure con approssimazione, dal I luglio 2024 (Cnf.: 22.07.2024, Relazione di Esame
Istologico su biopsie prostatiche multiple: “…Adenocarcinoma prostatico …”), il complesso delle patologie riscontrate nel ricorrente riduca permanentemente la capacità di lavoro di quest'ultimo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, nella misura dell'84 %.
Per quanto attiene, poi, alla problematica ex lege 222/84, in considerazione dell'attività lavorativa propria dell'istante, bracciante agricolo, siamo dell'avviso, tenuto conto del grado e della natura delle infermità diagnosticate al sig. , di cui si è detto in precedenza, e Parte_1 della incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro del predetto, che quest'ultima sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a far data dal I luglio 2024 a far data dal I luglio 2024”.
Quanto poi alla condizione di disabilità cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, il perito ha rilevato che “… alla luce del comma 3 del predetto articolo 3 della L. 104/92, siamo dell'avviso che, nel caso di specie, le minorazioni riconosciute al sig. non siano di entità tale da Parte_1 ridurre l'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di r elazione. In pratica, a nostro parere, le patologie da cui l'istante è affetto non integrano i requisiti di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, per cui, nel caso in esame, riteniamo che non possa essere riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità in capo al sig. ”. Parte_1
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 con decorrenza dal 1° luglio 2024.
4. Quanto al governo delle spese, in ragione del complessivo esito della vicenda processuale, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorrere dal 1° luglio 2024;
• Rigetta per il resto;
• Compensa integralmente le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno