Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 1
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini ne', in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2003, n. 49179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49179 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente -
1. Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere -
2. Dott. SECONDO CARMENINI "
3. Dott. CARLA PODO "
4. Dott. GIACOMO FUMU "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 21/2/2003 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
EN LL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 21.2.2003, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza emessa nei suoi confronti dalla stessa Corte di Appello, il giorno 29.3.2002. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, come ha esattamente rilevato il P.G. concludente, giusta la motivazione del provvedimento impugnato.
La richiesta del ricorrente si basa essenzialmente sull'asserito negligente espletamento dell'incarico da parte del difensore, il quale avrebbe fatto trascorrere inutilmente il tempo per la presentazione del ricorso per cassazione.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, invero, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, poiché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (v. Cass. Sez. I, sent. 25905/2001 RV 219106). Quanto alla mancata notificazione della sentenza di secondo grado, per quel che rileva in questa sede (in cui non si fa questione di accertamento della validità del titolo esecutivo), si tratta di mera asserzione, alla quale la Corte territoriale ha opposto una precisa osservazione circa modalità e tempo della notificazione stessa. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 600,00 euro. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 DICEMBRE 2003.