Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 00 5 66 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOMED LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SPESE SEZIONE TERZA CIVILE PROCESSUALL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMPENSAZIONE Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 13999/99 Cron. 1145 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Rep. 197 - Consigliere LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere-- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS CA, RU LU, elettivamente domiciliati presso lo studio in ROMA VIALE CA FELICE 101, VICINANZA, che li difende, dell'avvocato RAFFAELE giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
BANCA S PAOLO IMI TORINO, con sede in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Rainer Masera e per esso l'Avv. Giulio Vecchione, elettivamente domiciliata in ROMA 33, presso lo studio dell'avvocato 2002 VIA SAVOIA FRANCESCO DI GIORGIO (STUDIO ASS. VESCUSO), difesa 2073 -1- dall'avvocato FRANCESCO TUCCILLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 228/99 del Tribunale di NOLA, emessa il 04/03/99 e depositata il 09/03/99 (R.G. 1619/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti per manifesta infondatezza, con le conseguenza di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. La controversia trae origine da un processo di espropriazione forzata immobiliare iniziata dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino
contro
LO SS e UC DU. Questi hanno proposto opposizione agli atti esecutivi. Hanno sostenuto che il pignoramento 30.12.1996 era nullo perché non era stato preceduto da una valida notificazione del precetto. - Il tribunale di Nola ha accolto l'opposizione.
2. Ha però dichiarato compensate le spese del giudizio. Di questo capo della sentenza è stata chiesta la cassazione. L'Istituto San Paolo di Torino ha resistito con controricorso.
3. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in camera di consiglio e rigettato perché manifestamente infondato.
4. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso contiene un motivo. La cassazione della sentenza è chiesta per violazione delle norme sul procedimento e vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, 92, 618 e 628 dello stesso codice).
2. Il tribunale ha considerato giusto motivo per compensare le presentata l'opposizione, il spese il fatto che, una volta 3 creditore procedetene si sia astenuto dal presentare istanza di vendita. I ricorrenti obiettano che, così facendo, il creditore èprocedente si solo avvalso della facoltà che gli derivava dall'art. 628 cod. proc. civ. e che, con ordinanza del 7.- 28.7.1997, il processo esecutivo era stato anche sospeso. Queste considerazioni non valgono a rendere priva di logica la decisione del tribunale. presentareIl creditore procedente avrebbe potuto tuttavia l'istanza di vendita, prima che, a distanza di circa sei mesi dal suo inizio, il processo fosse sospeso e in ciò il tribunale ha colto un atteggiamento del creditore volto a semplificare il corso della controversia. Orbene, può costituire giusto motivo di compensazione il processuale della parte che, pur avendo dato comportamento ne ostacola l'esito a sé occasione alla controversia, non negativo.
3. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio possono essere compensate. 4. -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 5 novembre 2002, in Roma, nella camera ia r 3 lle suprema di di consiglio della terza sezione civile della Corte 0 e . c n a 1 - 1 cassazione. C 0 in llo E 6 R ie a 1 Il relatore ed estensore Il Presidente. E t A . LI a ria it g parle L a 0 s E o 10 M C p a N LCANCEL ERE OTA s e A tt.s C D o IL D CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 3-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 20996 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OB Rioct;
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