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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.12.2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 19493/2023 R.G LAV.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Nucifero presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Ponte di Tappia, 47, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, come da procura generale in atti
-RESISTENTE-
E
in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: accertamento diritto contributi previdenziali da intercorso rapporto di lavoro subordinato e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2023 l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e l' esponendo che: Controparte_1 CP_2
-in seguito alla partecipazione alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999” di cui alla Delibera di G.R. della n. 4884/1998, aveva lavorato alle dipendenze dell' CP_1 [...]
dal 01.01.2000 al 14.10.2009 (prima presso la sede di Caserta, quindi presso quella di CP_3
Napoli) in virtù di una serie di contratti a tempo determinato all'esito dei quali era stato assunto a tempo indeterminato;
-che dopo averlo in un primo tempo contrattualizzato come dipendente a tempo determinato, la pur lasciando immutate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, Controparte_1 aveva riqualificato il rapporto di lavoro de quo dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale di esso ricorrente;
-di avere quindi promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, esitato nella pronuncia n. 1289 del 28.05.2019, passata in giudicato, contenente l'accertamento che le prestazioni lavorative rese nell'indicato periodo di lavoro avevano natura di lavoro subordinato, con conseguente diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive;
-di avere chiesto alla di provvedere spontaneamente al versamento dei contributi Controparte_1 omessi, mediante integrazione e ricongiungimento dei contributi già versati in corso di rapporto, e che l'Ente datoriale, pur riconoscendo la legittimità del diritto al versamento dei contributi previdenziali (come da doc. allegati sub nn. 12 e 13 fasc. ric.) non aveva poi provveduto all'emanazione dei successivi atti amministrativi.
Chiedeva pertanto all'adito Giudice del Lavoro di:
“Accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1289 del 28.05.2019, che ha sancito la natura subordinata del rapporto di lavoro e la conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c., il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009; Controparte_1
Per l'effetto, condannare la all'integrale versamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo Condannare infine la convenuta al CP_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese. “
Costituitasi in giudizio, la eccepiva che nulla era dovuto al ricorrente, Controparte_1 argomentando che le somme riconosciutegli ai sensi dell'art. 2126 c.c. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1289 del28/05/2019 e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sono le sole su cui andrebbero versati i contributi nella gestione separata mentre, sulle somme riconosciute a titolo di trattamento di fine rapporto non spetta alcun versamento previdenziale e che, con riferimento all'intero periodo lavorativo oggetto di domanda, la retribuzione percepita dal ricorrente come collaboratore coordinato e continuativa era stata di gran lunga superiore alla retribuzione che avrebbe percepito come lavoratore subordinato che e sugli stessi importi sono stati sempre versati i relativi contributi previdenziali. Rilevava pertanto che al dipendente spettino solo i contributi calcolati, secondo le percentuali della gestione separata, e non già il versamento dei contributi stessi nella gestione pubblica come, invece, invocato;
che la deliberazione del debito fuori bilancio n.686 del 23/11/2023, per l'adempimento contributivo in esecuzione della pronuncia n. 1289/2019, era stata oggetto di procedimento istruttorio della Procura della Corte dei Conti, sezione Regionale della Campania in attesa del quale non si era proceduto alla regolarizzazione medesima. Concludeva affinchè il Tribunale voglia accogliere le esposte considerazioni rigettando per il resto la domanda;
in caso di contestazione chiedeva nominarsi CTU.
Si costituiva anche l' eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in CP_2 via subordinata, ha chiesto , in ipotesi di positivo accertamento della fondatezza dei fatti dedotti in ricorso, la condanna della PA datrice di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione CP_2 effettivamente evasa/ omessa in relazione al rapporto di lavoro dedotto in causa;
con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, all'udienza del 17.12.2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso risulta fondato sulla base delle osservazioni che seguono.
Mediante la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere già richiamata in premessa, posto il principio del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della PA, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti, e fra questi di al pagamento della somma maturata a titolo di Parte_1 differenze tra la retribuzione spettante per le mansioni di fatto svolte, rientranti nei profili professionali delineati nella contrattazione collettiva di settore, ed il compenso percepito in forza delle convenzioni stipulate con la Regione. Nel dispositivo si legge che, in parziale accoglimento del ricorso, si condanna la al pagamento della somma di euro 56.204,07 di cui Controparte_1 euro 22.768,15 a titolo di tfr in favore di ciascuno dei ricorrenti;
condanna la Controparte_1 alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente al pagamento della maggiore retribuzione riconosciuta.
Con il presente giudizio viene azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Sul punto deve essere richiamato il principio ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Quanto alla misura dei contributi da versare, parte ricorrente ha chiesto la condanna della CP_1 all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001
[...] CP_2 al 14.10.2009, "nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo ". CP_2
Nelle conclusioni delle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.5.2024 ha chiesto condannarsi la all'integrale versamento in favore dell'INPS, gestione dipendenti privati, dei Controparte_1 contributi dovuti per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura già riconosciuta per l'anno 2000, ovvero sulla scorta delle retribuzioni emergenti dalle buste paga e dalle differenze retributive riconosciute dal Tribunale.
La domanda, intesa come volta ad ottenere il versamento nella gestione lavoratori privati delle differenze contributive tra quanto dovuto per il lavoro subordinato e quanto già versato dalla
Regione per il contratto di collaborazione, deve trovare accoglimento conformemente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. non può comportare l'iscrizione del lavoratore alla gestione dei dipendenti pubblici, stante il divieto di conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato con la P.A.
In adesione a quanto già ritenuto in diverse pronunce della Sezione (cfr. per tutte Sentenza n.
5956/2024 dott. Ciro Cardellicchio) si ritiene che l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 secondo cui le somme riconosciute alla ricorrente ai sensi dell'art. 2126 c.c. e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sarebbero le sole su cui andrebbero versati i contributi, non può trovare accoglimento.
Invero, In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un' amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici”(Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, in contrasto con il Controparte_1 principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
L'eccezione della si pone altresì in contrasto con il principio di automaticità Controparte_1 delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.. Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
Il diritto azionato, infine, non è prescritto in considerazione della data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di santa Maria Capua Vetere di accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni del Decreto
Milleproroghe 21.12.2022
Attraverso tale previsione normativa, il Legislatore ha disposto il differimento al 31 dicembre 2023 della previsione dell'art. 9, comma 4, del D.L. 228/2021 (l. 15/2022), cd. Milleproroghe 2022, stabilendo che tutte le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto entro il 31 dicembre
2022 all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi per i contributi omesi, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 della l. 335/1995, saranno tenuti a corrisponderli, in deroga al regime della prescrizione e anche delle sanzioni civili, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della l.
388/2000, per effetto della mancata ulteriore deroga all'applicazione del regime sanzionatorio.
In conclusione deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009. Controparte_1
La deve essere conseguentemente condannata all'integrale versamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata CP_2 al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico della Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti dell' , attesa la sua posizione di mero titolare del credito CP_2 contributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il versamento dei contributi Parte_1 previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della CP_1 per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009;
[...]
Condanna la all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il Controparte_1 CP_2 periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata per l'anno 2000;
Condanna la al pagamento della somma di €.2800,00 a titolo di compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Nulla per le spese nei confronti dell' . CP_2
Napoli,12.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.12.2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 19493/2023 R.G LAV.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Nucifero presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Ponte di Tappia, 47, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, come da procura generale in atti
-RESISTENTE-
E
in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: accertamento diritto contributi previdenziali da intercorso rapporto di lavoro subordinato e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2023 l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e l' esponendo che: Controparte_1 CP_2
-in seguito alla partecipazione alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999” di cui alla Delibera di G.R. della n. 4884/1998, aveva lavorato alle dipendenze dell' CP_1 [...]
dal 01.01.2000 al 14.10.2009 (prima presso la sede di Caserta, quindi presso quella di CP_3
Napoli) in virtù di una serie di contratti a tempo determinato all'esito dei quali era stato assunto a tempo indeterminato;
-che dopo averlo in un primo tempo contrattualizzato come dipendente a tempo determinato, la pur lasciando immutate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, Controparte_1 aveva riqualificato il rapporto di lavoro de quo dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale di esso ricorrente;
-di avere quindi promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, esitato nella pronuncia n. 1289 del 28.05.2019, passata in giudicato, contenente l'accertamento che le prestazioni lavorative rese nell'indicato periodo di lavoro avevano natura di lavoro subordinato, con conseguente diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive;
-di avere chiesto alla di provvedere spontaneamente al versamento dei contributi Controparte_1 omessi, mediante integrazione e ricongiungimento dei contributi già versati in corso di rapporto, e che l'Ente datoriale, pur riconoscendo la legittimità del diritto al versamento dei contributi previdenziali (come da doc. allegati sub nn. 12 e 13 fasc. ric.) non aveva poi provveduto all'emanazione dei successivi atti amministrativi.
Chiedeva pertanto all'adito Giudice del Lavoro di:
“Accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1289 del 28.05.2019, che ha sancito la natura subordinata del rapporto di lavoro e la conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c., il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009; Controparte_1
Per l'effetto, condannare la all'integrale versamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo Condannare infine la convenuta al CP_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese. “
Costituitasi in giudizio, la eccepiva che nulla era dovuto al ricorrente, Controparte_1 argomentando che le somme riconosciutegli ai sensi dell'art. 2126 c.c. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1289 del28/05/2019 e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sono le sole su cui andrebbero versati i contributi nella gestione separata mentre, sulle somme riconosciute a titolo di trattamento di fine rapporto non spetta alcun versamento previdenziale e che, con riferimento all'intero periodo lavorativo oggetto di domanda, la retribuzione percepita dal ricorrente come collaboratore coordinato e continuativa era stata di gran lunga superiore alla retribuzione che avrebbe percepito come lavoratore subordinato che e sugli stessi importi sono stati sempre versati i relativi contributi previdenziali. Rilevava pertanto che al dipendente spettino solo i contributi calcolati, secondo le percentuali della gestione separata, e non già il versamento dei contributi stessi nella gestione pubblica come, invece, invocato;
che la deliberazione del debito fuori bilancio n.686 del 23/11/2023, per l'adempimento contributivo in esecuzione della pronuncia n. 1289/2019, era stata oggetto di procedimento istruttorio della Procura della Corte dei Conti, sezione Regionale della Campania in attesa del quale non si era proceduto alla regolarizzazione medesima. Concludeva affinchè il Tribunale voglia accogliere le esposte considerazioni rigettando per il resto la domanda;
in caso di contestazione chiedeva nominarsi CTU.
Si costituiva anche l' eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in CP_2 via subordinata, ha chiesto , in ipotesi di positivo accertamento della fondatezza dei fatti dedotti in ricorso, la condanna della PA datrice di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione CP_2 effettivamente evasa/ omessa in relazione al rapporto di lavoro dedotto in causa;
con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, all'udienza del 17.12.2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso risulta fondato sulla base delle osservazioni che seguono.
Mediante la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere già richiamata in premessa, posto il principio del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della PA, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti, e fra questi di al pagamento della somma maturata a titolo di Parte_1 differenze tra la retribuzione spettante per le mansioni di fatto svolte, rientranti nei profili professionali delineati nella contrattazione collettiva di settore, ed il compenso percepito in forza delle convenzioni stipulate con la Regione. Nel dispositivo si legge che, in parziale accoglimento del ricorso, si condanna la al pagamento della somma di euro 56.204,07 di cui Controparte_1 euro 22.768,15 a titolo di tfr in favore di ciascuno dei ricorrenti;
condanna la Controparte_1 alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente al pagamento della maggiore retribuzione riconosciuta.
Con il presente giudizio viene azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Sul punto deve essere richiamato il principio ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Quanto alla misura dei contributi da versare, parte ricorrente ha chiesto la condanna della CP_1 all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001
[...] CP_2 al 14.10.2009, "nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo ". CP_2
Nelle conclusioni delle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.5.2024 ha chiesto condannarsi la all'integrale versamento in favore dell'INPS, gestione dipendenti privati, dei Controparte_1 contributi dovuti per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura già riconosciuta per l'anno 2000, ovvero sulla scorta delle retribuzioni emergenti dalle buste paga e dalle differenze retributive riconosciute dal Tribunale.
La domanda, intesa come volta ad ottenere il versamento nella gestione lavoratori privati delle differenze contributive tra quanto dovuto per il lavoro subordinato e quanto già versato dalla
Regione per il contratto di collaborazione, deve trovare accoglimento conformemente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. non può comportare l'iscrizione del lavoratore alla gestione dei dipendenti pubblici, stante il divieto di conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato con la P.A.
In adesione a quanto già ritenuto in diverse pronunce della Sezione (cfr. per tutte Sentenza n.
5956/2024 dott. Ciro Cardellicchio) si ritiene che l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 secondo cui le somme riconosciute alla ricorrente ai sensi dell'art. 2126 c.c. e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sarebbero le sole su cui andrebbero versati i contributi, non può trovare accoglimento.
Invero, In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un' amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici”(Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, in contrasto con il Controparte_1 principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
L'eccezione della si pone altresì in contrasto con il principio di automaticità Controparte_1 delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.. Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
Il diritto azionato, infine, non è prescritto in considerazione della data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di santa Maria Capua Vetere di accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni del Decreto
Milleproroghe 21.12.2022
Attraverso tale previsione normativa, il Legislatore ha disposto il differimento al 31 dicembre 2023 della previsione dell'art. 9, comma 4, del D.L. 228/2021 (l. 15/2022), cd. Milleproroghe 2022, stabilendo che tutte le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto entro il 31 dicembre
2022 all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi per i contributi omesi, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 della l. 335/1995, saranno tenuti a corrisponderli, in deroga al regime della prescrizione e anche delle sanzioni civili, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della l.
388/2000, per effetto della mancata ulteriore deroga all'applicazione del regime sanzionatorio.
In conclusione deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009. Controparte_1
La deve essere conseguentemente condannata all'integrale versamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata CP_2 al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico della Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti dell' , attesa la sua posizione di mero titolare del credito CP_2 contributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il versamento dei contributi Parte_1 previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della CP_1 per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009;
[...]
Condanna la all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il Controparte_1 CP_2 periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata per l'anno 2000;
Condanna la al pagamento della somma di €.2800,00 a titolo di compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Nulla per le spese nei confronti dell' . CP_2
Napoli,12.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori