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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9852 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7183/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/02/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ammessa al Parte_1 C.F._1
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. , emessa dal Consiglio dell'Ordine P.IVA_1 degli Avvocati di Milano il 19.12.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Longoni presso il cui studio in Novate Milanese (MI) alla Via G. Garibaldi n. 6, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.04.2024
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c
CONCLUSIONI
Per : come rassegnate all'udienza del 22.10.2025 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 23/02/2024, chiedeva al Parte_2
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio civile in Senago (MI) il 09/11/1991 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 15, parte I, anno 1991), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente precisava che dall'unione con il resistente era nato il figlio (1991), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentando inoltre di non aver più contatti con il marito già dal 2020, anno in cui il resistente aveva abbandonato la casa familiare.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 18/09/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, pertanto, il
Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che confermava quanto esposto con il ricorso introduttivo. Il Giudice delegato - in assenza di domande economiche e di istanze istruttorie - non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla domanda di separazione invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa;
parte ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio. Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 9726/2024, discussa nella camera di consiglio del 25.09.2024 e pubblicata il
11/11/2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 All'udienza del 22.10.2025, ove pure nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, sentita la ricorrente che confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio e che con il sig. non vi era stato più alcun contatto, invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine CP_1 alle domande formulate. Il difensore della parte attrice non chiedeva l'emissione dei provvedimenti provvisori, in assenza di domande economiche. All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di prole minorenne e di domande economiche e, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di divorzio, invitava la parte a precisare le conclusioni. Il difensore concludeva come da ricorso e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione per la sentenza sullo status. All'esito della discussione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
La causa era discussa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove tuttora risiede la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Senago (MI) il 09/11/1991, atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte I, anno 1991, e si sono separate con sentenza del Tribunale di
Milano n. 9726/2024, emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 11/11/2024. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale (18 settembre 2024). Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 3 di 4 Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
in Senago (MI) il 09/11/1991, iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte
[...]
I, anno 1991;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Senago (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/02/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ammessa al Parte_1 C.F._1
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. , emessa dal Consiglio dell'Ordine P.IVA_1 degli Avvocati di Milano il 19.12.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Longoni presso il cui studio in Novate Milanese (MI) alla Via G. Garibaldi n. 6, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.04.2024
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c
CONCLUSIONI
Per : come rassegnate all'udienza del 22.10.2025 Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 23/02/2024, chiedeva al Parte_2
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio civile in Senago (MI) il 09/11/1991 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 15, parte I, anno 1991), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente precisava che dall'unione con il resistente era nato il figlio (1991), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentando inoltre di non aver più contatti con il marito già dal 2020, anno in cui il resistente aveva abbandonato la casa familiare.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 18/09/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, pertanto, il
Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che confermava quanto esposto con il ricorso introduttivo. Il Giudice delegato - in assenza di domande economiche e di istanze istruttorie - non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla domanda di separazione invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa;
parte ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio. Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 9726/2024, discussa nella camera di consiglio del 25.09.2024 e pubblicata il
11/11/2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 All'udienza del 22.10.2025, ove pure nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, sentita la ricorrente che confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio e che con il sig. non vi era stato più alcun contatto, invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine CP_1 alle domande formulate. Il difensore della parte attrice non chiedeva l'emissione dei provvedimenti provvisori, in assenza di domande economiche. All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di prole minorenne e di domande economiche e, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di divorzio, invitava la parte a precisare le conclusioni. Il difensore concludeva come da ricorso e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione per la sentenza sullo status. All'esito della discussione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
La causa era discussa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove tuttora risiede la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Senago (MI) il 09/11/1991, atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte I, anno 1991, e si sono separate con sentenza del Tribunale di
Milano n. 9726/2024, emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 11/11/2024. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale (18 settembre 2024). Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 3 di 4 Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
in Senago (MI) il 09/11/1991, iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte
[...]
I, anno 1991;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Senago (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4