CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 39479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39479 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH ON PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il P.ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato CIMADOMO DONATELLO chiede l'accoglimento dei motivi, in subordine l'annullamento per prescrizione. Deposituta in Cancelleria Oggi, 28 OTT, 21324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39479 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.HI IE AL ricorre per cassazione avverso la sentenza ìn epìgrafe ìndicata, con la quale la Corte di appello di Potenza l'ha condannata alla pena di mesi quattro di arresto e euro 8000,00 di ammenda per I reati di cui aWart. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001, per aver realizzato, in un'area dì sua proprietà sottoposta a víncolo idrogeologico e in difformità degli elaboratí allegati alla SCIA, una tettoia in ferro all'interno della quale erano installate tre baracche di lamiera ìn ferro, e per aver realizzato opere di scavo e di apporto di materiale inerte e successivo livellamento nonché pavimentazione della superficie con cemento e materiale bìtuminoso. 2.1. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dí tegge in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto dalle rìsultanze ístruttorie acquisite non emerge alcuna prova che ella, nella qualità di proprietaria dell'area in oggetto, sia l'autrice materiale degli abusì edilìzì contestati ivi realizzati, e considerato che alcunì manufatti (tettoia metallìca e baracche) erano funzionali all'attívità di cantiere svolta daffa società Di Marzio s.r.I., clì cui è rappresentante legale suo figlio, a cui ìl terreno era stato concesso in uso gratuìto. Evidenzia, peraltro, la precarietà della struttura, consistente in baracche e in una tettoia, trattandosi dí opere non aderenti al suolo e comunque facìlmente rimovibilì, installate al fìne di sopperíre ad esigenze temporanee del cantiere. La ricorrente evidenzia, in ordine alla condotta dì scavo del terreno e dí apporto di materiale inerte e successivo livellamento, che il títolare della società Dí Marzio dísponeva di autorizzazione regionale ad effettuare i suddetti movimenti di terra, valida fino ad agosto 2015, e che non vi è alcuna prova che talí movimenti siano proseguiti anche negli anni a seguire come contestato nell'odierno procedimento, e non nel frangente dí tempo in cui era valida l'autorizzazione reginale. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare la sussistenza del provvedimento dell'autorità amministrativa emesso da parte Regione Basilicata ed analíticamente indícato nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione, quantomeno ai fìnì della valutazione della buona fede e quindi aì finí della valutazione dell'elemento psícologíco del reato, senza limitarsi a constatare esclusivamente il profilo formale dell'apposizione della firma della ricorrente sulla SCA e sulla richiesta di sanatoria. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta difetto e vìzìo di modvazione, non avendo la Corte territoriale vagliato í profili di illegittimità evídenziatí con l'atto di appello ed esposti con il prìmo motivo clì ricorso per cassazione. ot,J140,a4 3. Il procedimento era stato originariamente alla Sezione Settima di questa Corte. 4.La ricorrente, con memoria difensiva di replica alla rílevata causa di inammissibilità, ha specificatamente richiamato la pag. 8 dell'atto di appello, nonché i motivi nuovi depositati in sede di appello, con il quale evídenziava la natura precaria delle opere ritenute abusive e con cui ha prodotto la sentenza n.380/2022 emessa dal Tribunale dì Matera che ha assolto, ìn relazione al medesimo fatto, il figlio della ricorrente, títolare della ditta Di Marzio, che effettuaVa 1 opere dí movímentazione di terra e che aveva installato fe baracche oggetto di contestazione. Specifica la ricorrente che la sentenza del Tribunale di Matera è sopravvenuta rispetto ai motivi di appello, che ha già acquistato autorità di cosa giudicata al momento della sua allegazione con i motivi aggiunti e che è connessa ai motivi proposti con l'impugnazione originaria. 5.11 Procuratore generale in udienza ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello dí sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questí ultimi abbiano esaminato tutti glí elementi a loro disposizione, se abbíano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazìoni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'uftima: a) sia "effettiva", ovvero realmente ìdonea a rappresentare le ragioni che il gìudicante ha posto a base delia decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziall, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse partì o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente Incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 de/ 19/10/2011, Rv. 251516). 1.1.Nel caso in disamina, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragìonevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata ad asserire che l'imputata era proprietaria delle particelle di terreno interessate dai lavori abusivi, nonché firmataria della SCIA e della richiesta di sanatoria ed ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva relativa alla natura precaria delle opere, pur affermando che l'abuso edilizio è costituito dalla realizzazione di un capanno destinato al ricovero temporaneo di mezzi necessari per il completamento dei lavori di movimentazione di terra, svolti dalla società che aveva in uso gratuito le medesime particelle di terreno. Sì evidenzia quindi che la prospettazione difensiva era perfettamente in linea con le risultanze enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, poiché if giudice a quo non mette in dubbio che le opere fossero serventi all'attività di cantiere svolta dal figlio della 2 Il Presi ente 00-13- ricorrente, senza tuttavia confutare tai rilievo vspecificamente attraverso un adeguato apparato argomentativo. Inoltre, la Corte terrítoriale, contraddittoriamente, ha dato atto che l'opera era stata in precedenza abbattuta e poi successivamente ricostruíta, senza tuttavia chiaríre le ragioni per le qualì non ha rìtenuto che l'opera potesse essere destìnata a soddisfare esigenze temporanee e precarie, sebbene facilmente amoviblie, e indicare da quali elementi ha inferito che il capanno invece fosse destinato ad un uso definitivo. Al riguardo, si osserva che la natura precaria delle opere deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materíale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specificí, contíngentí e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successíva e sollecita etiminazione al verfir meno dì tale funzione (Sez.3, n.966 del 26/11/2014, Rv. 261636; Sez.3, n.5821 del 15/01/2019, Rv. 275697; con riferimento a strutture di carattere stagionale, cfr. Sez.3, n.36107 del 30/06/2016, Rv. 267759; Sez.3, n. 22054 del 25/02/2009, Rv. 243710). Il giudice a qua non ha neppure affrontato la questione relativa alla responsabìlità per la condotta di movimentazione di terra contestata alla rícorrente, alla luce della produzíone documentale allegata ai motivi di appello e, ín particolare, alla luce del provvedimento autorizzatorio della Regione Basilicata che consentiva l'effettuazione dì tali opere fìno all'agosto 2015, sebbene le questioni della precisa collocazione temporaie della realizzazione delle opere di scavo e di apporto di materiale ìnerte e della sussistenza dell'elemento soggettivo fossero state sottoposte con i motivi aggiunti ai motivi di appello in termini che non possono certo tacciarsi di genericità. Il giudice non ha neanche tematízzato il profilo inerente alla trasponibilità o meno alla posizione processuale della imputata delle ragioni a fondamento della assoluzione del coímputato, figlio della ricorrente e titolare della ditta Di Marzio, che è stato prosciolto in separato procedimento ínerente i medesimi fattí con la sentenza n.380/2022 del Tribunale di Matera. Sí impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Saterno. Così deciso all'udienza del 02/07/2024 il Consiglíere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il P.ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato CIMADOMO DONATELLO chiede l'accoglimento dei motivi, in subordine l'annullamento per prescrizione. Deposituta in Cancelleria Oggi, 28 OTT, 21324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39479 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.HI IE AL ricorre per cassazione avverso la sentenza ìn epìgrafe ìndicata, con la quale la Corte di appello di Potenza l'ha condannata alla pena di mesi quattro di arresto e euro 8000,00 di ammenda per I reati di cui aWart. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001, per aver realizzato, in un'area dì sua proprietà sottoposta a víncolo idrogeologico e in difformità degli elaboratí allegati alla SCIA, una tettoia in ferro all'interno della quale erano installate tre baracche di lamiera ìn ferro, e per aver realizzato opere di scavo e di apporto di materiale inerte e successivo livellamento nonché pavimentazione della superficie con cemento e materiale bìtuminoso. 2.1. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dí tegge in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto dalle rìsultanze ístruttorie acquisite non emerge alcuna prova che ella, nella qualità di proprietaria dell'area in oggetto, sia l'autrice materiale degli abusì edilìzì contestati ivi realizzati, e considerato che alcunì manufatti (tettoia metallìca e baracche) erano funzionali all'attívità di cantiere svolta daffa società Di Marzio s.r.I., clì cui è rappresentante legale suo figlio, a cui ìl terreno era stato concesso in uso gratuìto. Evidenzia, peraltro, la precarietà della struttura, consistente in baracche e in una tettoia, trattandosi dí opere non aderenti al suolo e comunque facìlmente rimovibilì, installate al fìne di sopperíre ad esigenze temporanee del cantiere. La ricorrente evidenzia, in ordine alla condotta dì scavo del terreno e dí apporto di materiale inerte e successivo livellamento, che il títolare della società Dí Marzio dísponeva di autorizzazione regionale ad effettuare i suddetti movimenti di terra, valida fino ad agosto 2015, e che non vi è alcuna prova che talí movimenti siano proseguiti anche negli anni a seguire come contestato nell'odierno procedimento, e non nel frangente dí tempo in cui era valida l'autorizzazione reginale. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare la sussistenza del provvedimento dell'autorità amministrativa emesso da parte Regione Basilicata ed analíticamente indícato nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione, quantomeno ai fìnì della valutazione della buona fede e quindi aì finí della valutazione dell'elemento psícologíco del reato, senza limitarsi a constatare esclusivamente il profilo formale dell'apposizione della firma della ricorrente sulla SCA e sulla richiesta di sanatoria. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta difetto e vìzìo di modvazione, non avendo la Corte territoriale vagliato í profili di illegittimità evídenziatí con l'atto di appello ed esposti con il prìmo motivo clì ricorso per cassazione. ot,J140,a4 3. Il procedimento era stato originariamente alla Sezione Settima di questa Corte. 4.La ricorrente, con memoria difensiva di replica alla rílevata causa di inammissibilità, ha specificatamente richiamato la pag. 8 dell'atto di appello, nonché i motivi nuovi depositati in sede di appello, con il quale evídenziava la natura precaria delle opere ritenute abusive e con cui ha prodotto la sentenza n.380/2022 emessa dal Tribunale dì Matera che ha assolto, ìn relazione al medesimo fatto, il figlio della ricorrente, títolare della ditta Di Marzio, che effettuaVa 1 opere dí movímentazione di terra e che aveva installato fe baracche oggetto di contestazione. Specifica la ricorrente che la sentenza del Tribunale di Matera è sopravvenuta rispetto ai motivi di appello, che ha già acquistato autorità di cosa giudicata al momento della sua allegazione con i motivi aggiunti e che è connessa ai motivi proposti con l'impugnazione originaria. 5.11 Procuratore generale in udienza ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello dí sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questí ultimi abbiano esaminato tutti glí elementi a loro disposizione, se abbíano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazìoni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'uftima: a) sia "effettiva", ovvero realmente ìdonea a rappresentare le ragioni che il gìudicante ha posto a base delia decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziall, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse partì o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente Incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 de/ 19/10/2011, Rv. 251516). 1.1.Nel caso in disamina, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragìonevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata ad asserire che l'imputata era proprietaria delle particelle di terreno interessate dai lavori abusivi, nonché firmataria della SCIA e della richiesta di sanatoria ed ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva relativa alla natura precaria delle opere, pur affermando che l'abuso edilizio è costituito dalla realizzazione di un capanno destinato al ricovero temporaneo di mezzi necessari per il completamento dei lavori di movimentazione di terra, svolti dalla società che aveva in uso gratuito le medesime particelle di terreno. Sì evidenzia quindi che la prospettazione difensiva era perfettamente in linea con le risultanze enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, poiché if giudice a quo non mette in dubbio che le opere fossero serventi all'attività di cantiere svolta dal figlio della 2 Il Presi ente 00-13- ricorrente, senza tuttavia confutare tai rilievo vspecificamente attraverso un adeguato apparato argomentativo. Inoltre, la Corte terrítoriale, contraddittoriamente, ha dato atto che l'opera era stata in precedenza abbattuta e poi successivamente ricostruíta, senza tuttavia chiaríre le ragioni per le qualì non ha rìtenuto che l'opera potesse essere destìnata a soddisfare esigenze temporanee e precarie, sebbene facilmente amoviblie, e indicare da quali elementi ha inferito che il capanno invece fosse destinato ad un uso definitivo. Al riguardo, si osserva che la natura precaria delle opere deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materíale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specificí, contíngentí e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successíva e sollecita etiminazione al verfir meno dì tale funzione (Sez.3, n.966 del 26/11/2014, Rv. 261636; Sez.3, n.5821 del 15/01/2019, Rv. 275697; con riferimento a strutture di carattere stagionale, cfr. Sez.3, n.36107 del 30/06/2016, Rv. 267759; Sez.3, n. 22054 del 25/02/2009, Rv. 243710). Il giudice a qua non ha neppure affrontato la questione relativa alla responsabìlità per la condotta di movimentazione di terra contestata alla rícorrente, alla luce della produzíone documentale allegata ai motivi di appello e, ín particolare, alla luce del provvedimento autorizzatorio della Regione Basilicata che consentiva l'effettuazione dì tali opere fìno all'agosto 2015, sebbene le questioni della precisa collocazione temporaie della realizzazione delle opere di scavo e di apporto di materiale ìnerte e della sussistenza dell'elemento soggettivo fossero state sottoposte con i motivi aggiunti ai motivi di appello in termini che non possono certo tacciarsi di genericità. Il giudice non ha neanche tematízzato il profilo inerente alla trasponibilità o meno alla posizione processuale della imputata delle ragioni a fondamento della assoluzione del coímputato, figlio della ricorrente e titolare della ditta Di Marzio, che è stato prosciolto in separato procedimento ínerente i medesimi fattí con la sentenza n.380/2022 del Tribunale di Matera. Sí impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Saterno. Così deciso all'udienza del 02/07/2024 il Consiglíere estensore