Articolo 5 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 settembre 1972
Art. 5.

II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 .124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
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