Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari e con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, il richiamo operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. all'art. 192, commi terzo e quarto, stesso codice, pur comportando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alla chiamata in correità potevano essere limitati al fatto, non implica, tuttavia, l'esigenza di un loro carattere pienamente e totalmente individualizzante (quale richiesto ai fini del giudizio di responsabilità), dovendosi invece ritenere sufficiente, in conformità con la natura probabilistica del giudizio richiesto ai fini cautelari, una individualizzazione "parziale" o "tendenziale", compatibile, cioè, con il concetto di "indizio", sia pur "grave", richiesto dalla legge per l'adozione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2005, n. 10115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2005
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 281
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 27203/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SC US;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 21 maggio 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Enrico DELEHAYE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. NAPOLI Michele.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame formulata da SC US AI nei confronti della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale della città in data 27 aprile 2004, perché indagato dei reati di concorso in tentata estorsione (capo 24) in danno di IO RC ER, e di estorsione in danno di RE BI LE (capo 28), aggravati entrambi dall'art. 7 del d.l. 152/1991. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Collegio rilevava come le indagini avessero preso avvio da una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali che avevano portato all'arresto dei fratelli IA e OM AM, pericolosi latitanti del trapanese. Dalle stesse indagini si ricavava l'esistenza di un gruppo mafioso facente capo al coindagato NA ON, associazione che aveva per scopo prevalente la perpetrazione di reati di estorsione con i tipici mezzi della predisposizione di un ordigno o del danneggiamene di beni della vittima. Molte della vicende associative venivano ricavate dalle dichiarazioni di AR ON, facente parte dell'organizzazione e divenuto collaborante di giustizia, il quale aveva chiamato in correità numerosi soggetti.
Quanto alla tentata estorsione, il ON aveva riferito di una richiesta estorsiva da lui fatta in danno di IO RC ER, titolare di una impresa di pompe funebri. La richiesta estorsiva era stata preceduta da una telefonata alla moglie. Quindi, era stata fatta alla vittima una richiesta di duecento milioni:
l'LI allora si era rivolto al AI per sapere come doveva comportarsi, e i due si erano dati appuntamento per il venerdì. Il collaborante, poi, precisava che AI, prima di andare all'appuntamento, era andato dal ON e dallo MA. Il ON aveva detto al AI di riferire all'ER che era il caso che si presentasse direttamente a lui (ON), e di condurlo al lido Signorino. Sennonché l'ER non si era presentato all'appuntamento del venerdì. Alla fine, il denaro non era stato mai versato. Il Collegio chiariva, a questo punto, che tutto quanto riferito dal ON era stato, poi, detto anche dalla stessa vittima, che aveva precisato di essersi rivolto al AI dopo la richiesta estorsiva, nel che ravvisava il pieno coinvolgimento dello stesso AI nella vicenda.
Quanto, poi, alla estorsione consumata, il ON dichiarava di avere avuto ordine da NA ON di richiedere alla vittima, RE BI LE, cinquecentomila lire per ogni appartamento che aveva costruito. ON chiedeva, quindi, al LE la somma di cento milioni. Si otteneva, in tale modo, un primo importo di dieci milioni con l'intermediazione di RE. Le dichiarazioni di ON erano state confermate da LE, che aveva affermato di aver fatto confidenza della richiesta estorsiva al AI, il quale, secondo la ricostruzione operata dalla vittima, gli aveva riferito che aveva ottenuto un ridimensionamento della originaria pretesa da cento a cinquanta milioni.
Secondo il Collegio, tutte le dichiarazioni erano pienamente attendibili e i riscontri delle propalazioni del ON avevano un elevato grado di individualizzazione, alla luce della riforma dell'art. 273 c.p.p., introdotta con la l. n. 63/2001, anche se il Tribunale optava, in relazione alle varie tesi prospettatesi in dottrina e in giurisprudenza, per quella della necessità che il riscontro debba essere dotato di una parziale individualizzazione, non potendo equipararsi il riscontro necessario per l'affermazione di responsabilità nel merito a quello necessario per concretare i gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare. Il Tribunale riteneva, poi, sussistente la contestata aggravante in considerazione delle risultanze delle intercettazioni ambientali sulla presenza nel marsalese di una organizzazione mafiosa, caratterizzata proprio dalla finalità di controllo del territorio stesso.
Con il ricorso per Cassazione il AI contesta la tesi in diritto sostenuta dal Collegio, ritenendo che, a seguito della entrata in vigore della citata legge, sarebbe necessario un riscontro individualizzante delle chiamate in correità anche nel procedimento incidentale de liberiate. Peraltro, nell'episodio ER, le dichiarazioni della vittima si porrebbero addirittura in contrasto con quelle di ON. Cita passi delle dichiarazioni di ER, non riportate nella impugnata ordinanza, che darebbero conto della carenza del carattere individualizzante delle dichiarazioni di ON. Nel caso del LE, poi, il ON non avrebbe parlato del AI. Nè si capirebbe come le affermazioni del Tribunale non diano minimamente conto del fatto che il comportamento del AI potrebbe essere riguardato non come quello di un compartecipe di un estorsione, ma come un intervento in favore della vittima. Il ricorso è infondato.
Va premesso che il metodo del ricorrente di estrapolare passi interi dei verbali non riportati nell'ordinanza, per poi affermare che tali passi porterebbero addirittura a ritenere che le dichiarazioni dell'ER sono in contrasto con quelle del AI, è inammissibile. È noto che il vizio di motivazione, per essere rilevante nel giudizio di Cassazione, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ed è altrettanto noto che la Corte non può leggere gli atti di causa, compresi i verbali. Il metodo utilizzato dal ricorrente, in altri termini, implica la richiesta al Giudice di legittimità di accogliere una tesi alternativa, in quanto i passi non riportati nel provvedimento impugnato dovrebbe essere letti unitamente a tutti gli altri riportati nello stesso. Fatta tale precisazione, questa Corte è perfettamente a conoscenza del quadro giurisprudenziale che si è venuto a formare dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma primo, della l. n. 63/2001, il quale ha inserito nell'art. 273 c.p.p. il comma 1 bis, che recita:
"Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4,195, comma 7, 203 e 271, comma 1". Accanto a sentenze che si sono pronunciate secondo l'orientamento in forza del quale i riscontri della chiamata in correità devono avere carattere individualizzante, nel senso che devono riferirsi al fatto oggetto della imputazione in relazione alla persona del chiamato (Cass., sez. 1^, 18 aprile 2002 - dep. 25 luglio 2002, n. 28703, D'Emanuele; Cass., sez. 1^, 20 settembre 2002 - dep. 15 ottobre 2002, n. 34578, Carvelli;
Cass., sez. 1^, 26 febbraio 2003 - dep. 27 marzo 2003, n. 14426, Grusovin), altra serie, altrettanto cospicua, di decisioni si è attestata su diversa linea ermeneutica, escludente la necessità di riscontri individualizzanti (Cass., sez. 2^, 16 ottobre 2003 - dep. 12 novembre 2003, n. 43419, Di Fresco;
Cass., sez. 1^, 24 aprile 2003 - dep. 11 luglio 2003, n. 29404, Esposito;
Cass., sez. 5^, 18 aprile 2002 - dep. 29 maggio 2002, n. 21088, Battaglia).
Ora, è certo che la riforma legislativa - la cui materiale scrittura parrebbe esprimere la volontà di omologare i riscontri richiesti per l'adozione della misura cautelare personale ai riscontri richiesti per la dichiarazione di responsabilità - rappresenta un superamento delle conclusioni cui era pervenuta Cass., sez. un., 21 aprile 1995 - dep. 1 agosto 1995, n. 11, Costantino, onde l'accertamento del giudice non può più limitarsi alla esistenza di un quadro indiziario circoscritto agli elementi di conferma del fatto, ma dovrà tendere a una verifica che sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato, peraltro, il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de liberiate si inscrive, momento caratterizzato, da un lato, dalla fluidità della imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica, quella, cioè, non di tendere al risultato della certezza della colpevolezza (cui deve giungersi nel giudizio di cognizione ai fini della affermazione della responsabilità), ma di palesare un consistente grado di probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Ciò significa, in altri termini, che il tema della
"individualizzazione" del "riscontro" resta condizionato dal momento in cui si svolge l'accertamento e dalle finalità del medesimo:
l'individualizzazione del "riscontro" (recte, dell'"elemento di prova che conferma l'attendibilità delle dichiarazioni") dovrà essere piena e totale nella fase dibattimentale, in coerenza col concetto di "prova" indispensabile per l'affermazione di responsabilità, ma non potrà essere che "parziale" o "tendenziale" - compatibile cioè con il concetto di "indizio", sia pur "grave", che è necessario ma sufficiente per l'adozione del provvedimento cautelare - in una fase del procedimento in cui l'accertamento è, per definizione, sommario e incompleto.
Resta perciò chiaro che "gli altri elementi di prova", che devono confermare l'attendibilità della chiamata, vanno intesi nella loro consistenza indiziaria - pur se maggiormente qualificata per la "vocazione" individualizzante che, dopo la riforma, li deve contraddistinguere - e che il quadro completo del contesto indiziario, può essere formato, in tutto o in parte, dalla convergenza di plurime dichiarazioni accusatorie (su tutti tali concetti, v. amplius Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001 - dep. 29 settembre 2001, n. 34354, Tramonte). Nel caso di specie, appartengono sicuramente alla categoria dei riscontri individualizzanti, nel senso precisato, quelli delineati nella presente fattispecie, in cui il collaborante ha dichiarato di avere dato disposizioni a MA di fare la telefonata estorsiva e la vittima AR ha dichiarato di avere ricevuto una richiesta estorsiva e varie telefonate intimidatorie. Ciò nel primo caso è addirittura evidente, in quanto ER ha riferito, per quel che interessa, di avere ricevuto la richiesta estorsiva e di essersi rivoluto a AI. Nel secondo caso, se è vero che ON non parla di AI, parla sicuramente dell'episodio estorsivo, mentre il LE, confermando l'episodio stesso, introduce nella vicenda il AI, il quale aveva riferito alla vittima che la richiesta estorsiva poteva chiudersi sulla base di cinquanta milioni, anziché cento. Anche in tal caso il riscontro si riferisce al fatto e introduce, in più, l'elemento della sua attribuzione. Comunque, anche a non voler seguire tale ragionamento, basterà osservare che LE assume, in tale ricostruzione, la qualifica di testimone, onde la sua dichiarazione può essere ritenuta da sola sufficiente a dare corpo ai gravi indizi di colpevolezza a carico del AI.
Il ricorso va, quindi, rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005