Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In materia di deposito del provvedimento del Pubblico Ministero di convalida del sequestro, gli effetti giuridici del decreto decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (Fattispecie, nella quale il decreto non risultava depositato e, in assenza di altri dati che consentissero di surrogare l'effetto fidefaciente della sottoscrizione del cancelliere, veniva dichiarato inefficace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 19309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19309 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 817
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 1620/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE;
nei confronti di:
AN TE N. IL 10/07/1969;
avverso l'ordinanza n. 95/2014 TRIB. LIBERTÀ di FROSINONE, del 23/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Viola A.P. che chiede l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Frosinone dichiarava l'inefficacia del sequestro operato dalla guardia di finanza nei confronti di RE ST indagato per il reato di truffa frode in commercio e della normativa sulle accise. Il collegio rilevava che il decreto di convalida del sequestro non risultava depositato, sicché non era possibile stabilire con certezza la data del deposito del provvedimento 2.Avverso tale provvedimento ricorreva il procuratore della repubblica di Frosinone che deduceva violazione della legge processuale nella misura in cui si estendeva al pubblico ministero l'obbligo della attestazione di deposito che l'art. 128 cod. proc. pen. riservava solo ai provvedimenti del giudice. Il pubblico ministero ricorrente evidenziava come l'obbligo di deposito non era coerente con la specificità della attività del pubblico ministero che richiedeva l'emissione dei provvedimenti anche fuori ufficio ed in orario notturno;
nella prospettiva del ricorrente l'attestazione di deposito condizionava l'efficacia esterna dei provvedimenti solo ove gli stessi dovevano essere depositati presso altro ufficio, come nel caso dei provvedimenti di impugnazione e per i decreti che dispongono le intercettazioni di urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. in materia di perfezione ed efficacia degli atti dell'autorità giudiziaria la Corte di cassazione ha costantemente affermato, argomentando dall'art. 128 cod. proc. pen., il condivisibile principio per cui gli effetti giuridici dell'atto del giudice o del pubblico ministero non si producono nei momento in cui il magistrato lo compila materialmente, bensì in quello in cui lo stesso viene depositato, atteso che attraverso il deposito l'autore dell'atto si libera del provvedimento affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale ed organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva;
così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti (ex multis Sez. 3 n. 2939 del 26 settembre 2000, Fossi, rv 217988). Segnatamente, in materia di deposito del provvedimento di convalida del sequestro è stato deciso che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza;
in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro - sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2 - in presenza della datazione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge (Cass. sez. 3, n. 40959 del 03/10/2002, Rv. 225694). Cionondimeno va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare - in modo altrettanto consolidato e condivisibile - che, qualora non si sia provveduto al rituale deposito dell'atto nella cancelleria o nella segreteria, quest'ultimo comunque assume rilevanza esterna quando si verificano eventi processuali attestanti in altro modo la sua fuoruscita dalla sfera interna dell'ufficio che l'ha sottoscritto (Cass. Sez. 3 n. 2939 del 26 settembre 2000, Fossi, cit, in motivazione). E nello stesso senso si è ad esempio affermato che in assenza di data certa di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, per mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento (Cass. Sez. 2 n. 35979 del 21 maggio 2009, Pretolani, rv 245872: nella fattispecie, relativa a provvedimento di convalida di sequestro privo di certificazione di deposito da parte dell'ausiliario, la Corte ha ribadito che la mancanza di attestazione poteva essere surrogata, ai fini della certezza che il provvedimento era stato emesso nel termine stabilito, dalla firma dell'impiegato amministrativo sulla missiva di trasmissione alla polizia giudiziaria). O ancora che il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna (Cass. Sez. 2 n. 31221 del 8 giugno 2006, Ubaldini, rv 234685).
1.2. In definitiva deve ribadirsi che, quando la rilevanza esterna dell'atto può essere desunta aliunde, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario o di diversa attestazione del deposito "interno" dello stesso costituiscono una mera irregolarità che non rifluisce sulla validità dell'atto medesimo e non gli impedisce di produrre i suoi effetti tipici, salvo eventualmente influire sul momento a partire dal quale tali effetti per l'appunto producono, il quale va identificato con quello in cui è avvenuto il fatto processuale idoneo a determinare la rilevanza esterna, ferma l'irrilevanza in tal senso della data apposta in calce al medesimo dal magistrato che l'ha redatto (Cass. sez. 5, n. 39407 del 18/07/2012, Rv. 254600; Cass. sez. 2, n. 35979 del 21/05/2009, Rv. 245872).
1.3. Con specifico riferimento agli atti del pubblico ministero è stato affermato che la necessità del deposito da parte del cancelliere desunta dall'art. 128 cod. proc. pen., non è in linea di principio estensibile agli atti del pubblico ministero, per il quale non si rinviene alcuna disposizione corrispondente a quelle dettate nei confronti del giudice che non possono ritenersi espressione di un principio generale, vigendo al contrario nel sistema processuale la regola della libertà di forma ove non diversamente disposto (arg. ex art. 125 c.p.p., comma 6); neppure ricorre identità di "ratio" che consenta l'applicazione analogica dell'art. 128 cod. proc. pen. agli atti del P.M., atteso che questi ha veste di parte, compie di regola "personalmente" le attività pertinenti alle indagini preliminari (art. 370 c.p.p., comma 1), e, diversamente dal giudice, si avvale di personale ausiliario non necessariamente appartenente all'apparato amministrativo del ministero della giustizia, ma liberamente tratto, secondo le esigenze, anche dalla polizia giudiziaria (arg. ex art. 373 c.p.p., comma 6)" (Cass. Sez. 1, n. 41329 del 03/06/2003 Rv.
225749).
Anche in tale prospettiva si è però affermato che "tale conclusione trova un necessario limite quando il pubblico ministero, sia chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati, a pena di inefficacia, in termine perentorio e comunicati dalla segreteria, per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e consenta la pronta esecuzione degli eventuali, conseguenti adempimenti" (Cass. Sez. 1, n. 41329 del 03/06/2003 Rv. 225749).
1.2. Nel caso di specie quindi, in adesione alle descritte linee ermeneutiche deve rilevarsi che la mancanza del deposito del cancelliere e la mancata prova di altri dati che consentano di surrogare l'effetto fidefaciente della sottoscrizione del cancelliere attestanti la tempestiva redazione, consentono di ritenere la convalida inefficace ed il relativo sequestro caducato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.;
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015