Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2003, n. 43419
CASS
Sentenza 16 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di una misura cautelare personale, la chiamata di correo e la dichiarazione accusatoria dell'imputato di reato connesso o collegato possono essere sufficienti, ove risultino soggettivamente ed oggettivamente attendibili, e prospettino la sussistenza del reato e la responsabilità dell'accusato in termini di qualificata probabilità, a legittimare il provvedimento restrittivo, anche quando facciano difetto i riscontri c.d. "individualizzanti", posto che gli elementi a sostegno della loro attendibilità possono concernere le dichiarazioni nel loro complesso ed il giudice, nella prospettiva di valutazione tipica della sede cautelare, può pervenire alla valutazione di adeguatezza anche considerando riscontri concernenti altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti la dimensione obiettiva del fatto o altrimenti al persona dell'accusato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2003, n. 43419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43419
    Data del deposito : 16 ottobre 2003

    Testo completo