Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di una misura cautelare personale, la chiamata di correo e la dichiarazione accusatoria dell'imputato di reato connesso o collegato possono essere sufficienti, ove risultino soggettivamente ed oggettivamente attendibili, e prospettino la sussistenza del reato e la responsabilità dell'accusato in termini di qualificata probabilità, a legittimare il provvedimento restrittivo, anche quando facciano difetto i riscontri c.d. "individualizzanti", posto che gli elementi a sostegno della loro attendibilità possono concernere le dichiarazioni nel loro complesso ed il giudice, nella prospettiva di valutazione tipica della sede cautelare, può pervenire alla valutazione di adeguatezza anche considerando riscontri concernenti altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti la dimensione obiettiva del fatto o altrimenti al persona dell'accusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2003, n. 43419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43419 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe M. Cosentino Presidente
Dott. Francesco De Chiara Consigliere
Dott. Maurizio Massera Consigliere
Dott. Giuliano Casucci Consigliere
Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decisa nell'udienza in Camera di Consiglio del 16/10/2003;
sul ricorso proposto da:
Di FR AT, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 6/3/2003. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera. Viste le richieste del Procuratore Generale, in persona del Dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza del 6/3/2003 il Tribunale di Milano respingeva l'appello avverso l'ordinanza in data 23/1/2003 con la quale il G.I.P. presso il medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AT Di FR, indagato del reato di rapina aggravata.
Il Tribunale ha affermato che le chiamate in correità da parte dei due correi sono sorrette da riscontri di natura logica di notevole pregnanza atti a soverchiare le contrarie argomentazioni svolte dalla difesa e che le contraddizioni di costoro da questa denunciate dovranno certamente costituire oggetto di maggiore approfondimento ma, anche in considerazione delle parziali ammissioni dello stesso prevenuto, non incidono sulla gravità del quadro indiziante. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni del G.I.P. con riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali, elementi atti a denotare la spiccata pericolosità sociale del Di FR.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, con particolare riferimento alla omessa valutazione dell'attendibilità intrinseca dei chiarimenti in correità e delle emerse contraddizioni;
2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e adeguatezza delle misure cautelari.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, perché le censure in esso contenute, formalmente prospettate sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si sostanziano in realtà in una critica delle valutazioni espresse dalla ordinanza impugnata e delle conclusioni cui essa è pervenuta.
Va tuttavia rilevato per ragioni di completezza che, ai fini dell'emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, non è necessario che la chiamata di correo presenti le caratteristiche e il livello probatorio voluti dall'art. 192 c.p.p. per il giudizio definitivo di colpevolezza tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato del reato connesso o collegato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al procedimento, quale che ne sia la natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili e consentano, con valutazioni allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilità, l'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato (Cass. n. 2547 del 1999). A tale proposito questa Corte ha sempre ribadito (confronta, per tutte, Cass. n. 3067 del 1997) che, in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, previsti per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali dall'art. 273 c.p.p., ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, la conferma di dette dichiarazioni, a differenza di quanto richiesto per la valutazione della prova per la quale sono necessari i riscontri cosiddetti "individualizzanti", può concernere anche solo il complesso delle dichiarazioni stesse, e il giudice può pervenire al giudizio di gravità anche sulla scorta di riscontri circa altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti elementi obiettivi del fatto o altrimenti la persona dell'indagato, in un quadro di valutazione per questa ragione provvisorio, ma suscettibile di evolversi risolutivamente senza condizionamenti. A definitiva dimostrazione della inconsistenza della censura è sufficiente ricordare che è stato autorevolmente ritenuto (Cass. n. 608 del 1992) che il requisito della gravità degli indizi, di cui all'art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo e che (Cass. n. 3734 del 1997) ai fini dell'applicazione delle misure cautelari l'indizio può anche essere unico: ed invero l'uso del plurale gravi indizi ha scopo soltanto indeterminativo.
Il Tribunale ha dato ampia ragione del proprio convincimento in ordine all'attendibilità delle chiamate in correità da parte dei fratelli Aricò, ha riconosciuto l'esistenza di contraddizioni meritevoli di approfondimento istruttorio, ma ha ritenuto ugualmente grave il coacervo indiziante in presenza di logici riscontri alle suddette dichiarazioni. Ha, quindi, pienamente soddisfatto le esigenze evidenziate dal sopra citato insegnamento giurisprudenziale.
Per contro l'imputato, anziché riferire omissioni, contraddizioni o comunque manifeste illogicità risultanti dal testo della ordinanza impugnata, unico vizio attinente alla motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità (vedi art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.), ha fatto ampio riferimento ad elementi extratestuali (vedi la lunga produzione documentale) il cui apprezzamento è precluso in questa sede.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Correttamente il Tribunale si è riferito al ritenuto pericolo di reiterazione dei reati richiamando la gravità dei fatti e i precedenti penali, mentre non è vero che non ha considerato la carcerazione già sofferta. Quanto alla personalità dell'imputato e al suo contesto familiare, è agevole rilevare che alla prima è stato dato sufficiente rilievo attraverso la considerazione della gravità del fatto addebitatogli e ai precedenti penali, elementi sicuramente indicativi della personalità del soggetto rilevante ai fini penali, mentre il contesto familiare costituisce un elemento che non deve essere preso necessariamente in considerazione potendo non essere ritenuto significativo in presenza di altri elementi che rendano inevitabile l'applicazione della misura cautelare per salvaguardare le esigenze di carattere pubblicistico tutelate dall'art. 274 c.p.p. La manifesta infondatezza delle censure determina l'inammissibilità del ricorso.
A tale declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 600,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.