Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2002, n. 14883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14883 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1,55 dal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 488 3/02 ошиб олий сто se le Composta dagli Illmi Sige.ri Magistrati Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 6959/00 VELLA Rel. Consigliere Cron. 34798 Dott. Antonio Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 3853 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NI RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO PAPADIA, difeso dall'avvocato GIORGIO PADOVANI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
COND. VIA SEGANTINI 6 GROSSETO, in persona dell'amm.re p.t. FALCHI LUIGIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MATTEO, che lo difende unitamente all'avvocato MICHELE COSTA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1105 -1- avverso la sentenza n. 1414/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato PADOVANI GIORGIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato COSTA MICHELE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UM CI, proprietario di un appartamento dell'edificio sito in Grosseto, alla via Segantini n.6,con atto notificato il 24 ottobre 1990, citò, davanti al Tribunale di Grosseto, il Condominio per l'annullamento della deliberazione del 26 set' tembre 1990, con cui si era deciso di non ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato, il quale era stato disattivato per consentire ai proprietari, autorizzati con precedente delibera del 2 marzo di quello stesso anno, di distaccare da esso le loro unità immobiliari;
e, a sostegno della pretesa, affermò che la deliberazione impugnata era lesiva del suo diritto di comproprietà sull'impianto, il cui mancato uso poteva causarne il deterioramento. Il convenuto, costituitosi in giudizio.cccepi che il CI non aveva interesse all'impugnazione, perché nell'assemblea del 2 marzo 1990, aveva dichiarato di voler distaccare il proprio appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato, e, comunque, sin dall'anno 1983, non aveva più usufruito di esso. Il Tribunale, con sentenza del 24 aprile 1996, in accoglimento della domanda, annullò la deliberazione assembleare. avendo ritenuto che l'attore, nell'assemblea del marzo 1990, aveva rinunziato al riscaldamento dell'impianto centralizza- to alla condizione, non verificatasi, che il distacco potesse avvenire senza necessità di lavori da eseguire all'interno del suo appartamento, e che non vi era la prova del non uso di tale impianto dall'anno 1983. Il soccombente propose impugnazione, insistendo nella sua linea difensiva, alla quale resistette la controparte. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 10 novembre 1999. in riforma della decisione di primo grado, ha rigetta- to la domanda, avendo ritenuto che l'attore aveva rinunziato al riscaldamento prodotto dall'impianto centralizzato e che sin dal lontano anno 1983, aveva chiesta e ottenuta l'autorizzazione al distacco da esso, con l'obbligo di pagare la quota di gasolio a suo carico ridotta del 50 x 100. Il CI ricorre per cassazione con quattro motivi. Il Condominio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1120, secondo comma, del codice civile, in relazione all'art.360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello considerato che la deliberazione, con la quale l'assemblea dei condomini aveva deciso a maggioranza l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, era nulla, richiedendosi l'unanimità dei consensi, e che la richiesta del CI di distacco del proprio impianto da quello centralizzato, oltre a essere sottoposta a condizione, "aveva come suo presupposto. per espressa volontà dell'assemblea deliberante, la conservazione dell'impianto stesso -la cui dismissione avrebbe richiesto il voto favorevole di tutti i condomini- tanto è vero che quelli esercenti la facoltà di distaccarsi, erano comunque, ob= bligati a contribuire, nella misura del 50 x 100, alle spese di manutenzione e di consumo dell'impianto stesso". Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art.2697 del codice civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello conferito alcuna rilevanza probatoria alla documentazione prodotta in giudizio dal CI (preventivo di spesa), da cui risultava che la condizione alla quale era stata dal medesimo subordinato il distacco del suo impianto da quello centralizzato (distacco senza opere murarie nell'appartamento) non si era verificata, per l'accertata necessità di eseguire lavori all'interno della sua unità abitativa. Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli art. 1117 e 1118 del codice civile e 100 del codice di procedura civile in relazione all'art.360 n.5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte d'appello ha ritenuto il CI privo d'interesse a impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 26 settem- bre 1990, con la quale si era decisa l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, perché non ha considera- to che lo stesso nell'assemblea del 14 gennaio 1983 aveva rinunciato al servizio, solo per ragioni contingenti (il suo al- lontanamento temporaneo dalla città di Grosseto per lavoro), ma non ai propri diritti di comproprietà sull'impianto cen' tralizzato. Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli art. 1120 comma secondo e 1136 del codice civile in relazione allo 360 n.3 del codice di procedura civile e si adduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere illegittima la mancata rimessa in funzione dell'impianto centralizzato, in assenza di una deliberazione dell'assemblea che avesse in tal senso disposto con l'unanimità dei consensi, necessaria perché influente sui diritti dei singoli condomini. Il ricorso è infondato per la decisiva e assorbente considerazione che le censure contenute nei quattro esposti motivi so= no basate su un presupposto di fatto diverso da quello accertato dalla Corte d'appello con suo apprezzamento insindaca- bile in questa sede di legittimità. Ed infatti, contrariamente a quel che in essi si sostiene, la Corte ha escluso che il CI avesse condizionato esplicitamente o per implicito la sua rinunzia al servizio di riscaldamento centrale a un distacco da eseguirsi senza lavori murari nel suo appartamento (si legge in sentenza: "..si è posta illegittimamente la questione del verificarsi di una condizione non dedotta dall'attore"), e che, comunque, avesse fornito la prova della necessità dei medesimi. Inoltre, la stessa Corte dall'esame dei verbali delle assemblee e dalle affermazioni del condominio non conte- state, ha tratto il convincimento che era stato proprio il CI, sin dal lontano anno 1984, a chiedere l'autorizzazione al distacco dall'impianto centralizzato e l'aveva ottenuta verso l'obbligo di pagamento della quota di gasolio nella misura ridotta del 50%. Il Giudice d'appello non è poi incorso nell'errore di diritto denunziato (violazione dell'art. 1120 cod.civ.). avendo accertato che non era in discussione la soppressione dell'impianto centralizzato, di proprietà comune, in quanto con la deliberazione del marzo 1990, le spese della sua manutenzione erano state previste e poste anche a carico dei condomini che di esso avevano deciso di non servirsi.. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare le spese di questo giudizio alla contro= parte. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese di questo giudi- 1638.00 .di cui millecinquecento di onorari d'avvocato. zio e le liquida in euro….. Roma 9 luglio 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Baldassarre) (dott. A. Vella) Vi Baldamam IL CANCELLIERE 01 Paolo Talaricezio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 OTT.2002 Roma [109T 12311 IL CANCELLIERE 61 Le حت MEST 22.66 TOT. 149.711 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 0 Serie 4... a19036 149.77 LOVE/77 (euro viph KLIPPOT (Doitssa. Crucitari