Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 2001
CASS
Sentenza 24 novembre 2017

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IIn tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del "periculum in mora " non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.

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    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 2001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2001
Data del deposito : 24 novembre 2017

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