Sentenza 12 giugno 2003
Massime • 1
In tema di reati contro il paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata dall'uso della cosa con la quale venne commessa la violazione legittima, nonostante la natura istantanea del reato di cui all'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, l'adozione del sequestro preventivo delle stesse, atteso che tale uso si mostra idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2003, n. 32247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32247 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
Dott. Antonio Zumbo Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Carlo Grillo Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Dino Lucchetti, difensore di fiducia di:
ER BA, n. a Latina il 10.2.1967;
avverso l'ordinanza in data 15.2.2003 del Tribunale di Latina, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data 27.1.2003;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. nei confronti di ER BA, di cose mobili ed immobili utilizzate per commettere i reati di cui agli art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione, 633 e 639 c.p., 55 e 1161 dei Codice della navigazione, 146 e 163 del D. L.vo n. 490/99, 734 c.p., oggetto di indagine nei confronti della predetta ER. L'ordinanza ha rigettato le censure della istante avverso il provvedimento cautelare, con le duali ne era stata dedotta la irritualità, in quanto emesso dal G.I.P. ultra perita in relazione all'oggetto della misura indicato nella richiesta del P.M.; era stata censurata la sussistenza di sufficienti indizi dei reati oggetto di indagine, nonché delle condizioni legittimanti l'emissione della misura cautelare, con particolare riferimento alla contestazione della demanialità delle aree oggetto di occupazione ed atta risalenza nel. tempo dei manufatti realizzati, ed, infine, eccepita l'esistenza di un giudicato in relazione agli stessi fatti oggetto di indagine. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagata, che la denuncia per violazione degli art. 125 e 321 c.p.p. con numerosi motivi di gravame.
Con il primo la ricorrente ripropone la censura di irritualità del decreto di sequestro preventivo masso dal G.I.P., deducendo che detto provvedimento non contiene una adeguata identificazione delle cose dette quali veniva disposto il sequestro, di talché il decreto ha assunto i connotati di uno strumento con il quale veniva rimessa alla discrezionalità della polizia giudiziaria la individuazione delle cose pertinenti al reato. Con il secondo motivo si deduce che la impugnata ordinanza ha omesso di valutare se i beni sequestrati costituissero o meno corpo del reato con riferimento alle varie fattispecie criminose oggetto di indagine, in relazione alle quali si deduce, poi, la non configurabilità del reato di cui agli art.633 e 639 c.p. in concorso con la violazione di cui all'art. 1161
dei Codice della Navigazione, la natura istantanea del reato di cui agli art. 55 e 1161 del Codice cella Navigazione, nonché dei reati di cui agli art. 163 del D. L.vo n. 490/99 e 734 c.p.. Dei citati rilievi - si afferma - i giudici del riesame avrebbero dovuto tener conto anche ai fini della valutazione del periculum in mora, in quanto i manufatti sequestrati sono stati realizzati molti anni prima dell'adozione della misura cautelare. Con un ulteriore motivo di gravame si denuncia la insussistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione. Sul punto si deduce la carenza di certezza in ordine alla appartenenza delle aree, sulle quali sono stati sequestrati i manufatti oggetto di indagine, al demanio marittimo, in quanto tale appartenenza era stata esclusa dalla Capitaneria del Porto di Roma con nota in data 24.11.1998, mentre i giudici del riesame ne hanno affermato la demanialità m base alte disposizioni del D.P.C.M. 21.12.1995, che - si afferma - ha natura meramente ricognitiva ed è
stato superficialmente interpretato dal Tribunale. Con lo stesso motivo si censura, inoltre, la valutazione del G.I.P. in ordine alla demanialità dell'area, fondata sul disposto di cui all'art. 28 del Codice della Navigazione, che include tra le aree marittime le foci dei fiumi che sboccano al mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Anche tale norma - si afferma - è stata applicata erroneamente, in quanto in base alla disposizione citata deve comprendersi nell'ambito demaniale solo il punto in cui il fiume sfocia in mare, mentre risulta, per altro verso, che nel canale di cui si tratta e m vietata la navigazione di imbarcazioni a motore. Con l'ultimo motivo viene, infine, denunciata la violazione dell'art. 649 c.p.p., deducendosi che la indagata è stata già prosciolta da imputazioni, che la stessa ordinanza ha riconosciuto parzialmente coincidenti con quelle oggetto di indagine, mentre - si deduce - i giudici dei riesame non hanno neppure accertato quali erano i reati coperti dal giudicato.
Con memoria depositata il 5.6.2003 la ricorrente ha ribadito i precedenti rilievi, con i quali era stata contestata la natura demaniale dette aree oggetto di occupazione, anche alla luce di richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato afferenti alla non demanialità delle darsene e dei canali che consentono il loro collegamento con il mare.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ardine al primo motivo di gravame che, come esattamente rilevato nella impugnata ordinanza, il G.I.P. ha accolto in termini restrittivi la richiesta di sequestro formulata dalla pubblica accusa con riferimento alle aree demaniali oggetto di occupazione abusiva, limitando la misura cautelare ai manufatti tramite i quali è stata realizzata la occupazione, individuati quali cose utilizzate per commettere il reato, di talché non sussiste affatto la denunciata mezza del provvedimento cautelare in ordine alla identificazione dei beni colpiti dal sequestro. Peraltro, si deve anche rilevare sul punto che il decreto del G.I.P. rinvia per una pili completa identificazione di tali manufatti alla richiesta del P.M., nella quale vengono individuate le strutture tramite le quali sono stati commessi dai singoli indagati i reati configurati nei vari capi di imputazione (con riferimento alla ER BA un pontile galleggiante ed un ponte di raccordo, nonché strutture precarie destinate ad alloggio del custode: capo WW relativo al reato di cui agli art. 34 e 11.61 del Codice della Navigazione e seguenti). Per quanto rilevato, quindi, si palesa altresì infondato il secondo motivo di ricorsa, risultando evidente il vincolo delle cose sequestrate con i singoli reati ipotizzati dalla pubblica accusa, in quanto tali cose costituiscono il mezzo per commetterli. Sui punti oggetto del gravame deve essere, altresì, tenuto presente che nella fase delle indagini preliminari l'imputazione assume necessariamente carattere di fluidità, in quanto la definizione della stessa dipende in larga misura dall'esito degli accertamenti che la pubblica accusa ha in corso di effettuazione, di talché si palesa inconferente, al fine di censurare la legittimità della misura cautelare, la esclusione della esilità di alcune delle fattispecie criminose oggetto di indagine, come dedotto dalla ricorrente, nel caso in esame, in applicazione del principio di specialità, allorché le altre ipotesi di reato, per le quali è stata ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi atti a configurarle, giustificano adeguatamente l'adozione del provvedimento. Inoltre, con riferimento alla deduzione agente alla natura istantanea dei reati di cui agli art. 163 del D. L.vo n. 490/99 e 734 c.p., l'ordinanza impugnata ha esattamente ravvisato la sussistenza del protrarsi dei danno ambientale, determinato dall'uso della cosa con la quale venne commessa la violazione, anche dopo la cessazione della condotta criminosa (cfr. per la analoga soluzione in materia di abusivismo edilizio la recente sez. un. 29.1.200 3 n. 3, De Luca, riv. 223722), in quanto tale uso si palesa idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dalla imposizione del vincolo, nella specie individuato nella istituzione del Parco Nazionale del Circeo. Anche sotto l'indicato profilo, pertanto, esattamente è stato ritenuto dai giudici di merito il permanere delle esigenze cautelari con riferimento agli indicati reati, di talché la corrispondente censura della ricorrente é infondata. Peraltro, va osservato che la adozione della misura cautelare risulta, in ogni caso, sufficientemente giustificata dalla violazione del codice della navigazione, di cui all'art. 1161, concretatosi nella abusiva occupazione di suolo demaniale, in quanto reato di natura ponente. Sul punto si palesa infondato il terzo motivo di gravame, nonché i motivi aggiunti, con i quali la ricorrente contesta la natura demaniale dell'area, nella quale sono stati installati i manufatti di cui alla contestazione. Va premesso che, come è noto, è precluso in sede di valutazione della legittimità delle misure cautelari reali qualsiasi accertamento di merito in ordine alla fondatezza della fattispecie criminosa, dovendo essere verificata dai giudici del riesame solo la sussumibilità del fatto oggetto di indagine nella ipotesi di reato configurata dalla pubblica accusa (cfr. sez. un., 2000/0000 7, Mariano, riv. 215840; sez. un. 25.3.1993 n. 4, Gifuni, riv. 193117). Orbene, risulta evidente che i rilievi della ricorrente, con i quali viene contestata la natura demaniale delle predette aree, rendono necessario un approfondito accertamento di merito, precluso in sede di riesame, in ordine alle caratteristiche delle aree stesse, in quanto detti rilievi non si palesano suscettibili di verifica mediante la mera interpretazione dei dati normativi, dei quali viene censurata l'applicazione, potendo essere valutata la corretta applicazione del dato normativo solo mediante una compiuta verifica della situazione fattuale dei luoghi ai quali si fa riferimento. L'accertamento della demanialità delle aree di cui si tratta, infatti, è suffragato dalla impugnata ordinanza e dalla misura cautelare mediante la sufficiente indicazione degli elementi di valutazione (inclusione dell'area nel D.P.C.M. del 21.12.1995; art. 28. del Codice della Navigazione;
assoggettamento delle acque del canale Rio Martino alla disciplina della navigazione marittima ai sensi del D.M. in data 16.11.1995 del Ministero dei trasporti e della Navigazione) dai quali si è desunto la indicata natura. Orbene, come osservato, i citati elementi non si palesano suscettibili di verifica mediante la mera interpretazione dei dati normativi indicati dall'ordinanza, rilevandosi ad esempio che sul punto deve ritenersi inconferente la contestazione fondata sulla base di una valutazione della Capitaneria di Porto ceste per territorio o dell'esistenza di vincoli alla navigabilità per le imbarcazioni a motore, che potrebbero essere conseguenza della istituzione del Parco Naturale, mentre gli ulteriori rilievi della ricorrente riferiti al Codice della Navigazione ed alla giurisprudenza amministrativa citata richiedono un compiuto accertamento di merito in ordine alla natura e caratteristiche del canale di cui si tratta, non esperibile, per quanto rilevato, in sede di verifica delle misure cautelari reali.
E, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
Esattamente sul punto la ordinanza impugnata ha osservato che, stante la natura permanente del reato di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione, la eventuale inclusione di detto reato,
peraltro neppure dedotta dalla ricorrente, tra quelli per i quali si è già proceduto penalmente, definiti con sentenza, che, secondo quanto rilevato nell'ordinanza, tuttora non è divenuta irrevocabile, non preclude l'ulteriore esercizio dell'azione penale. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ER BA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 LUGLIO 2003.