Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Commentario • 1
- 1. Si può sequestrare un immobile per reati paesaggistici?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2008, n. 23681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23681 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
236 8 1 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/05/2008
SENTENZA
N.724 ,08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO
" N. 026053/2007 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
IT 3. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
4.Dott.MELIADO' GIUSEPPE 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 27/09/1960 1) CRISTALLO IMMACOLATA
avverso ORDINANZA del 18/06/2007
TRIB. LIBERTA' di MATERA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Eurico Delehaye che ha chiesto il nyitts del ricorse - 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 29.5.2007 il GIP del Tribunale di Matera
disponeva il sequestro preventivo di una porzione del fabbricato sito in Matera alla località Borgo Picciano A, indicato in catasto al fog. 23, part. 82, della superficie di circa mq. 6, di proprietà del
Comune di Matera, gestito dall'A.T.E.R. e concesso in locazione per uso abitativo a IS CO, giusta contratto del
30.10.2001, essendo stati riscontrati degli interventi consistenti, per la parte che qui interessa, nella modifica, mediante chiusura, dell'area destinata a porticato, non assentiti dagli enti competenti,
e ritenendo la configurabilità dei reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame la
IS contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 18.6.2007 il Tribunale del riesame di
Matera rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione,
a mezzo del proprio difensore, la predetta IS CO lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare rileva la difesa che le opere in questione erano state pacificamente ultimate nell'anno 1976 ed abitate dall'anno
1983, cioè in un'epoca anteriore alla entrata in vigore sia della c.d. legge Galasso (D.P.R. n. 616/77) sia della prima legge sul c.d. condono edilizio (legge n. 47/85); e pertanto non era dato comprendere come il GIP ed il Tribunale del riesame avessero potuto ritenere l'esistenza del presupposto richiesto per farsi luogo 3
al sequestro preventivo, e cioè il periculum in mora, trattandosi di situazione ormai risalente nel tempo. Ciò in quanto il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito, anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa presenti i requisiti della concretezza e della attualità, e le conseguenze del reato consistano nel volontario aggravarsi e protrarsi dell'offesa al bene protetto. E sul punto nessuna argomentazione era stata fornita dal
Tribunale del riesame, che si era limitato ad un tessuto motivazionale stereotipo, totalmente disancorato da ogni e qualsiasi riferimento sia alla stessa esistenza concreta ed effettiva del pregiudizio, sia soprattutto al plausibile e verosimile aggravamento della situazione di fatto esistente al momento dell'adozione della misura.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto non ignora il Collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, che si pone peraltro in posizione minoritaria, secondo il quale, in materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti già ultimato, sarebbe da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non potrebbe protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 20 della legge 47 del 1985 o di altri reati in materia, considerato altresì che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio sarebbe connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non alla sua libera disponibilità (Cass. sez. III, 3.7.2001, rv 220174).
Devesi per contro evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale prevalente in subiecta materia ha rilevato che ai 4
fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione ed in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente come nel caso di specie all'interno del Parco
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Regionale Archeologico, integra il requisito della concretezza e dell'attualità cautelare, che sussiste proprio perché l'offesa al territorio, e quindi gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale, sono destinati in tal modo a perdurare ed a consolidarsi (Cass. sez. III, 30.9 /10.11.2004 n. 43880, rv
230184; Cass. sez. II, 16.11.2006/7.2.2007 n. 5225, rv 235861).
E ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze che il legislatore ha inteso neutralizzare con la misura del sequestro preventivo attengono altresì agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso ed il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato. Ne consegue che l'utilizzazione di un manufatto realizzato in difformità rispetto alle locali previsioni urbanistiche, e per di più su terreno appartenente al Patrimonio indisponibile dello
Stato, protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, giustificando pienamente l'adozione del sequestro preventivo (sostanzialmente in tal senso, Cass. sez. III, 4.12.2001,
rv 220239; Cass. sez. III, 10.4.2000, rv 216981).
Ma nel caso di specie deve altresì evidenziarsi che il
Tribunale del riesame ha riscontrato la “realizzazione di ulteriori lavori di trasformazione del fabbricato e dell'area circostante",
rilevando come tale circostanza autorizzava a ritenere "tangibile il pericolo di ulteriori interventi abusivi, con rischio di maggiore compromissione dell'assetto del territorio, con conseguente rilevante impatto urbanistico ambientale in una località come
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quella di Borgo Picciano A, interessata da vincoli a tutela dei corsi d'acqua naturali e ricadente nel Parco delle Chiese Rupestri del
Materano".
E pertanto anche sotto questo profilo va ritenuta l'esistenza del periculum in mora stante la concretezza ed attualità del pericolo della libera disponibilità dell'immobile sottoposto a sequestro.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14.5.2008 H. Consigliere estensoreGlictro Victro Laffen est asta II Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1400 1 GIU 2003
IL CANOEINARE
Angolo Mania pos