Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 52542
CASS
Sentenza 17 ottobre 2017

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In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta.

In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 52542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52542
Data del deposito : 17 ottobre 2017

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