Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati tributari, la presentazione di una proposta di concordato preventivo e la sua approvazione di omologazione da parte del tribunale non fa venir meno la responsabilità dell'amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all'erario ai fini degli obblighi IVA. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il reato di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 ha natura e carattere istantaneo e grave sull'amministratore e non sull'ente da lui amministrato).
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- 1. OMESSO VERSAMENTO IVA: Reato e domanda di concordato preventivo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo Massima Giurisprudenziale In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. Secondo un diverso orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta. Decisione: Sentenza n. 13744/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Societario, …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento IVA e concordato preventivoMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 18 ottobre 2020
L'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 prescrive che è punito con la reclusione, da sei mesi a due anni, chiunque non versa – entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770) – le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. Tale disposizione è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo operato dal successivo art. 10-ter, anche a chiunque non paga l'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Con riferimento a tali due norme, la C.M. 16/E/2018, …
Leggi di più… - 3. Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivoAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 ottobre 2018
- 4. Reato di omesso versamento IVA e l'ammissione alla procedura di concordato preventivoGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2018
Decisione: Sentenza n. 13744/2018 Cassazione Penale – Sezione III In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. Secondo un diverso orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta. Osservazioni Il caso riguardava due imputati di una SPA, che aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale. Ad …
Leggi di più… - 5. Circolare del 23/07/2018 n. 16 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 23 luglio 2018
INDICE PREMESSA 1 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO 1.1 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale - La sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, causa C-546/14 1.2 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo contenente domanda di transazione fiscale 2 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DELLE RITENUTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO 3 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NELLE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE 4 LA GIURISPRUDENZA SUI RAPPORTI TRA CONCORDATO PREVENTIVO E REATI PER OMESSO VERSAMENTO 5 LE MODIFICHE NORMATIVE 5.1 Il trattamento dei crediti tributari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2013, n. 39101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39101 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 24/04/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 1123
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 2351/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ND N. IL 24/05/1966;
avverso l'ordinanza n. 26/2012 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA, del 27/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. L'indagato AN MI (con un unico motivo di doglianza) ha presentato ricorso in cassazione ex art. 325 c.p.p., per l'annullamento dell'ordinanza del 29 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 23 ottobre 2012 adottato dal GIP dello stesso Tribunale, avente ad oggetto somme in disponibilità del MI fino alla concorrenza di Euro 125.126,00, in relazione al reato, commesso nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ODS Orthosanit Diffucion spa, di omesso versamento dell'IVA cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10 ter commesso nell'anno 2012.
2. Nel corso del procedimento non è stata posta in discussione la materialità del fatto, atteso che la società ODS ha espressamente riconosciuto di essere debitrice della somma di Euro 450.000, per Iva non versata, relativa agli anni dal 2010 e seguenti, sino alla presentazione della domanda di concordato preventivo, avanzata nel corso del mese di luglio 2012. Come pure è risultato pacifico che il concordato sia stato omologato dal Tribunale. Secondo il Tribunale di La Spezia, il fatto che la società sia stata ammessa al concordato non è dato ostativo all'applicazione dell'istituto della confisca per equivalente a carico dei beni dell'amministratore, altrimenti costui usufruirebbe del profitto del reato stesso. Nè occorreva limitare la misura sulle somme liquide rinvenute (presso la società) in quanto queste sarebbero risultate inferiori a quelle dovute, senza che il debito complessivo sia stato estinto mediante il pagamento di una sola prima rata (rispetto alla ben più ampia cifra dovuta) nell'ambito di un piano di pagamenti dei quali s'ignorano tempi e ammontare complessivo.
3. Il ricorrente AM ha lamentato la carenza di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p. e ai criteri di applicabilità del sequestro ex art. 322-ter c.p.. In particolare mancherebbe ogni motivazione circa il periculum in mora, accertamento del tutto necessario e non eludibile.
Considerato che
le somme sono asservite al vincolo concordatario non si comprenderebbe come, in concreto, possa affermarsi siffatto pericolo. Nella specie, il periculum difetterebbe in ragione dei peculiari elementi del piano concordatario, quali risultano dalla relazione L. Fall., ex art. 172, e consistenti nella trasformazione della società in accomandita semplice (OSD sas) e l'acquisto del ruolo degli accomandatari da parte dei soci della società di capitali;
nella presenza di un assuntore (la OSD Tech composta da una base sociale differenziata rispetto a quella della debitrice) che si è impegnata ad assumere integralmente le attività aziendali della debitrice;
nella presenza di un Commissario Giudiziale quale controllore del relativo adempimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Infatti, il ricorrente ritiene erroneamente che la presentazione di una proposta concordataria e la sua approvazione ed omologazione da parte del Tribunale possa far elidere la responsabilità penale dell'amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all'Erario ai fini degli obblighi IVA. Il reato, infatti, che ha natura di reato omissivo a carattere istantaneo, e si perfeziona con l'omesso pagamento alla scadenza del termine, è ascrivibile all'amministratore e non all'Ente da lui amministrato, in relazione al quale, come questa Corte ha statuito, non è ravvisabile alcuna responsabilità da reato per la mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso. Pertanto ogni vicenda successiva in ordine alla sistemazione delle obbligazioni tributarie dell'ente (così come di quelle altre civili), alla presenza di garanti e di controllori (il Commissario Giudiziale), non elidono le conseguenze patrimoniali del delitto e la responsabilità di colui che l'ha commesso.
2. Nell'attuale fase cautelare, poi, gli elementi forniti (peraltro alquanto nebulosi e ai limiti dell'inammissibilità: nel ricorso non è detto neppure quale sia l'importo dovuto, quale il piano dei pagamenti, quali le garanzie prestate, ecc.) non sono idonei a contrastare le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame sotto il profilo del periculum in mora, il quale ha giustamente osservato che una parte del profitto è andata a vantaggio dell'amministratore della società debitrice, anche senza specificarne gli elementi ( quali potrebbero essere rinvenuti negli emolumenti percepiti, in relazione alla posizione di comando detenuta nel sodalizio, ecc). In conclusione, il ricorso proposto dal AM deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013