Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4932
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di licenziamento disciplinare, ed in presenza di una specifica previsione contrattuale di illecito disciplinare, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l'ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio, operando in tale caso la nullità ex art. 1418 cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di una clausola contrattuale che prevedeva il licenziamento in conseguenza di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto solo se avvenuto nel recinto dello stabilimento e solo se questo avesse arrecato grave turbamento alla vita aziendale, aveva accertato che il diverbio si era verificato all'esterno dello stabilimento ed aveva quindi dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato per tale ragione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4932
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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