Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare, ed in presenza di una specifica previsione contrattuale di illecito disciplinare, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l'ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio, operando in tale caso la nullità ex art. 1418 cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di una clausola contrattuale che prevedeva il licenziamento in conseguenza di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto solo se avvenuto nel recinto dello stabilimento e solo se questo avesse arrecato grave turbamento alla vita aziendale, aveva accertato che il diverbio si era verificato all'esterno dello stabilimento ed aveva quindi dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato per tale ragione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAFIPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI TOSATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO FRUS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TO MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2041/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/05/00 R.G.N. 1370/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato IPPOLITO per delega TOSATO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso dell'8 ottobre 1998 al Pretore di Torino, AR di AR chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli per motivo disciplinare dalla datrice di lavoro s.p.a. ST, con la conseguenza ripristinatoria e risarcitoria di cui all'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300;
che la convenuta, costituitasi, sosteneva la sussistenza della giusta causa di licenziamento, consistita nella a suo tempo contestata aggressione fisica al collega, subordinato gerarchicamente, IO AS, avvenuta all'interno dello stabilimento di lavoro ed alla quale era seguita una lesione personale;
che, esperita l'istruttoria, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 15 giugno 1999, confermata con sentenza 20 maggio 2000 dal Tribunale, il quale osservava come il diverbio litigioso seguito da vie di fatto fosse bensì previsto dall'art. 58, comma i, del vigente contratto collettivo quale motivo di licenziamento, ma solo se avvenuto nel recinto dello stabilimento ed inoltre se avesse arrecato "grave perturbamento alla vita aziendale";
che, per contro, l'istruttoria aveva dimostrato come il diverbio in questione fosse avvenuto fuori del recinto, vale a dire sulla pubblica via e vicino ad un bar;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. ST mentre il Di AR resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero chiedeva la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in subordine, l'accoglimento;
che entrambe le parti depositavano memoria.
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, delle quali il Tribunale avrebbe valorizzato solamente quelle dimostranti come il diverbio in questione, causa del licenziamento dell'attuale controricorrente, sarebbe avvenuto fuori dello stabilimento di lavoro;
che inoltre il Tribunale avrebbe senza motivazione trascurato le tracce di sangue trovate nell'interno dello stabilimento ed il fatto che il cartellino-orario dimostrava la presenza dello aggredito nell'edificio al momento dell'aggressione;
che col secondo motivo la ricorrente sostiene che, indipendentemente dal luogo del fatto e della specifica clausola del contratto collettivo, prevedente il licenziamento per i diverbi con vie di fatto solo se avvenuti intra moenia, il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 cod. civ. e 2^ l. 15 luglio 1996 n. 604;
che col terzo motivo, denunziando la violazione degli artt. 1362, 1371, 2119 cod. civ. e vizi di motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare se il fatto contestato integrasse uno degli altri illeciti disciplinari previsti nel contratto collettivo;
che nessuno dei tre motivi può essere accolto;
che il primo è manifestamente inammissibile poiché tende ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, compiuta complessivamente e incensurabilmente dai giudici di merito (i quali hanno, in particolare, specificamente motivato anche in ordine al cartellino-orario: pag. 5 della sentenza impugnata);
che, quanto al secondo motivo, la specifica previsione contrattuale di un illecito disciplinare, con la corrispondente sanzione, impedisce al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autonomia privata, individuale o collettiva, salvo il controllo sulla nullità ex art. 1418 cod. civ. (Cass. 15 dicembre 1989 n. 5645, 8 aprile 1991 n. 3681);
che, più precisamente, quando la clausola generale di licenziamento venga definita, ossia specificata, attraverso la volontà negoziale, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l'ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio, giacché in tal caso il giudice ne ritiene la nullità ex art. 1418 cod. civ.;
che ciò si verifica non soltanto quando la clausola generale sia contenuta in una disposizione di legge ("giusta causa": art. 2119 cod. civ.; "giustificato motivo": art. 1^ l. n. 604 del 1966) ma altresì e ad esempio quando il contratto collettivo preveda il "licenziamento giustificato" del dirigente - nozione più ampia di quella di giustificato motivo, di cui all'art. 1^ l. n. 604 del 1966, o di giusta causa, di cui all'art. 2119 cod. civ. (Cass. 6
aprile 1998 n. 3527, 1 luglio 1999 n. 6729) - ed il contratto individuale di lavoro specifichi la previsione attraverso apposita clausola (Cass. 3 aprile 2002 n. 4729);
che, quanto al terzo motivo, la specifica contestazione mossa dalla datrice al prestatore di lavoro e considerata nella sentenza impugnata (pag. 4) escludeva, ai sensi dell'art. 7^ l. n. 300 del 1970, l'applicabilità di una sanzione non corrispondente;
che la manifesta infondatezza dei detti motivi induce a rigettare la richiesta, formulata dal Pubblico ministero, di trattazione in pubblica udienza ed a rigettare il ricorso (art. 375 cod. proc. civ.);
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 83,00 (ottantatre/00) oltre ad euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003