Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02956 DINOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORT U RE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 20021/98 Consigliere Cron.6204 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere FConsigliere.Dott. Guglielmo SIMONESCHI. : ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI RO PI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA R.CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAPALIA UBALDO, e da ultimo d'ufficio presso la SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentato e difeso dall'avvocato DEL PRETE PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E 2001 SERVIZI PER AZIONI SPA, in persona del legale 44 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate -1- in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'Avvocato VESCI GERARDO che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 6199/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/12/97 R.G.N. 16695/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PERONE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 20 marzo 1990 il signor PI Di AM chiedeva al ET di Napoli di dichiarare, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, la dipendenza da causa di servizio dell'ulcera duodenale da cui era affetto. Con sentenza del 14 febbraio 1991 il ET accoglieva la domanda. Su appello dell'Ente Ferrovie dello Stato il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10 novembre/12 dicembre 1997, riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda del Di AM. I giudici di appello escludevano, sulla base delle due consulenze tecniche di ufficio disposte in secondo grado, che il lavoro di macchinista potesse essere considerato concausa della patologia ulcerosa. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, il signor PI Di AM. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 414 c.p.c., la difesa del ricorrente deduce che l'atto di appello delle Ferrovie dello Stato non conteneva specifici motivi di impugnazione, né indicava i motivi di diritto sui quali si fondava. Sostiene che il Tribunale, una volta constatata la genericità dei motivi, in quanto “mera riproposizione” di quelli disattesi dal ET, avrebbe dovuto rigettare il gravame e non disporre le consulenze tecniche medico- legali. Con il secondo motivo si denuncia vizio della motivazione e nullità della istruttoria espletata dal Tribunale, per non avere questo rilevato la 3 T genericità dell'appello e dichiarato la nullità dello stesso. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la difesa del ricorrente censura ancora la sentenza del Tribunale per non avere questo rilevato né la genericità delle conclusioni dell'atto di appello ("riformare la Sentenza impugnata”), né la carenza di richieste istruttorie e di una seria contestazione della sentenza di primo grado, mancando una “controperizia” alla consulenza tecnica esperita in primo grado. I tre motivi di appello, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, non sono fondati. Il Tribunale ha interpretato l'atto di appello, individuando nello stesso la censura di erroneo riconoscimento della dipendenza della malattia dal sevizio prestato dal Di AM, attesa la carenza di fattori morbigeni in quel lavoro e la presenza di altri fattori che, secondo il parere dell'Ufficio sanitario delle Ferrovie, avevano determinato o aggravato l'infermità. Va al riguardo ricordato che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del “devolutum”, un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e legittimità della motivazione (v., fra le tante, Cass., 14 aprile 1999 n. 3678); e che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa (Cass., 24 settembre 1999 n. 10493). Per quanto concerne, in particolare, l'atto di appello, è stato precisato che l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno della impugnazione, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale 1– sia delle ragioni della doglianza, che possono essere integrate anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti (cfr. Cass., 29 maggio 2000 n. 7094). Tanto ribadito, osserva la Corte che il ricorrente si limita ad affermare che l'atto di appello delle Ferrovie dello Stato non conteneva specifici motivi di impugnazione;
e che mancava una “controperizia” da contrapporre alla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado. Da qui fa discendere la illegittimità anche delle due consulenze tecniche disposte in secondo grado. Il ricorrente nulla osserva, però, sul passo della sentenza nel quale il Tribunale, interpretando l'atto di impugnazione, ne ravvisa i motivi di censura, come già rilevato, nell'erroneo convincimento della dipendenza della malattia dal servizio prestato dal Di AM, servizio carente di fattori morbigeni, mentre altri fattori avrebbero determinato o aggravato l'infermità, anche secondo i rilievi dell'Ufficio sanitario dell'appellante. Tanto è sufficiente per rigettare la doglianza, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Corte, la censura mossa avverso la interpretazione della domanda – al contrario di quella che lamenta l'omesso- 5 esame di una domanda non pone un problema di natura processuale (o, come si dice, non investe un error in procedendo) e non abilita, quindi, la Corte di Cassazione a procedere al diretto esame degli atti, dovendo la stessa, invece, fermarsi al controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (cfr. Cass., 15 aprile 1987 n. 3725; 18 aprile 1987 n. 3879; 24 febbraio 1995 n. 2113; 19 settembre 1997 n. 9314; 12 ottobre 1998 n. 10101) Infondate, poi, sono le subordinate censure, con le quali si lamenta che il Tribunale ha disposto due consulenze tecniche di ufficio non richieste dalle parti e in mancanza di una “controperizia” alla consulenza tecnica espletata in primo grado. La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche di ufficio (cfr., fra le tante, Cass., 25 maggio 1984 n. 3232; 12 novembre 1993 n. 11169). E le censure avverso la consulenza espletata in primo grado (e, quindi, avverso la sentenza che si sia fondata su tale consulenza) non devono essere necessariamente supportate da una nuova consulenza di parte, potendo essere esposte ed illustrate dal difensore, anche con riferimento a rilievi tecnici di parte, pur se precedenti alla consulenza tecnica di ufficio. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, attesa la natura previdenziale della controversia e la carenza degli elementi che giustificano la condanna del lavoratore soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese, Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001. Il Presidente Il cons. estensore VinceuseFrease A Celeria IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I A D 0 S 3 , 1 oggi, 1 MAR. 2001 S 3 O . A 5 L T T L R , . Le O A A N IL CANCELLIERE ' B S L E I T L 3 N I O Z P R D E 7 S O - C D I A 8 I T N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D O E O L T E R T T T I S A N R I I E L G S L D E E E R O D 7