CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1105/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ministero Delle Imprese E Del Made In Italy - 80230390587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250023538428000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare
Resistente:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il difetto di motivazione (con particolare riferimento alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Ministero delle Imprese e del Made in Italy che evidenziavano
(ADER) il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della mozione cautelare il Giudicante, presente il solo ricorrente, anche a seguito di ulteriore sollecitazione del contraddittorio con quest'ultimo in ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti, tratteneva la causa in decisione.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte adita.
La cartella di pagamento impugnata si fonda sul decreto n. 328 del 16.2.2023 del Ministero delle Imprese
e del Made in Italy con cui veniva disposta la revoca delle agevolazioni (attività produttive) di cui al decreto di concessione provvisoria n. 135460 del 20/12/2004.
Lo stesso ricorrente evidenziava che il predetto decreto di revoca veniva impugnato dinanzi al TAR del
LAZIO sede di Latina. Il giudice tributario è competente per le agevolazioni che si traducono in una riduzione delle imposte dovute
(es. crediti d'imposta); il giudice amministrativo, per i provvedimenti amministrativi che concedono o revocano contributi, finanziamenti, o altre erogazioni.
Nel caso in esame viene in rilievo un provvedimento di revoca di agevolazioni;
sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Ministero delle Imprese
e del Made in Italy, nella misura complessiva di Euro 1.877,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1105/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ministero Delle Imprese E Del Made In Italy - 80230390587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250023538428000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare
Resistente:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il difetto di motivazione (con particolare riferimento alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Ministero delle Imprese e del Made in Italy che evidenziavano
(ADER) il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della mozione cautelare il Giudicante, presente il solo ricorrente, anche a seguito di ulteriore sollecitazione del contraddittorio con quest'ultimo in ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti, tratteneva la causa in decisione.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte adita.
La cartella di pagamento impugnata si fonda sul decreto n. 328 del 16.2.2023 del Ministero delle Imprese
e del Made in Italy con cui veniva disposta la revoca delle agevolazioni (attività produttive) di cui al decreto di concessione provvisoria n. 135460 del 20/12/2004.
Lo stesso ricorrente evidenziava che il predetto decreto di revoca veniva impugnato dinanzi al TAR del
LAZIO sede di Latina. Il giudice tributario è competente per le agevolazioni che si traducono in una riduzione delle imposte dovute
(es. crediti d'imposta); il giudice amministrativo, per i provvedimenti amministrativi che concedono o revocano contributi, finanziamenti, o altre erogazioni.
Nel caso in esame viene in rilievo un provvedimento di revoca di agevolazioni;
sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Ministero delle Imprese
e del Made in Italy, nella misura complessiva di Euro 1.877,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.