Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "locus commissi delicti". (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. artt. 9, comma primo, e decimo, comma terzo, cod. proc. pen., ritenendo del tutto irrilevante che il sequestro del tabacco importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). V. Corte cost., 21 aprile 2006 n. 168
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 13929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13929 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - N. 856
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 44395/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con ordinanza pronunziata il 25.11.2009, in relazione alla ordinanza in data 9.10.2009 del Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento a carico di:
YE EI, nato il [...] in [...];
HU SO, nato il [...] in [...];
IO NN, nato il [...] a [...];
Visti gli atti e i provvedimenti in conflitto;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 6.10.2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano respingeva la richiesta di misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico ministero presso quel Tribunale nei confronti di YE EI, HU SO e NN IO dichiarando la propria incompetenza e indicando la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
Agli imputati erano contestati:
A) a YE EI, HU SO (in concorso con soggetti non compiutamente identificati) il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater e L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per essersi associati al fine di importare dalla Cina tabacco lavorato colà prodotto;
commesso in Cina, Italia e Inghilterra;
B) a YE EI, HU SO e IO NN (in concorso con soggetti non compiutamente identificati) il reato di cui agli artt.81 cpv., 56 e 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 291 ter, lett. c) ed e) e L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per avere tentato di introdurre in Italia un container con 9.470 chili di t.l.e. (sigarette contraffatte ER ER) sequestrato a Malta e per avere introdotto in Italia, nel porto di Gioia Tauro, altro container con 10.630 chili di t.l.e (stesso tipo di sigarette), utilizzando in entrambi i casi documenti di viaggio contenenti false indicazioni (materiale plastico); fatti commessi a Malta il 12.1.2008 e a Gioia Tauro il 25.1.2008;
C) a tutti, ancora, il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., e art. 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2, art. 476 c.p., e art. 482 c.p., comma 2, L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per avere nelle occasioni di cui al capo precedente formato false bollette doganali. Il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano declinava la propria competenza assumeva che il pactum sceleris risultava perfezionato in Cina e che ai fini del criterio residuale e suppletivo di cui all'art. 9, comma 1 doveva farsi riferimento al sequestro avvenuto a Gioia Tauro, individuandosi tramite esso l'ultimo luogo in cui era stata attuata una parte del più complesso programma criminoso.
2. Con ordinanza 9.10.2009 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria respingeva a sua volta la richiesta, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia osservando che in base alla prospettazione accusatoria:
il reato associativo contestato era da considerarsi l'ipotesi accusatoria più grave e, in ogni caso, essendo compreso fra i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., esercitava, in relazione alla competenza, vis attractiva rispetto agli altri reati contestati;
e, trattandosi di reato permanente, la competenza andava individuata ex art. 8 c.p.p., comma 3, con riferimento al luogo d'inizio della consumazione, da individuarsi nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
soltanto in difetto di prova del luogo e del momento della costituzione dell'associazione, la competenza potendo essere determinata con riferimento al luogo in cui la struttura organizzativa aveva in concreto operato;
nel caso di specie, mancava la prova del luogo di costituzione del vincolo associativo (secondo l'accusa, l'accordo criminoso si sarebbe perfezionato tra soggetti residenti ed operanti sia in Italia sia all'estero), ma, prima di ricorrere alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva far riferimento al luogo in cui aveva sede la "base" e s'erano svolte le attività di programmazione e di ideazione dell'associazione.
Ora, dall'analisi degli atti di indagine e del contenuto delle intercettazioni telefoniche, emergeva che gli indagati HU SO, YE EI e YU UA (presunti importati e finanziatori dell'organizzazione criminale in oggetto) risiedevano stabilmente a Brescia e da questa città organizzavano, gestivano e coordinavano l'importazione del tabacco di contrabbando, con il contributo attivo di AR NN, residente a Perugia.
In particolare, secondo l'accusa: le conversazioni intercettate sulle utenze degli indagati residenti a Brescia avrebbero dimostrato i continui e pressanti contatti telefonici tra gli indagati finalizzati all'importazione dei t.l.e.; era avvenuto in territorio bresciano l'incontro del 10.1.2008 (documentato nella c.n.r. in data 1.9.2008, allegato 107, fogli nn. 334 e ss.) tra gli indagati cinesi e NN AR, assertivamente volto a cristallizzare l'accordo criminoso finalizzato alle imminenti importazioni dei t.l.e., come avrebbero confermato, oltre che le intercettazioni, il successivo sequestro dei t.l.e., avvenuto il 12.1.2008 presso il porto di Malta;
a Brescia era stata programmata e organizzata l'attività di procacciamento e preparazione delle false bollette doganali. A Brescia, insomma, si realizzava l'organizzazione e il coordinamento delle importazioni e venivano prese le decisioni sull'attività criminosa da svolgere, dunque a Brescia andava collocata la base logistica dell'organizzazione.
3. Con ordinanza emessa in data 25.11.2009 il Tribunale di Brescia propone conflitto affermando:
l'associazione per delinquere non appariva certamente frutto di una ideazione e programmazione avvenuta in territorio bresciano, in cui al più poteva dirsi "maturato un segmento di condotta", ininfluente ai fini della determinazione della competenza (il Pubblico ministero nella propria richiesta affermava esplicitamente che "i ruoli cardine dell'associazione in parola risultano ubicati in Cina. Le operazioni vengono infatti gestite da soggetti che ivi si occupano in primis della materiale produzione del t.l.e. e successivamente del carico e della spedizione in Italia dello stesso all'interno di containers");
stando alle indagini, le iniziali intenzioni dei sodali cinesi erano quelle di spedire, scaglionandoli, circa 18 containers contenenti t.l.e., parte dei quali destinati in Germania ed in Inghilterra, e fatti giungere in Italia come tappa intermedia, al solo fine di sdoganarli ed affidarli ai clienti, che ne avrebbero poi curato il trasporto sino in Inghilterra (d'altronde le sigarette marca ER e ER non sono fumate in Italia, ma in Inghilterra);
che l'attività di programmazione e di ideazione dell'associazione non fosse da collocare nel territorio bresciano, risultava confortato dal rilievo che i due indagati residenti in quel territorio (HO SO e Ye HI) avevano nell'associazione soltanto il ruolo, rispettivamente, di importatore ed intermediario, e mero intermediario risultava essere anche il GI (il ruolo di organizzatori e produttori essendo invece attribuito a soggetti stabilmente residenti e dimoranti in Cina, quali Wei n.m.i., Xie n.m.i., Huang n.m.i.); l'attività condotta a Brescia appariva dunque meramente esecutivo di pregressi accordi, programmazione ed ideazione definiti in Cina.
Ne derivava che, dovendo essere utilizzato per la determinazione della competenza, il criterio suppletivo dettato dall'art. 9 c.p.p., comma 1, ovverosia quello "dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione", la competenza andava individuata con riferimento al porto di Gioia Tauro, luogo in cui era avvenuto il 25.1.2008, il sequestro di t.l.e. e dunque risultava attuata una parte dei più ampio programma criminoso.
La competenza a conoscere dei fatti-reato risultava di conseguenza appartenere alla Autorità giudiziaria di Reggio Calabria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. giacché sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia hanno, sulla base dei medesimi atti e in relazione alla medesima richiesta cautelare, declinato la propria competenza, ciascuno indicando l'altro come competente.
2. Il conflitto ha ad oggetto vicenda processuale che vede contestati un reato associativo compreso nell'elencazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 219 quater) e alcuni reati
"fine" (uno tentato, l'altro consumato) ex art. 291 bis e art. 29 ter, lett. c) ed e) dello stesso testo unico.
Ora, a prescindere se il reato associativo sia o meno in concreto anche il reato più grave, è principio consolidato che nell'ipotesi in cui esso consista in una delle ipotesi indicate dall'art. 51, comma 3 bis, la competenza "distrettuale" determinabile per effetto di tale reato prevale su quella che sarebbe individuabile in relazione ai reati connessi.
Sulla base di considerazioni che prendono le mosse dalle ragioni enunziate da S.U. n. 40537 del 16 luglio 2009, dep. 20 ottobre 2009, Orlandelli, recentemente questa Corte (sez. 1^, sentenza n. 49627 del 17.11.2009, E. Osmanovic, non massimata;
nonché, identica, sez. 1^, n. 49356, sempre del 17.11.2009, A. Osmanovic), ha tuttavia precisato che tale principio va riferito esclusivamente alle situazioni nelle quali, accertato il luogo ove s'è costituita o radicata l'associazione, a venire in discussione è la possibilità di determinare la competenza territoriale sulla base della realizzazione di altro reato, più grave edittalmente ma non compreso nella lista dell'art. 51 c.p.p.. Mentre, ove non sia in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al luogo di realizzazione del reato di competenza distrettuale (nè in base ai criteri di cui all'art. 8 c.p.p. ne', come si dirà meglio più avanti, in base al criterio dell'art. 9 c.p.p., comma 1) non esistono ragioni per escludere che la competenza vada determinata secondo le regole dell'art. 16 c.p.p., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi. Potendosi ricorrere ai criteri sussidiari indicati nell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile, nel locus commissi delicti (Corte Cost., sentenza n. 168 del 2008). Non è per altro da dubitare che, essendo il reato di associazione per delinquere (D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 291 quater nel concreto) reato permanente, se il reato risulta commesso interamente nel territorio dello Stato, il criterio principale da applicare è quello dell'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Se però il reato è commesso in parte all'estero e in parte in Italia, ai sensi dell'art. 6 c.p. esso "si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento ...".
Dalla sentenza a Sezioni unite prima citata emerge d'altronde chiaramente un ulteriore e fondamentale principio: ove manchino dati sintomatici univoci circa il luogo in cui il reato è stato consumato (il luogo in cui l'associazione ha iniziato ad operare) non può ancora farsi ricorso ad altri criteri residuali dell'art. 9, commi 2 e 3 ne' a quelli derivanti dalla connessione (art. 16) senza prima prendere in considerazione la regola dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1. Questa difatti, a differenza degli altri criteri residuali istituiti dai commi 2 e 3, "è più un criterio integrativo delle regole generali fissate dall'art. 8 per individuare il luogo di commissione del reato ai fini della competenza per territorio che non un vero e proprio criterio suppletivo per scegliere un giudice competente quando sia sconosciuto il luogo di commissione".
Sicché ai fini della competenza per territorio per luogo di commissione dovrà intendersi il luogo in cui il reato è stato consumato ovvero, se questo non è noto o non è certo, il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione, in guisa da consentire comunque come prioritaria l'applicazione di un canone che assicura la competenza del giudice che risulta, "probabilmente, il più vicino al contesto ambientale in cui si è verificato l'illecito" e che, in caso di reato commesso in parte all'estero, finisce con il conciliare i criteri processuali (ex artt. 8 e 9 c.p.p.) con quelli sostanziali (ex art. 6 c.p.).
4. Correttamente, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha evidenziato che a Brescia risiedevano abitualmente gli indagati stranieri che (come risultava dalle conversazioni intercettate) da tale città organizzavano i traffici e che in tale città avevano raccolto l'adesione all'associazione criminosa del GI, così allargando l'ambito del sodalizio.
Non è dubitabile difatti che codeste attività costituiscono manifestazione dell'attività del sodalizio criminoso, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della allocazione spaziale del nucleo operativo in territorio italiano. Anche a ritenere, come dice il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che codeste condotte indicassero soltanto che a Brescia era "maturato un segmento" della condotta associativa, tale segmento, individuato e localizzato con precisione, è sufficiente a determinare la competenza, ai sensi del ricordato art.6 c.p.. Non può ritenersi invece determinante la circostanza che a Reggio Calabria sia stato sequestrato un grosso quantitativo del T.L.E. appena "sbarcato", importato di contrabbando dall'organizzazione e all'evidenza destinato, come per nulla implausibilmente si osserva, ad altro mercato.
Tale episodio, rappresentando la realizzazione di uno dei reati fine, inerisce all'associazione non come elemento integrativo dell'accordo o della struttura associativa, ma esclusivamente come indizio della sua operatività.
Lo "sbarco" potrebbe ritenersi per ciò sintomatico della collocazione territoriale dell'associazione con riguardo alla sua ideazione e progettazione, che per l'appunto si dicono (dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, in ciò non smentito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia) avvenute a Brescia, non certo per il luogo, affatto casuale, in cui è avvenuto il sequestro della merce individuata a seguito dell'attività investigativa posta in essere.
5. Il conflitto va di conseguenza risolto dichiarando che la competenza appartiene all'Autorità giudiziaria di Brescia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010