Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
La connessione per continuazione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., rileva processualmente solo se sia riferibile ad una fattispecie monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24718 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1555
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005411/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GBP TRIBUNALE CAMPOBASSO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GBP TRIBUNALE POTENZA - CONFLITTO;
ORDINANZA del 11/02/2008 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
nel procedimento penale
contro
AR NI e altri. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Potenza. OSSERVA
Il 17/12/07 i difensori di NA NI - imputato, insieme a Di IO NT e TO AU, di concorso in corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica in atti pubblici e bancarotta fraudolenta in procedimento pendente in sede di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Campobasso - hanno denunciato l'esistenza di un conflitto positivo di competenza sul rilievo che nei confronti del loro assistito, e di venti diversi coimputati, era stata presentata richiesta di rinvio a giudizio in altro procedimento, pendente in sede di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Potenza, per reati, che si assumono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), b) e c), di associazione a delinquere e di concorso in malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Si sostiene nell'atto di denuncia che dovrebbe essere affermata la competenza per tutti i reati del GUP distrettuale di Potenza ai sensi dell'art. 51 c.p.p., coma 3 bis, ed anche perché il procedimento pendente davanti a detto giudice ha ad oggetto i reati più gravi di cui all'art. 648 bis c.p., e art. 648 ter c.p.. Con ordinanza in data 11/2/08 il GUP di Campobasso, ritenendo che gli fosse preclusa ogni valutazione in ordine all'ammissibilità del conflitto, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Rileva il Collegio che il denunciato conflitto in realtà non esiste, non essendo la riunione dei procedimenti pendenti a carico del NA nelle due sedi giustificata ne' ai sensi della lett. a), ipotesi estranea al caso di specie, ne' ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e c), ipotesi queste ultime di cui - come evidenziato dal GUP di Campobasso nel provvedimento in data 25/1/08 con cui ha respinto, sul rilievo tra l'altro che non vi è rapporto di reato/fine tra i fatti contestati in quella sede e l'associazione a delinquere contestata a Potenza, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del predetto imputato - non risultano allo stato affatto dimostrati gli estremi, nell'atto di denuncia solo in modo del tutto generico affermati.
Va d'altra parte anche ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le molte, Sez. fer. 12/8/96, Acampora, rv. 206.293; Sez. 112/11/99, Confi, in proc. Zagaria e altri, rv. 214.834; Sez. 1^ 10/6/04, La Perna e altri, rv. 229.533), la connessione per continuazione di cui all'art. 12 c.p.p., lett. b), rileva processualmente solo se - diversamente dal caso di specie, in cui il Di IO e il TO non risultano nemmeno imputati nel procedimento pendente davanti al GUP di Potenza - sia riferibile ad una esecuzione monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008