Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
La competenza per territorio nei procedimenti per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. e per reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, si determina tenendo conto del luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di decrescente gravità. (Conf. Sez. I, 19 maggio 2010 n. 24183, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 24181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24181 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 1519
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 4080/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE OD AL N. IL 24/02/1981;
avverso l'ordinanza n. 289/2009 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 01/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 1. 12.2009 il Tribunale di Trento rigettava l'istanza di riesame dell'ordinanza cautelare disposta il 20.10.2009 dal G.I.P. del Tribunale trentino in danno di LE DI, gravemente indiziato, in concorso con altri, di associazione finalizzata alla importazione, detenzione e cessione di stupefacente tipo eroina e cocaina, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 ed artt.81 e 110 c.p., condotte consumate in varie località nazionali ed estere.
1.2 A sostegno della decisione il Tribunale, dapprima: a) confutava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice trentino a conoscere dei reati in esame opposta dalla difesa dell'indagato con l'argomento che, per il reato più grave tra quelli contestati e cioè quello associativo, gli atti processuali non consentivano la individuazione del luogo in cui l'accordo criminoso era stato concluso, con la conseguenza che, nella fattispecie, andava confermata la competenza a provvedere dell'autorità giudiziaria trentina sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 dato dalla prima iscrizione nel registro delle notizie di reato, e poi b) richiamava le intercettazioni telefoniche acquisite agli atti a sostegno di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato e la disciplina di cui all'art. 275 c.p.p., n. 3 per motivare, altresì, il mantenimento della misura detentiva più severa in costanza di certe esigenze cautelari.
2. Si duole dell'impugnato provvedimento LE DI insistendo nella sua eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Trento e denunciando l'erroneità della motivazione illustrata dal tribunale a sostegno del rigetto di essa. Deduce la difesa impugnante, a sostegno della sua doglianza, che nel caso in esame può e deve trovare applicazione l'insegnamento di Cass., SS.UU., 40537/2009.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ricorrente è fondata.
3.1 Giova prendere le mosse da una utile premessa: le regole sulla competenza e tra queste, rilevantissime, quelle relative alla regolamentazione della competenza territoriale, pur esprimendo la funzione strumentale propria di ogni norma processuale, hanno il compito di dare concreta attuazione ad uno dei più importanti principi costituzionali del nostro ordinamento, quello che, con giusta solennità, afferma il principio (art. 25 Cost., comma 1) secondo il quale: "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", norma fondante, questa, non solo dell'ordinamento giurisdizionale, ma dello stesso sistema di democrazia, dappoiché direttamente incidente sull'equilibrio sommo che la nostra Costituzione ha saputo disegnare, per la Corte con risultati straordinari, tra le varie potestà statuali. Tanto per rimarcare che l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione delle regole in esame deve essere ridotta al minimo nell'esercizio della doverosa discrezionalità ermeneutica e che il criterio residuale ultimo individuato dal codificatore penal-processualista, all'evidenza di larga genericità e di non rigorosa casualità, va applicato in casi di evidente eccezionalità procedimentale (tale appare alla Corte il significato giuridico della recente Cass., SS.UU., 16.7.2009, n. 40537, rv. 244330 decisiva, come di qui a poco si chiarirà, per la regolamentazione del caso in esame).
3.2 Tanto osservato quanto alle rationes juris, e tornando alla specifica fattispecie, rammenta il Collegio una precedente e rilevante sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale è stato opportunamente ed efficacemente sottolineato che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, misura delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento decidendo nel merito della "res judicanda", e che in tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass., Sez. Un., 14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al G.I.P., la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio" (Cass., Sez. Un., 12.4.1996, Fazio). Il collegamento necessario del potere cautelare con la categoria della competenza costituisce, del resto, una posizione costante della giurisprudenza di legittimità degli ultimi quindici anni, nel corso dei quali è stato precisato che la questione della competenza del giudice, legata, come detto, al canone costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere verificata anche nell'ambito dei procedimenti incidentali "de liberiate", comprese le fasi del riesame e del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, rv. 199393; Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994, De Lorenzo, rv. 198217).
3.3 Ciò posto, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, il GIP, prima, ed il Tribunale del riesame, dopo, hanno affermato la propria competenza per territorio, ritenendo che, non essendo possibile accertare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, la competenza territoriale deve essere determinata sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, vale a dire in relazione al luogo di prima iscrizione della notizia di reato, con conseguenti effetti attrattivi sui reati fine connessi con il reato associativo.
La soluzione accolta nell'ordinanza impugnata è destituita di giuridico fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che "la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2009, sent. n. 40537 confl. comp. in proc. Orlandelli). Nè appare fondato l'argomento utilizzato dal giudice a quo secondo il quale, nel caso in esame, i principi di diritto della Suprema Corte non troverebbero applicazione dappoiché in costanza di una competenza funzionale disciplinata dall'art. 51 c.p.. Le SS.UU., infatti, affermando che quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, (Cass., Sez. Un cit.,) non ha certo inteso limitare la portata della competenza funzionale anzidetta, la cui inderogabile disciplina va semplicemente adeguata al caso specifico. Va pertanto ribadito che, in tema di competenza territoriale, l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza, di guisa che tale norma esercita una "vis actractiva" nei confronti dei delitti connessi, ma occorre altresì chiarire che da ciò consegue sia che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art.51 c.p.p., comma 3 bis, si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati dello stesso procedimento (Cass., Sez. 1, 15/06/2006, n. 28376) sia che, nella diversa ipotesi di reati connessi per i quali non sia possibile individuare il giudice territorialmente competente per il reato compreso nella disciplina di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la competenza funzionale per esso deriverà dalla individuazione della competenza territoriale dei reati connessi (Cass., Sez. 1, 17/11/2009, n. 49627, rv. 246033).
3.4 La individuazione dei principi di diritto testè indicati rende palese che, nel caso di specie, sono state applicate in modo distorto le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p., dal momento che, una volta accertata l'impossibilità di determinare il giudice territorialmente competente in relazione al criterio dell'art. 8 c.p.p., comma 2, (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo), non avrebbe dovuto farsi applicazione delle regole suppletive contenute nell'art. 9, ma la competenza avrebbe dovuto essere stabilita tenendo conto del luogo di consumazione dei reati gradatamente meno gravi, quelli relativi alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il cui accertamento il Tribunale, nel caso in esame, ha del tutto omesso, erroneamente ritenendolo, come già innanzi detto, non necessario ed ininfluente. La competenza in tal guisa determinata consentirà poi di individuare la Procura Distrettuale funzionalmente competente a mente dell'art. 51 c.p.p.. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice a quo affinché rivaluti la questione giuridica relativa alla competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere i reati attribuiti al ricorrente, alla luce dei principi di diritto innanzi illustrati.
La cancelleria dovrà anche provvedere alla comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010