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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33311 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.Alessio Festa in sostituzione dell'Avv.Daniela Bucci che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando con l'indicata sentenza la pronuncia del Tribunale di Velletri di data 25 circonvenzione di incapace ai danni l'appropriazione indebita dell'importo a ottobre 2021, assolveva l'imputata dal reato di di tal IO AN, confermando tuttavia costui assegnato dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico e rideterminando la pena in termini più miti. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli art.234 cod. proc. pen. e 2702 c.c. con conseguente Penale Sent. Sez. 2 Num. 33311 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali. La scrittura 8 aprile 2016 in cui la persona offesa dichiara di aver ricevuto C 9.100,00 dalla TO è una quietanza che ha valore di confessione e che non può esser vinta se non dimostrando che l'atto fosse determinato da errore di fatto o violenza. Essa pertanto nel presente caso fa piena prova dell'avvenuta consegna della somma ivi indicata. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme a pena di nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione (art.606 lett. e in relazione all'art.546 lett. e cod. proc. pen.). La comprovata circostanza che l'imputato avesse disponibilità per onorare i propri debiti con tal RI, come sostento nella sentenza d'Appello, smentisce la tesi accusatoria che la TO avesse trattenuto per sé i soldi ricevuti dall'INPS. 5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione all'art.133 cod. pen. con conseguente vizio di motivazione, pena eccessiva e travisamento delle emergenze processuali. La pena deve avere come fine ultimo la rieducazione del condannato. Nel caso concreto la Corte ha determinato la pena senza tenere conto del carattere meramente indiziario delle prove raccolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi esposti. Il primo motivo, basato sulla forza probatoria privilegiata ex art.2702 c.c. della quietanza apparentemente sottoscritta da IO AN è concettualmente errato. Dalla menzionata previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce le ipotesi di prova legale riconosciute in ambito civilistico o in altri ambiti del diritto (ad esempio, nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova -cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01). Per il resto il motivo, tutto incentrato sull'erroneo presupposto legale, è silente in relazione al merito. Esso non si confronta con la conclusione cui perviene la sentenza impugnata secondo cui il contenuto della quietanza risulta smentito dalla deposizione della persona offesa e da ulteriori circostanze di contorno che dimostrano che AN IO non ricevette né la somma né i documenti indicati nella quietanza. Per tale ragione il motivo, oltre che manifestamente infondato in diritto è anche aspecifico. 2. Il secondo motivo è per una parte ripetitivo del primo (si insiste nuovamente sul valore probatorio privilegiato della quietanza sottoscritta da AN IO) e per altra parte fondato su asseriti vizi motivazionali della sentenza. Occupandosi solamente di quest'ultimo profilo (il primo aspetto non è consentito, trattandosi di ripetizione) la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivazione la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. La denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali ("omissione e/o erronea e/o illogica motivazione" si legge a pg.6) è autoevidente indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027) dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nello specifico, la Corte ha adeguatamente valutato il dato probatorio giungendo alla conclusione, immune da vizi logici e priva di contraddizioni, per cui la disponibilità da parte di AN IO del modesto peculio, appena sufficiente a provvedere al pagamento del debito nei confronti della signora RI (circa C 200,00), non fosse dimostrativa del possesso della ben maggiore somma che la persona offesa avrebbe dovuto avere nel proprio patrimonio nel caso in cui l'imputata gli avesse effettivamente consegnato gli arretrati del trattamento pensionistico. 3. Il terzo motivo è generico, risolvendosi in vaghe allegazioni di principio, scollegate dal caso concreto ed utilizzabili per ogni ricorso, e non consento poiché basa la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio (anche) sul "carattere meramente indiziario delle prove raccolte", argomento certamente non deducibile in prospettiva mitigatrice. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il Co sigliere este sore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.Alessio Festa in sostituzione dell'Avv.Daniela Bucci che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando con l'indicata sentenza la pronuncia del Tribunale di Velletri di data 25 circonvenzione di incapace ai danni l'appropriazione indebita dell'importo a ottobre 2021, assolveva l'imputata dal reato di di tal IO AN, confermando tuttavia costui assegnato dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico e rideterminando la pena in termini più miti. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli art.234 cod. proc. pen. e 2702 c.c. con conseguente Penale Sent. Sez. 2 Num. 33311 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali. La scrittura 8 aprile 2016 in cui la persona offesa dichiara di aver ricevuto C 9.100,00 dalla TO è una quietanza che ha valore di confessione e che non può esser vinta se non dimostrando che l'atto fosse determinato da errore di fatto o violenza. Essa pertanto nel presente caso fa piena prova dell'avvenuta consegna della somma ivi indicata. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme a pena di nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione (art.606 lett. e in relazione all'art.546 lett. e cod. proc. pen.). La comprovata circostanza che l'imputato avesse disponibilità per onorare i propri debiti con tal RI, come sostento nella sentenza d'Appello, smentisce la tesi accusatoria che la TO avesse trattenuto per sé i soldi ricevuti dall'INPS. 5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione all'art.133 cod. pen. con conseguente vizio di motivazione, pena eccessiva e travisamento delle emergenze processuali. La pena deve avere come fine ultimo la rieducazione del condannato. Nel caso concreto la Corte ha determinato la pena senza tenere conto del carattere meramente indiziario delle prove raccolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi esposti. Il primo motivo, basato sulla forza probatoria privilegiata ex art.2702 c.c. della quietanza apparentemente sottoscritta da IO AN è concettualmente errato. Dalla menzionata previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce le ipotesi di prova legale riconosciute in ambito civilistico o in altri ambiti del diritto (ad esempio, nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova -cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01). Per il resto il motivo, tutto incentrato sull'erroneo presupposto legale, è silente in relazione al merito. Esso non si confronta con la conclusione cui perviene la sentenza impugnata secondo cui il contenuto della quietanza risulta smentito dalla deposizione della persona offesa e da ulteriori circostanze di contorno che dimostrano che AN IO non ricevette né la somma né i documenti indicati nella quietanza. Per tale ragione il motivo, oltre che manifestamente infondato in diritto è anche aspecifico. 2. Il secondo motivo è per una parte ripetitivo del primo (si insiste nuovamente sul valore probatorio privilegiato della quietanza sottoscritta da AN IO) e per altra parte fondato su asseriti vizi motivazionali della sentenza. Occupandosi solamente di quest'ultimo profilo (il primo aspetto non è consentito, trattandosi di ripetizione) la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivazione la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. La denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali ("omissione e/o erronea e/o illogica motivazione" si legge a pg.6) è autoevidente indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027) dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nello specifico, la Corte ha adeguatamente valutato il dato probatorio giungendo alla conclusione, immune da vizi logici e priva di contraddizioni, per cui la disponibilità da parte di AN IO del modesto peculio, appena sufficiente a provvedere al pagamento del debito nei confronti della signora RI (circa C 200,00), non fosse dimostrativa del possesso della ben maggiore somma che la persona offesa avrebbe dovuto avere nel proprio patrimonio nel caso in cui l'imputata gli avesse effettivamente consegnato gli arretrati del trattamento pensionistico. 3. Il terzo motivo è generico, risolvendosi in vaghe allegazioni di principio, scollegate dal caso concreto ed utilizzabili per ogni ricorso, e non consento poiché basa la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio (anche) sul "carattere meramente indiziario delle prove raccolte", argomento certamente non deducibile in prospettiva mitigatrice. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il Co sigliere este sore Il Pr idente