Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
Non integra ipotesi di reato la violazione, da parte del condannato affidato in prova al servizio sociale, delle prescrizioni dettategli all'atto dell'affidamento, anche se essa risulti incompatibile con la prosecuzione della prova. (Nella specie, riguardante un'accertata assenza dal domicilio del condannato in orari nei quali gli era stato inibito di allontanarsi da esso, si è ritenuto che la specifica sanzione di legge della revoca del beneficio non consentisse di configurare nel fatto né il reato di evasione - previsto, invece, espressamente per analoga condotta tenuta, a certe condizioni, dal semilibero e dall'ammesso a detenzione domiciliare - né quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, riferendosi la relativa previsione esclusivamente al caso in cui l'inosservanza stessa non trovi nell'ordinamento una specifica sanzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 34713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34713 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1026
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 038470/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CE, N. IL 06/12/1980;
avverso SENTENZA del 05/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 5 aprile 2005 n. 3440 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Marcianise 5 giugno 2003 n. 217, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 81 e 385 c.p., accertato in Recale il 27 e il 29 giugno, il 2 luglio, il 24 agosto, il 4 e l'11 settembre 2002 - NC LL ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di qualsiasi accertamento sull'effettiva assenza del LL negli orari nei quali gli era stato inibito di uscire, limitandosi gli accertatoli a quanto riferito dai familiari dello stesso sulla porta;
2. motivazione generica e inadeguata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente sulla base dei precedenti penali del LL, peraltro non allarmanti. Preliminarmente si osserva che la condotta del soggetto affidato al servizio sociale, contraria alle prescrizioni dettate ed incompatibile con la prosecuzione della prova, non è configurata come reato.
La volontà legislativa in tal senso si ricava dalla considerazione che l'art. 47, comma 11, O.P., commina per la condotta in questione solo la sanzione della revoca del beneficio, diversamente da quanto dispongono rispettivamente l'art. 47 ter, commi 8 e 9 e art. 51, commi 2, 3 e 4 per il caso di allontanamento dalla abitazione del condannato ammesso alla detenzione domiciliare e per quello di assenza, protrattasi per più di dodici ore, del condannato in regime di semilibertà, i quali prevedono oltre alla revoca di tali benefici, anche la pena prevista dall'art. 385 c.p. per il reato di evasione.
D'altro canto non può applicarsi alla violazione degli obblighi inerenti all'affidamento in prova l'art. 650 c.p. in quanto tale norma, in bianco e a carattere sussidiario, si riferisce soltanto alle ipotesi in cui l'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità non trovi nell'ordinamento alcuna specifica sanzione, dovendo quest'ultima essere intesa come reazione dell'ordinamento ad una condotta illecita e potendo pertanto non rivestire necessariamente nè il carattere della obbligatorietà ne' quello penale, ma essere di natura amministrativa o processuale (Cass., Sez. 6^, 10 marzo 1995 n. 5785, ric. P.M. in proc. D'Amico). Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006