Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
INERTI SANGRO S.r.l., con sede in S. Giovanni Teatino, in persona del Rag. Renzo Fidelibus, quale procuratore speciale dell'Amministratore Unico, in forza di procura notarile, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Michele Quarta, elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Franco Sabatini;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-L'Aquila n. 61/4/99 dep. 17-5-99.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/7/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società INERTI SANGRO S.r.l, con istanza del 26-11-90 diretta all'Ufficio Imposte Dirette di Chieti, chiedeva l'esenzione decennale dall'IRPEG per il reddito derivante dalla produzione di inerti e calcestruzzi esercitata nel Comune di S. Giovanni Teatino. L'Ufficio emetteva due provvedimenti, con cui negava la richiesta esenzione sull'assunto che non si trattava di una nuova iniziativa produttiva, ma di ampliamento di attività già esistente. La società proponeva opposizione, sostenendo che l'attività di produzione di calcestruzzi era una nuova iniziativa industriale, che aveva richiesto nuovi investimenti ed il potenziamento di strutture. La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con sentenza n. 386/05/98, accoglieva i ricorsi;
affermava che per l'esenzione di cui alla L. n. 64/86 era richiesta la realizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno e non la novità della struttura che poteva anche essere preesistente;
riconosceva in favore della società l'esenzione dall'IRPEG relativamente ai redditi riferibili alla produzione di calcestruzzi per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1990.
L'Ufficio proponeva gravame, deducendo che: dall'ampliamento non era nata una nuova società, ma si era avuta la continuazione giuridica di quella preesistente che aveva già usufruito dell'esenzione IRPEG;
non era applicabile la L. n. 64/86 perché l'impianto era stato costruito nel 1980, prima della data del 29-3-86 di entrata in vigore di detta legge;
erano applicabili gli artt. 105 d.p.r. n. 218/78 e 26 D.P.R. n. 601/73, in base ai quali l'esenzione IRPEG aveva carattere soggettivo e competeva alle nuove inziative produttive. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava la decisione di primo grado. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 3-7-2000, con l'articolazione di un complesso motivo. La società ha resistito con controricorso, notificato il 13-9-2000, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. L'Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 11 delle Preleggi, dell'art. 14 co. 5^ L. 1-3-86, n. 64 e dell'art. 360 co. 1^ n. 3 c.p.c.. Il motivo viene articolato sotto un duplice profilo. Con il primo profilo viene rilevato che: la Commissione Regionale aveva stabilito che non è necessario che le nuove attività produttive siano attuate da imprese di nuova costituzione, ma solo che si trattasse di nuova attività produttiva;
con questo erano state violate dette norme citate ed, in particolare, il principio generale di irretroattività;
poiché la società si era costituita nel 1980, non poteva beneficiare dell'esenzione dall'IRPEG prevista dalla citata L. n. 64/86. Con il secondo profilo di doglianza si censura che la sentenza era viziata per avere ritenuto che la produzione di calcestruzzo rispetto all'originaria attività di produzione di inerti costituisca "nuova attività produttiva", richiesta dal citato art. 14, sul rilievo che erano stati impiegati "macchinario e manovalanza a nuovo" capaci di produrre nuovo reddito, mentre in realtà si era verificato un mero ampliamento dell'attività di impresa mediante l'installazione dell'impianto di produzione del calcestruzzo a fianco ed in prosecuzione dell'attività di estrazione degli inerti. - 2. La società resistente in controricorso ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso, in quanto notificato il 3-7- 2000, dopo la scadenza del termine annuale dal deposito della sentenza;
sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso sia perché nella copia del ricorso notificato mancava qualsiasi riferimento circa la conformità della copia all'originale, sia perché la sottoscrizione della copia teletrasmessa non appariva sufficiente a regolarizzare l'atto e renderlo efficace ai fini dell'impugnativa; nel merito, ribadiva le argomentazioni svolte nei precedenti gradi, insistendo specificamente sul fatto che l'impianto di produzione del calcestruzzo era stato installato ex novo, realizzando così una nuova iniziativa produttiva.
- 3. in via preliminare, deve essere delibata la questione dell'eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla società ricorrente.
Il rilievo è del tutto destituito di fondamento.
Il termine "lungo" per la proposizione del ricorso andava a scadere il 2-7-2000. Ma quest'ultimo era giorno festivo (domenica), per cui tempestiva era la notifica avvenuta il 3-7-2000, primo giorno feriale successivo.
- 4. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione dell'eccepita nullità del ricorso, ancora sollevata dalla società controricorrente.
È valido il ricorso, come nella specie teletrasmesso, anche alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite.
- 5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In particolare, fondato deve ritenersi il primo profilo di doglianza. Secondo l'orientamento ormai costante di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, la forma societaria costituisce, unitamente alla novità della iniziativa produttiva, requisito indispensabile per fruire dell'agevolazione IRPEG di cui all'art. 26 D.P.R. 29-9-73, n. 601, decorrendo il periodo decennale di applicazione del beneficio dalla costituzione della società stessa (ex plurimi, Cass. 15-10-97, n. 10085; Cass. 21-10-98, n. 10407). - 6. Le argomentazioni svolte consentono di ritenere assorbito il secondo profilo di censura innanzi delineato.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata.
Essendo stato il ricorso accolto per la riconosciuta violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia viene decisa nel merito con il definitivo rigetto dei ricorsi che la società proponeva in opposizione ai provvedimenti di diniego espresso della richiesta esenzione decennale IRPEG. Sussistono giustificati motivi, ex art. 92 c.p.c., per pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della società. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004