CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di: DI CO CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio o, in subordine, con rinvio, l'ordinanza impugnata;
letta la memoria dei difensori della ricorrente, Avv. GIOVANNI AVILA e RR ADERNO', con la quale è stata chiesta dichiararsi inammissibile o rigettare nel merito il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11981 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo -Sezione per il Riesame, che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese con Aquale era stato disposto il sequestro per equivalente dei beni di Di MA RA fino alla concorrenza della somma di C 6.243.434,90 e per equivalente sui beni dell'indagata fino alla concorrenza della somma di C 474.424,93; Di MA è indagata per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis cod.pen. (perchè quale socia dell'Associazione Suor OS La RU, nel simulare che la stessa fosse una associazione no profit anziché una vera e propria attività di impresa, utilizzando falsa documentazione, induceva in errore la Regione Sicilia, che provvedeva alla all'accreditamento istituzionale in favore dell'associazione ed alla erogazione in suo favore di somme per rimborso di servizi di riabilitazione espletati in favore di pazienti con disabilità fisiche e psichiche) e 81 comma 2, 110, 316 bis cod.pen., perché distoglieva somme dagli scopi di pubblico interesse per le quali erano state erogate e destinandole al soddisfacimento di interessi privati. 1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero osserva che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 640 bis cod.pen., ritenendo che "le condotte delittuose di cui agli artt. 640 bis e 316 bis c.p. presuppongono attribuzioni pecuniarie da parte degli enti pubblici a fondo perduto come nel caso delle sovvenzioni o dei contributi oppure dei finanziamento' agevolagNel caso in esanneOgli introiti percepiti dall'Associazione non rappresentano contributi o finanziamenti agevolati, ma costituivano il corrispettivo correlato alla prestazione di servizio"; dalla normativa in materia si evinceva che condizione necessaria per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture private sia l'ottenimento di apposita autorizzazione condizione necessaria per l'accreditamento istituzionale della struttura, che deve avere requisiti strutturali ed organizzativi, e che il pagamento delle rette avvenga previa ricezione di rendiconti trimestrali;
nel caso in esame era da escludere che le erogazioni di denaro effettuate dall'ASP di Palermo in favore dell'Associazione Suor OS La RU dinlus potessero qualificarsi come mero corrispettivo dovuto nel quadro di un rapporto contrattuale siallagnnatico, ma si sostanziavano in un contributo erogato dall'ente pubblico al fine di assicurare le dovute prestazioni sanitarie;
altro elemento sintomatico della non riconducibilità del pagamento ad un corrispettivo era il fatto che le erogazioni effettuate dall'ASP di Palermo 2 (-\ avvenivano nella forma di anticipazioni trimestrali e trovavano la loro giustificazione nella necessità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire attività assistenziali in convenzione, mediante il supporto di strutture private che: a) operassero senza scopo di lucro;
b) si presentassero "idonee per i livelli delle prestazioni per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa"; c) operassero mediante la stipula di apposite convenzioni. Tali aspetti, prosegue il Pubblico Ministero, totalmente ignorati dal Tribunale del Riesame portavano ad escludere che il rapporto intercorrente tra ASP e l'Associazione Suor OS La RU fosse propriamente inquadrabile in un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive;
dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza era emerso che almeno la somma di C 470.424,93 ricevuta dall'Associazione per l'espletamento dei servizi assistenziali era stata distolta dagli scopi di pubblico interesse e destinata al soddisfacimento di interessi privati dei componenti della famiglia Di MA/SS. 1.2 II Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale del Riesame non aveva considerato che, pur nell'eventuale difetto dell'elemento specializzante sopra indicato (costituito dall'oggetto materiale della frode), i fatti presentavano tutti gli elementi costitutivi della truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, che assicurava l'applicabilità dell'art. 322 ter cod.pen. , per cui il sequestro preventivo avrebbe comunque dovuto mantenere efficacia. 2. I difensori dell'indagata presentavano memoria difensiva. 2.1 I difensori osservano che la misura cautelare reale era stato disposta nei confronti GA DI MA, ET SS, MA IS Di MA, MA CA DI MA e RA Di MA, e che il Tribunale di Termini Imerese aveva emesso singoli provvedimenti di annullamento, cui erano seguiti cinque distinti ricorsi da parte del Pubblico Ministero, identici tra loro, quattro dei quali erano stati dichiarati inammissibili dalla Seconda Sezione di questa Corte all'udienza del 9 settembre 2022 2.2 I difensori osservano che, come già rilevato dal Procuratore generale per gli altri quattro ricorsi, non sussisteva il potere di impugnazione anche in capo al Pubblico Ministero che ha chiesto la misura reale 2.2 I difensori eccepiscono l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso proposti. 1.2 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio dell'ordinanza impugnata. iA\1\9(\rV 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come già rilevato da questa stessa Sezione con quattro sentenze relative ai ricorsi proposti nei confronti dei coindagati, il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto. L'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelarì personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869- 01; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055- 01, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della recente modifica apportata dall'art. 1, comma 60, 4 legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne deriva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese non era legittimato a ricorrere avverso l'ordinanza del Tribunale dì Palermo La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 05/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio o, in subordine, con rinvio, l'ordinanza impugnata;
letta la memoria dei difensori della ricorrente, Avv. GIOVANNI AVILA e RR ADERNO', con la quale è stata chiesta dichiararsi inammissibile o rigettare nel merito il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11981 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo -Sezione per il Riesame, che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese con Aquale era stato disposto il sequestro per equivalente dei beni di Di MA RA fino alla concorrenza della somma di C 6.243.434,90 e per equivalente sui beni dell'indagata fino alla concorrenza della somma di C 474.424,93; Di MA è indagata per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis cod.pen. (perchè quale socia dell'Associazione Suor OS La RU, nel simulare che la stessa fosse una associazione no profit anziché una vera e propria attività di impresa, utilizzando falsa documentazione, induceva in errore la Regione Sicilia, che provvedeva alla all'accreditamento istituzionale in favore dell'associazione ed alla erogazione in suo favore di somme per rimborso di servizi di riabilitazione espletati in favore di pazienti con disabilità fisiche e psichiche) e 81 comma 2, 110, 316 bis cod.pen., perché distoglieva somme dagli scopi di pubblico interesse per le quali erano state erogate e destinandole al soddisfacimento di interessi privati. 1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero osserva che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 640 bis cod.pen., ritenendo che "le condotte delittuose di cui agli artt. 640 bis e 316 bis c.p. presuppongono attribuzioni pecuniarie da parte degli enti pubblici a fondo perduto come nel caso delle sovvenzioni o dei contributi oppure dei finanziamento' agevolagNel caso in esanneOgli introiti percepiti dall'Associazione non rappresentano contributi o finanziamenti agevolati, ma costituivano il corrispettivo correlato alla prestazione di servizio"; dalla normativa in materia si evinceva che condizione necessaria per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture private sia l'ottenimento di apposita autorizzazione condizione necessaria per l'accreditamento istituzionale della struttura, che deve avere requisiti strutturali ed organizzativi, e che il pagamento delle rette avvenga previa ricezione di rendiconti trimestrali;
nel caso in esame era da escludere che le erogazioni di denaro effettuate dall'ASP di Palermo in favore dell'Associazione Suor OS La RU dinlus potessero qualificarsi come mero corrispettivo dovuto nel quadro di un rapporto contrattuale siallagnnatico, ma si sostanziavano in un contributo erogato dall'ente pubblico al fine di assicurare le dovute prestazioni sanitarie;
altro elemento sintomatico della non riconducibilità del pagamento ad un corrispettivo era il fatto che le erogazioni effettuate dall'ASP di Palermo 2 (-\ avvenivano nella forma di anticipazioni trimestrali e trovavano la loro giustificazione nella necessità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire attività assistenziali in convenzione, mediante il supporto di strutture private che: a) operassero senza scopo di lucro;
b) si presentassero "idonee per i livelli delle prestazioni per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa"; c) operassero mediante la stipula di apposite convenzioni. Tali aspetti, prosegue il Pubblico Ministero, totalmente ignorati dal Tribunale del Riesame portavano ad escludere che il rapporto intercorrente tra ASP e l'Associazione Suor OS La RU fosse propriamente inquadrabile in un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive;
dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza era emerso che almeno la somma di C 470.424,93 ricevuta dall'Associazione per l'espletamento dei servizi assistenziali era stata distolta dagli scopi di pubblico interesse e destinata al soddisfacimento di interessi privati dei componenti della famiglia Di MA/SS. 1.2 II Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale del Riesame non aveva considerato che, pur nell'eventuale difetto dell'elemento specializzante sopra indicato (costituito dall'oggetto materiale della frode), i fatti presentavano tutti gli elementi costitutivi della truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, che assicurava l'applicabilità dell'art. 322 ter cod.pen. , per cui il sequestro preventivo avrebbe comunque dovuto mantenere efficacia. 2. I difensori dell'indagata presentavano memoria difensiva. 2.1 I difensori osservano che la misura cautelare reale era stato disposta nei confronti GA DI MA, ET SS, MA IS Di MA, MA CA DI MA e RA Di MA, e che il Tribunale di Termini Imerese aveva emesso singoli provvedimenti di annullamento, cui erano seguiti cinque distinti ricorsi da parte del Pubblico Ministero, identici tra loro, quattro dei quali erano stati dichiarati inammissibili dalla Seconda Sezione di questa Corte all'udienza del 9 settembre 2022 2.2 I difensori osservano che, come già rilevato dal Procuratore generale per gli altri quattro ricorsi, non sussisteva il potere di impugnazione anche in capo al Pubblico Ministero che ha chiesto la misura reale 2.2 I difensori eccepiscono l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso proposti. 1.2 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio dell'ordinanza impugnata. iA\1\9(\rV 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come già rilevato da questa stessa Sezione con quattro sentenze relative ai ricorsi proposti nei confronti dei coindagati, il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto. L'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelarì personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869- 01; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055- 01, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della recente modifica apportata dall'art. 1, comma 60, 4 legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne deriva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese non era legittimato a ricorrere avverso l'ordinanza del Tribunale dì Palermo La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 05/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente