Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., è subordinata (oltre che ad altri presupposti) all'urgenza dell'adempimento, la quale, atteso il richiamo al comma secondo dell'art. 715 cod. proc. pen., va misurata sul rischio di fuga, sussistendo il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il provvedimento di convalida, nel sottolineare l'impellente esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga dell'estradando, cittadino albanese in stato di clandestinità in Italia, avesse implicitamente valutato, in termini positivi, il requisito dell'urgenza richiesto per l'arresto da parte della p.g.)
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In materia di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio e dell'applicazione delle misure cautelari, è sufficiente una diffusione della ricerca a fini di arresto tramite i canali Interpol da parte dello Stato richiedente, purché recante l'indicazione del titolo di reato e del provvedimento restrittivo, unitamente alla sussistenza del pericolo di fuga. La valutazione della prescrizione del reato oggetto di diffusione Interpol non è consentita nella fase cautelare dell'arresto provvisorio, trattandosi di questione riservata al merito della domanda estradizionale formalmente proposta. Nel procedimento di estradizione, la diffusione Interpol costituisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2008, n. 25164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25164 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 553
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 039966/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ME, N. IL 19/11/1976;
avverso ORDINANZA del 06/11/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non sono comparsi i difensori.
FATTO E DIRITTO
Avverso il provvedimento 6/11/2007, col quale il Presidente della Corte d'Appello di Bologna convalidava l'arresto a fini estradizionali - eseguito dalla Polizia giudiziaria il giorno precedente - di CA Mevlan, colpito da mandato di cattura 18/9/2006 del Tribunale di Friburgo (Svizzera), perché indagato in ordine ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere e altro, ha proposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori, il predetto CA, lamentando la violazione degli art. 716 c.p.p., comma 1 e art. 715 c.p.p., comma 2, per non essere stata verificata la sussistenza del requisito dell'urgenza legittimante l'arresto da parte della Polizia giudiziaria. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Ed invero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della Polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 c.p.p., è subordinata (oltre che ad altri presupposi nella specie tutti ricorrenti e non contestati) all'urgenza dell'adempimento, la quale sostanzialmente atteso il richiamo dell'art. 715 c.p.p., comma 2, va misurata sul rischio di fuga, sussistendo il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata (Cass. sez. 6^ 21/10/2003 rv 228332). Il provvedimento impugnato nel sottolineare la particolare e impellente esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga del CA, cittadino albanese che trovasi da clandestino sul territorio italiano, ha implicitamente apprezzato e valutato in termini positivi, il requisito dell'urgenza richiesto per l'arresto da parte della Polizia giudiziaria.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi ecqua, di Euro 1.000,00.
Non comportano le presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa della ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008