Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/1988, n. 8265
CASS
Sentenza 23 maggio 1988

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La motivazione dell'assoluzione per insufficienza di prove è sindacabile in Sede di legittimità non sul piano della valutazione delle prove, ma sul piano formale della congruità e completezza della valutazione, che deve coprire tutta l'area degli elementi del giudizio, quanto alla correttezza della valutazione stessa, non difforme dall'obbiettiva consistenza delle prove, e quanto alla razionalità e coerenza di tale valutazione, che si ripercuote sugli essenziali requisiti della motivazione stessa.*

In tema di interruzione del nesso della continuazione, l'intenzione del reo di eseguire l'originario programma criminoso, che opera sul piano fenomenico ed è riconoscibile nelle azioni delittuose commesse, non può essere influenzato da un elemento del tutto formale, qual'è quello del passaggio in giudicato di una sentenza, che è indipendente dal comportamento del reo e, soprattutto, dalle caratterizzazioni soggettive delle azioni da lui poste in essere.*

Le dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" costituiscono un mezzo di prova, recepibile nel processo penale e che il giudice può e deve valutare nel procedimento di ricostruzione del fatto storico, nell'ambito del libero convincimento, a condizione, poiché questo non trasmodi in arbitrio, che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate. Tale controllo deve estrinsecarsi, sia in una penetrante analisi sull'autore delle dichiarazioni accusatorie e delle spinte psicologiche che lo hanno indotto alla collaborazione con gli inquirenti che nella valutazione intrinseca di tali dichiarazioni sotto il profilo della costanza, della coerenza e precisione in ordine ai riferimenti. Poiché su tali dichiarazioni possa fondarsi il convincimento del giudice è necessario, inoltre, che trovino precisi e puntuali riscontri esterni.*

Mancando di norma un atto costitutivo, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità criminose deve essere desunta da "facta concludentia", nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, qualora dalle modalità di esecuzione e da altri elementi possa rilevarsi l'esistenza del vincolo associativo. La necessità di ricorrere alle prove indirette non può però risolversi nell'accettazione di elementi di scarsa significatività o di una probatio incompleta, integrata da congetture ed affermazioni apodittiche.*

La fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 stesso codice, oltre che per il fine, comprensivo non solo della programmazione di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso. Questo si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice. ( V mass n 168299).*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis e 348 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 comma secondo della Costituzione (inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento) nella parte in cui non prevedono l'intervento del difensore negli interrogatori di imputati per reati connessi nei confronti dei quali l'atto acquista Rilevanza probatoria. Invero il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa non si estende e non coinvolge i coimputati sia nello stesso procedimento che in procedimenti separati in quanto il rapporto processuale, in relazione al quale và salvaguardato il diritto di difesa, inerisce al singolo imputato e non si estende anche ai coimputati, che non possono acquistare in quello specifico rapporto la qualità di parte.*

Dalla diversità delle condotte previste dall'art. 416 e dall'art. 416 bis cod. pen., che, sono distinte nella struttura e funzionalmente autonome, ne segue che, qualora il fatto (inteso nelle sue tre componenti: condotta, evento e nesso di causalità) sia inquadrabile nella previsione del reato di associazione per delinquere comune e presenti nel contempo le caratteristiche individualizzanti l'associazione di tipo mafioso, deve essere provato il protrarsi della condotta nel periodo di vigenza della legge n. 646 del 1982. Ne consegue che, qualora la prova sulla permanenza del vincolo associativo oltre la data del 29 settembre 1982 non è stata positivamente raggiunta, opera anche sul punto il principio del "favor rei" e deve ritenersi la sussistenza del reato meno grave, previsto dall'art. 416 cod. pen..*

L'assoluzione per insufficienza di prove è legittimata o da un'obiettiva incompletezza ed equivocità degli elementi di prova positivi acquisiti al processo, oppure da un contrasto di elementi positivi e negativi, in modo che quest'ultimi, pur senza escludere del tutto il contenuto e la valenza probatoria dei primi, ne sminuiscano il significato e Rilevanza, rendendoli inidonei ad un sicuro giudizio di responsabilità. Ove invece la prova sia del tutto carente deve farsi luogo all'assoluzione con formula liberatoria. Ciò trova il suo fondamento nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, consacrata nell'art. 27 della Costituzione e che costituisce un principio acquisito nel nostro ordinamento, da cui discende l'Onere per l'accusa di dare la prova certa non solo dell'esistenza del reato ma anche della responsabilità dell'imputato. ( V mass n 168777; ( V mass n 167449).*

L'art. 53 cod. proc. pen. riconosce alle parti private l'iniziativa della denuncia di conflitto di Competenza solo in caso di conflitto reale ed effettivo, al fine di provocare l'intervento della Corte di Cassazione per rimuovere una situazione di conflitto tra i giudici ed eliminare la conseguente situazione di stasi processuale. In caso di conflitto potenziale l'iniziativa delle parti ha la funzione di segnalare al giudice di merito l'opportunità o di adottare autonomamente i provvedimenti Atti ad eliminare il possibile conflitto senza richiedere l'intervento della suprema Corte o di denunciare il conflitto stesso. ( Conf mass n 166347).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/1988, n. 8265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8265
    Data del deposito : 23 maggio 1988

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