Sentenza 23 maggio 1988
Massime • 9
La motivazione dell'assoluzione per insufficienza di prove è sindacabile in Sede di legittimità non sul piano della valutazione delle prove, ma sul piano formale della congruità e completezza della valutazione, che deve coprire tutta l'area degli elementi del giudizio, quanto alla correttezza della valutazione stessa, non difforme dall'obbiettiva consistenza delle prove, e quanto alla razionalità e coerenza di tale valutazione, che si ripercuote sugli essenziali requisiti della motivazione stessa.*
In tema di interruzione del nesso della continuazione, l'intenzione del reo di eseguire l'originario programma criminoso, che opera sul piano fenomenico ed è riconoscibile nelle azioni delittuose commesse, non può essere influenzato da un elemento del tutto formale, qual'è quello del passaggio in giudicato di una sentenza, che è indipendente dal comportamento del reo e, soprattutto, dalle caratterizzazioni soggettive delle azioni da lui poste in essere.*
Le dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" costituiscono un mezzo di prova, recepibile nel processo penale e che il giudice può e deve valutare nel procedimento di ricostruzione del fatto storico, nell'ambito del libero convincimento, a condizione, poiché questo non trasmodi in arbitrio, che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate. Tale controllo deve estrinsecarsi, sia in una penetrante analisi sull'autore delle dichiarazioni accusatorie e delle spinte psicologiche che lo hanno indotto alla collaborazione con gli inquirenti che nella valutazione intrinseca di tali dichiarazioni sotto il profilo della costanza, della coerenza e precisione in ordine ai riferimenti. Poiché su tali dichiarazioni possa fondarsi il convincimento del giudice è necessario, inoltre, che trovino precisi e puntuali riscontri esterni.*
Mancando di norma un atto costitutivo, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità criminose deve essere desunta da "facta concludentia", nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, qualora dalle modalità di esecuzione e da altri elementi possa rilevarsi l'esistenza del vincolo associativo. La necessità di ricorrere alle prove indirette non può però risolversi nell'accettazione di elementi di scarsa significatività o di una probatio incompleta, integrata da congetture ed affermazioni apodittiche.*
La fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 stesso codice, oltre che per il fine, comprensivo non solo della programmazione di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso. Questo si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice. ( V mass n 168299).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis e 348 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 comma secondo della Costituzione (inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento) nella parte in cui non prevedono l'intervento del difensore negli interrogatori di imputati per reati connessi nei confronti dei quali l'atto acquista Rilevanza probatoria. Invero il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa non si estende e non coinvolge i coimputati sia nello stesso procedimento che in procedimenti separati in quanto il rapporto processuale, in relazione al quale và salvaguardato il diritto di difesa, inerisce al singolo imputato e non si estende anche ai coimputati, che non possono acquistare in quello specifico rapporto la qualità di parte.*
Dalla diversità delle condotte previste dall'art. 416 e dall'art. 416 bis cod. pen., che, sono distinte nella struttura e funzionalmente autonome, ne segue che, qualora il fatto (inteso nelle sue tre componenti: condotta, evento e nesso di causalità) sia inquadrabile nella previsione del reato di associazione per delinquere comune e presenti nel contempo le caratteristiche individualizzanti l'associazione di tipo mafioso, deve essere provato il protrarsi della condotta nel periodo di vigenza della legge n. 646 del 1982. Ne consegue che, qualora la prova sulla permanenza del vincolo associativo oltre la data del 29 settembre 1982 non è stata positivamente raggiunta, opera anche sul punto il principio del "favor rei" e deve ritenersi la sussistenza del reato meno grave, previsto dall'art. 416 cod. pen..*
L'assoluzione per insufficienza di prove è legittimata o da un'obiettiva incompletezza ed equivocità degli elementi di prova positivi acquisiti al processo, oppure da un contrasto di elementi positivi e negativi, in modo che quest'ultimi, pur senza escludere del tutto il contenuto e la valenza probatoria dei primi, ne sminuiscano il significato e Rilevanza, rendendoli inidonei ad un sicuro giudizio di responsabilità. Ove invece la prova sia del tutto carente deve farsi luogo all'assoluzione con formula liberatoria. Ciò trova il suo fondamento nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, consacrata nell'art. 27 della Costituzione e che costituisce un principio acquisito nel nostro ordinamento, da cui discende l'Onere per l'accusa di dare la prova certa non solo dell'esistenza del reato ma anche della responsabilità dell'imputato. ( V mass n 168777; ( V mass n 167449).*
L'art. 53 cod. proc. pen. riconosce alle parti private l'iniziativa della denuncia di conflitto di Competenza solo in caso di conflitto reale ed effettivo, al fine di provocare l'intervento della Corte di Cassazione per rimuovere una situazione di conflitto tra i giudici ed eliminare la conseguente situazione di stasi processuale. In caso di conflitto potenziale l'iniziativa delle parti ha la funzione di segnalare al giudice di merito l'opportunità o di adottare autonomamente i provvedimenti Atti ad eliminare il possibile conflitto senza richiedere l'intervento della suprema Corte o di denunciare il conflitto stesso. ( Conf mass n 166347).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/1988, n. 8265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8265 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE lePENALE SENTENZA
N. 1059 Composta dagli Ilmi Sigg.:
Dott. Corrado CARNEVALE
Presidente
PA NZ MOLINARI
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N. 1863/88 2. Giorgio BUOGO
AR GARAVELLI 3. >>
4. NZ TRICOMI
wie HI ha pronunciato la seguente
8223 SENTENZA
15 SET, 1989 sul ricorso proposto da ABBINANTE AN, n. a Marano il 30/10/53;
AVITABILE RA, n. a Torre Annunziata il 23/1/62; AN GI n. a
Marano il 22/6/51; DI VA EN, n. a Marano il 21/11/40; UV NG,
n. a Marano il 24/7/47; UV AN, n. a Marano il 19/4/45; IT
AR, n. a Napoli il 9/12/53; TT AN, n. a Napoli il 20/1/49;
ESPOSITO AO, n. a Napoli il 27/3/61; ZO NZ, n. a Napoli il
18/6/53; CA AL, n. a Napoli il 1°/9/48; AN NZ, nato a [...] il [...]; LL TI, n. a Giugliano il 3/8/39; UV RE,
n. a Marano 1' 1/1/31; PA ST, n. a Marano il 9/12/47, nonchè dal PROCURATORE GENERALE nei confronti di TO TO, CC NZ,
AI RA, CA TI, ET RE e PA ST.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale data 15 aprile 1987 al SIG. PA
1.1500077per diritti il 18 NOV 1992 IL CANCELLIEREANGECKIE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
: Mod 82 Ericouri
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Scopellit che ha concluso per l'inonime to de ric. all Pilll., del si SA, dil ET, ES e more;
all Я аши сила миша р мои over commesso of fatto for LC CU, CA, lozблісшю m o;
l'own. . .
Не хочено е албашо Миловића же fuit concernente il diniage dell'appli casione l'out. 81e.p. col cigetto degli alti. Udit difensor пречни 2Loan ON там
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* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento penale, che viene all'esame di questa Suprema
Corte in relazione ai ricorsi proposti dal Procuratore Genera=
le e dagli imputati in epigrafe indicati, nella sua attuale consistenza deriva dall'ordinanza, in data 6/11/1984, del Giudi-
ce Istruttore di Napoli, che dispose la separazione in sei di=
stinti ed autonomi procedimenti dall'unitario giudizio, che ave⇒
va trovato origine nelle dichiarazioni inizialmente rese nel luglio del 1983 da UR LL e AN TO, rispet'
tivamente detenuti nelle case di reclusione di Volterra ed Ur=
bino, i quali avevano fornito notizie sull'organizzazione de=
nominata "nuova famiglia" od "onorata società napoletana".
A tali dichiarazioni, dopo poco tempo, si erano aggiunte quel'
le di D'AM PA e IC GI, che avevano riferito sia sulla contrapposta organizzazione, denominata "nuova camorra organizzata", facente capo a LE TO, che sull' "onora+
ta fratellanza napoletana".
Le indagini espletate dalla polizia a seguito di tali dichiara zioni, erano riassunte nel rapporto 6/3/1983 della Squadra Mo=
bile della Questura di Napoli.
Da tale rapporto e dalle dichiarazioni anzidette, il Giudice
Istruttore del Tribunale di Napoli aveva rilevato come la"nuo=
va famiglia" non costituisse una struttura monolitica, ma piut'
tosto una"federazione di bande diverse", per cui dispose, con il citato provvedimento, la separazione dei giudizi per "famiglie" o "clan".
L'istruttoria proseguiva con l'acquisizione, a norma dell'art. 165/bis C.P.P., di copie di dichiarazioni, rese ad altre auto=
rità giudiziarie. come imputati in procedimenti connessi, da
NC AR, DE ON CH, NA RA e S'
IN AR, nonchè documenti, informazioni di polizia e le di=
chiarazioni, rese a quest'ultima, da CO PA.
Tra i rapporti aveva particolare rilevanza quello relativo al'
le indagini, che avevano portato all'arresto di ET IE
lo ed alla denunzia di Di AI EN, ZO NZ, Bo=
netti AN ed altri.
L'istruttoria si concludeva con l'ordinanza 29/3/1985, con la quale disponeva il rinvio a giudizio degli imputati, tra cui
_gli odierni ricorrenti, per rispondere del reato di associazio=
ne di tipo mafioso.
Per quanto qui concerne con sentenza in data 20/3/1986, il Tri=
..
.
bunale di Napoli condannava a pene, ritenute di giustizia, per il reato loro ascritto ET RE, ET NG, Nu=
voletta AN, CC GI, CA TI, BB
AN, TO TO, IT RA, CC NZ.
EL AR, PA ST, Di AI EN, mentre assolveva con formula dubitativa ET AN, ZO N'
-cenzo, ES AO, OS AL.
La Corte d'appello, investita del giudizio dai gravami proposti sia dal P.M. che dagli imputati suindicați, accoglieva la richie= sta di assoluzione di AI RA, CC NZ, IC
EL TI e PA ST, che pronunziava con for=
mula dubitativa;
accoglieva altresì la richiesta subordinata di riduzione della pena nei confronti di tutti gli imputati con'
dannati; nei confronti del TE anche quella di applicazio=
ne della continuazione con precedente sentenza di condanna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pro=
curatore Generale nei confronti di TO TO, CC
NZ AI RA, CA TI, ET LO. '
PA ST, rinunziando successivamente al grava=. renzo,
me. Hanno proposto ricorso anche gli imputati Di AI, ET,
ES e OS, non seguito però da rituale presentazione dei motivi;
hanno altresì proposto ricorso, denunziando la violazio=
ne dell'art 479 C.P. in relazione alla pronunziata assoluzione per insufficienza di prove, CC NZ, CA, Cozzo=
lino e PA. Gli altri ricorrenti hanno denunziato il difet'
to di motivazione in punto di affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 416/bis C.P.; sono stati proposti anche motivi subordinati attinenti alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (BB, ET NG), alla mancata applicazione della continuazione con precedenti sentenze di con'
danna (ET AN e ET RE), alle ritenute -
aggravati speciali. ET NG e ET RE hanno dedotto anche nullità procedurali ed il secondo ha sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 348/bis e 304/bis C.P.P. in relazione al 2° comma dell'art. 24 della Costituzione
nella parte in cui non prevedono l'intervento della difesa ne=
gli interrogatori di imputati per reati connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale
avendovi espressamente rinun lato. Vanno del pari dichiarati i=
nammissibili i ricorsi proposti da Di AI EN, BO Anto=
nino, ES AO e OS AL, non avendo costoro presenta=
to i relativi motivi. Va ugualmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CC NZ, i cui motivi, comuni con
CC GI, sono privi di specificità. Infatti attengono so stanzialmente a quest'ultimo e si diffondono a censurare la sen tenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità
di detto ricorrente. Non vi è un solo accenno alla specifica po=
sizione di CC NZ, assolto con formula dubitativa,
e l'unica frase che a lui si riferisce si limita ad affermare,
in modo apodittico, che "l'attento ed obbiettivo esame dei dati processuali non potrà che condurre ad una sentenza assolutoria con formula piena per CC NZ e. 11 Non ha assolto quindi detto ricorrente all'onere di addurre le specifiche ra=
gioni di censura, carenza che non consente l'esercizio del pote=
re di controllo sul capo della decisione impugnata che lo concer=
ne.
I detti imputati ricorrenti, a norma dell'art. 549 C.P.P., van'
no condannati in solido alle spese di questo grado del procedi= mento e ciascuno alla sanzione pecuniaria prevista.
Ha carattere preliminare l'eccezione di incostituzionalità sol'
levata da ET RE.
Assume il difensore di detto ricorrente che, mentre la segretez=
za e la mancata presenza del difensore nell'acquisizione della prova testimoniale trova un correttivo nel regime delle lettu=
re vietate, tale disciplina non è applicabile all'interrogato=
rio libero di imputati in procedimenti per reati connessi, per cui la mancata previsione dell'art 304/bis C.P.P. dell'interven'
to del difensore dell'imputato, nei confronti del quale l'atto acquista rilevanza probatoria, si pone in contrasto con il prin-
cipio dall'art 24 comma 2° della Costituzione (inviolabilità
della difesa in ogni stato e grado dl procedimento).
L'eccezione, anche se presenta il requisito della rilevanza nel presente procedimento, è però manifestamente infondata.
Invero il principio suindicato, cioè l'inviolabilità del dirit'
to di difesa dell'imputato, non si estende e non coinvolge i coimputati sia nello stesso procedimento che in procedimenti separati in quanto il rapporto processuale, in relazione al vquale va salvaguardato il diritto di difesa, inerisce al singolo imputato e non si estende anche ai coimputati, che non possono acquistare in quello specifico rapporto la qualità di parte.
✓ Non è configurabile quindi alcun contrasto con i principi costi=
tuzionali.
Per altro l'interrogatorio libero di imputati in procedimenti per reati connessi è un'istituto processuale a natura mista in quanto si pone tra l'esame testimoniale, senza essere assistito dell'affidabilità propria di tale mezzo di prova, cui somiglia quanto al contenuto e modi di convocazione, e l'interrogatorio,
da cui ripete le garenzie formali della presenza del difensore di colui che rende le dichiarazioni, e che trova una propria autonoma collocazione nella struttura del processo ed in tema di valenza probatoria. Ne segue, come necessario corollario, il superamento delle que=
stioni di validità ed ammissibilità di siffatte dichiarazioni,
dedotta da ET RE con particolare riferimento alle dichiarazioni di CO PA, che si assumono rese senza la presenza del difensore di costui, poichè l'eventuale invali=
dità si riflette esclusivamente nel rapporto processuale rela=
tivo a tale imputato.
La probblematica attiene semmai alla valutazione di siffatte dichiarazioni ed alla loro attendibilità, che -in ogni caso-
deve costituire oggetto di penetrante analisi da parte del giu=
dice di merito.
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-
esquiveris conconfiantermente ll
Possono riunirs i ricorsi proposti dagli imputati CA
VI VE TI, PA ST e IN IR fondandosi sulla
- medesima censura di contraddittorietà tra la motivazione e la formula assolutoria adottata e l'inesatta applicazione dell'art. 479 C.P.P.
I ricorsi sono fondati.
Invero l'assoluzione per insufficienza di prove è legittimata o da un'obbiettiva incompletezza ed equivocità degli elementi di prova positivi acquisiti al processo, oppure da un contrasto di elementi positivi e negativi, in modo che quest'ultimi, pur
senza escludere del tutto il contenuto e la valenza probatoria dei primi, ne sminuiscano il significato e rilevanza, rendendo=
li inidonei ad un sicuro giudizio di responsabilità.
Ove la prova sia del tutto carente deve farsi luogo all'assolu=
zione con formula liberatoria. Ciò trova il suo fondamento nel'
la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, consacrata nel'
l'art 27 della Costituzione e che costituisce un principio acqui=
sito nel nostro ordinamento, da cui discende l'onere s a pro-
a per l'accusa di dare la prova certa non solo dell'esistenza del reato ma anche della responsabilità dell'imputato.
La motivazione dell'assoluzione per insufficienza di prove è
sindacabile in sede di legittimità non sul piano della valuta=
zione delle prove, ma sul piano formale della congruità e com=
pletezza della valutazione, che deve coprire tutta l'area degli elementi del giudizio, quanto alla correttezza della valutazione stessa, non difforme dall'obbiettiva consistenza delle prove,
e quanto alla razionalità e coerenza di tale valutazione, che si ripercuote sugli essenziali requisiti della motivazione stes'
sa.
Orbene nella specie nei confronti del CA, la Corte di merito ha condotto una penetrante indagine sulle dichiarazioni di UR LL e AN TO, desumendone la inattendi=
bilità e l'erroneità dei riferimenti all'odierno ricorrente. La stessa Corte di merito ha escluso la poi la valenza probato=
ria dei vaglia, ricevuti in carcere dal CA, inviati da persona rimasta non identificata e la corrispondenza con conde=
tenuti, ritenuti camorristi, sottolineandone l'equivocità e l'ini=
doneità a confermare le affermazioni accusatorie, che per altro avevano ricevute precise smentite..
Nei confronti del PA i giudici di merito sottolineano co-
me le dichiarazioni dello AN, che accusa "un tal PA"
dell'omicidio Chianese-Iacolare, è estremamente generica, tanto che inizialmente era stato individuata altra persona con lo stesso cognome, nonchè le palesi contraddizioni del D'AM,
per escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese nei con-
fronti del PA. Rilevano poi l'irrilevanza, a fini proba-
Costur tori, del vaglia inviato al palumbo da tale Del Core Armando,
essendo stato que prosciolto dell'accusa di partecipazione
all'associazione camorristica, nonchè del possesso del latitan'
te ET NG di una patente di guida falsa, che riporta=
va le genralità dell'odierno ricorrente, in quanto l'originale di tale documento era stato sempre in possesso del PA.
Quanto a ZO NZ la Corte di merito ha affermato che l'unico elemento a suo carico, costituito dalle telefonate,
intercorse con ET PA ed AN, in cui si parla della soc. "International export", di cui il ZO era so=
cio assieme ai ET, e del commercio di orologi, di cui la società si occupava. Si da atto in sentenza che nessun ille- cito collegamento è emerso, nè alcun atto di intimidazione mafio=
sa per l'imposizione della propria merce sul mercato.
Alla stregua dei principi sopra esposti e della valutazione del'
la prova dei giudici di merito per ciascun imputato indicata,
fondate sono le censure dei ricorrenti. Infatti la formula as'
solutoria "per insufficinenza di prove" non è stata correlata ad una situazione probatoria in cui prove di reità e di innocen'
za si equivalgono in modo da generare un'insuperabile incertez =
za della responsabilità o su prove di colpevolezza imperfette ai fini di determinare il sicuro convincimento del giudice del½
T
la colpevolezza, ma ad un quadro di assoluta carenza probatoria.
Vi è poi contraddizione logica tra la motivazione, che esclude qualsiasiasi valenza probatoria delle prove, addotte dall'accu=
sa, ed il dispositivo. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata nei punti con'
cernenti la formula assolutoria adottata nei confronti dei det ti ricorrenti. Non è necessario il rinvio al giudice di merito in quanto il giudizio rescindente scaturisce dalla stessa valu tazione delle prove della Corte di merito%3B sarebbe del tutto suprafluo il rinvio per la sola sostituzione della formula adot-
tata con altra conforme a legge, potendo provvedere a tale in'|
combenza direttamente questa Corte in virtù del potere discre=
zionale conferito dall'art. 53 n° 9 C.P.P. A tal proposito la la formula da adottare è quella del'insussistenza del fatto contestato, mancando a prova dell'esistenza della condotta at' tribuita agli imputati.
Nell'ordine logico dell'esame dei motivi di ricorso carattere pregiudiziale hanno i motivi, relativi a dedotte nullità attinen'
ti alla fase dell'appello, proposti rispettivamente da ET
NG e ET RE, che, se accolti, determinerebbero
la rescissione del procedimento davanti al giudice di merito e quindi il superamento, nei confronti di detti imputati, degli altri motivi di ricorso.
Deduce ET NG la nullità della sentenza impugnata per la violazione del diritto di difesa, sancito dall'art 185 n° 3
C.P.P. in relazione all'art. 410 C.P.P. per essere stata omessa la notifica ex art. 173 C.P.P. all'imputato latitante dell'av=
viso di rinvio e di rifissazione de huovo udienza per la cele=
brazione del dibattimento.
Il motivo, così formulato, è destituito di fondamento essendo errati i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda.
Infatti l'avviso, indicato nell'art 410 C.P.P., va notificato.
al difensore e non all'imputato, attenendo alla difesa di co-
stui in giudizio. Nè vi può essere violazione del diritto di di=
fesa neppure sotto questo profilo in quanto all'udienza del que 13/2/1987 il dibattimento fu rinviato all udienza del 19/1/1987:
per lo sciopero degli avvocati, che erano tutti rappresentati dall'Avv. Giovanbattista Saitto, che si rese edotto del rinvio a nome dei legali rappresentati. Analogo-provvedimento fu adot'
tato all'udienza del 19/1/1987 con rinvio a quella del 25/1/1987. Nessuna violazione quindi del diritto di difesa vi è stata.
Ugualmente destituito di fondamento è il motivo aggiunto, con il quale ET RE denunzia l'invalidità della sentenza conseguente all'omessa sospensione del del dibattimento a segui=
to della denunzia di conflitto positivo di competenza, rilevan'
do che il provvedimento con il quale la Corte di merito aveva disposto la prosecuzione del dibattimento, omettendo la trasmis sione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rientrava nella categoria dei provvedimenti abnor=
mi.
Invero l'art 53 C.P.P. riconosce alle parti private l'iniziati=
va della denuncia solo in caso di conflitto reale ed effettivo,
al fine di provocare l'intervento di questa Corte per rimuovere.
una situazione di conflitto tra i giudici ed eliminare la con'
seguente situazione di stasi processuale. In caso di conflitto potenziale l'inziativa delle parti ha la funzione di segnalare al giudice di merito l'opportunità o di adottare autonomamente i provvedimenti atti ad eliminare il possibile conflitto senza richiedere l'intervento della Suprema Corte o di denunciare il conflitto stesso (vedi in tal senso Sez. Un. 26.10.1984 ric Maz=
zeo)...
Nel caso in esame non vi è una coesistenza di volontà contrastan'
ti tra i giudici di merito di Napoli e Palermo%; corretto è poi il rilievo del Tribunale di Napoli, espresso nell'ordinanza
15/11/1985, sulla sostanziale diversità tra le imputazioni mos'
se al ET RE nei due procedimenti, trattandosi di associazioni di tipo mafioso non coincidenti sotto il profilo del luogo e del tempo dei commessi delitti.
Per altro la Corte di merito ha correttamente rilevato l'impos'
sibilità di procedere alla riunione dei due procedimenti penden'
ti in fasi diverse.
-
I primi tre motivi di ricorso di ET RE possono esse=
re ridotti ad unità essendo esclusivamente attinenti al difetto di motivazione e violazione di legge della sentenza impugnata in punto di qualificazione del reato associativo e di conseguente affermazione di responsabilità sia sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art 416/bis C.P. che dell'insufficienza della motivazione in punto di valutazione delle prove della sussistenza di tale reato.
Sostanzialmente analoghi sono i motivi di ricorso di BB
AN, IT RA, CC GI ed il secondo moti-
vo del gravame di ET NG, per cui possono essere esa=
minati congiuntamente.
Tali motivi sono sostanzialmente fondati.
La Corte di merito, nelle sue premesse, afferma principi giuri=
dici corretti, seppure non sempre fondati su perspicue argomenta-
zioni, cui però non segue un'esatta applicazione.
Invero è corretto il principio che la consumazione del reato si protrae per lo spazio temporale in cui sussiste la cosciente vo=
lontà dell'agente di proseguire nella condotta illecita, per cui,
nel caso di successione di leggi più severe, qualora la perma= nenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione in quanto, sotto il suo imperio, il reato è stato consumato con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi (vedi in tal senso la sent. 7.
ott. 1987 n° 2178 ric, Liccardo).
Ovviamente, se la permanenza è cessata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, questa non può trovare applicazione,
tranne il caso che sia più favorevole al reo in virtù del prin opio sancito dal comma 3° dell'art. 2 C.P.
E' corretta anche l'ulteriore proposizione della Corte di meri=
to circa la diversità strutturale ed ontologica del reato di associazione di tipo mafioso, introdotto dalla legge 13.9.1982
n° 646, rispetto all'associazione per delinquere, diversità già
evidenziata ed approfondita sia in dottrina che in giurispruden'
za, per cui è sufficiente solo qualche breve cenno.
distingue La prima fattispecie di reato si caratterizza dalla seconda,
oltre che per il fine, comprensivo non solo dalla programmazio=
ne di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inqua=
drabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso.
Questo si connota, dal lato attivo nell'utilizzazione da par= '
te degli associati della forza intimidatrice nascente dal vin'
colo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di as'
soggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la con'
seguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice.
La motivazione della sentenza impugnata diventa però carente e congetturale in punto di accertamento del reato associativo di cui all'art. 416/bis C.P.
Invero la Corte di merito, affrontando la problematica posta dai motivi d'appello sull'esistenza o meno dell'associazione nota come "clan ET" e della sua qualificazione di "tipo camor=
ristico", si limita ad un generico ed irrilevante accenno alla
_storia della criminalità organizzata in Campania, con particola=
re riferimento al sorgere ed alla strutturazione dell'organizza=
-zione denominata "nuova famiglia" come aggregato di bande diver=
se, indicando tra queste quella in esame.
Quanto agli specifici elementi di prova della sussistenza del reato di cui all'art 416/bis C.P. a carico degli odierni ricor=.
renti, la Corte di merito si è limitata alla mera enunciazione.
_di presunte risultanze, costituite dai vari rapporti della poli=
-zia, omettendo però sia di indicarli specificatamente sia di in'
dividuare la consistenza e validità delle fonti su cui si fonda=...
vano tali notizie;
dalla generica affermazione del D'AM e di altri cosidetti "pentiti", secondo cui"i ET controllavano la zona di Marano, dove nulla accadeva senza il loro consenso"
priva di specificità; dalla collocazione degli imputati in setto=
ri delle varie carceri, riservati a presunti aderenti all'orga=
nizzazione nota come "nuova famiglia"; dalle notizie richieste al TE circa gli schieramenti camorristici nelle varie car- ceri.
Ora è ben vero che mancando di norma un atto costitutivo, la.
prova dell'esistenza di un'associazione con finalità criminose deve essere desunta da "facta concludentia", nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati ed effettivamente realiz=
zati, qualora dalle modalità di esecuzione e da altri elementi possa rilevarsi l'esistenza del vincolo associativo. La necessi=
tà di ricorrere alle prove indirette non può però risolversi nell'accettazione di elementi di scarsa significatività o di una probatio incompleta, integrata da congetture ed affermazio=
ni apodittiche.
Nella specie la Corte di merito non solo non ha condotto alcuna analisi sull'affidabilità esignificatività degli elementi di…..
presunta prova indicati, ma ha anche omesso di coordinarli logi=
camente onde- pervenire, con corretta motivazione sul piano lo=
gico e giuridico, ad un giudizio di certezza sull'esistenza del'
l'associazione contestata agli imputati con le caratteristiche -
e requisiti di cui all'art. 416/bis C.P.
Manca poi qualsiasi accertamento circa il protrarsi dell'atti=
vità associativa in periodo successivo all'entrata in vigore-
della legge 13.9.1982 n° 646.
Invero dalla diversità delle condotte previste dall'art. 416
e dall'art. 416/bis C.P., che, come si è detto, sono distinte nella struttura e funzionalmente autonome, ne segue che, qualo=
ra il fatto (inteso nelle sue tre componenti: condotta, evento e nesso di causalità) sia inquadrabile nella previsione del rea= to di associazione per delinquere comune e presenti nel contempo le caratteristiche individualizzanti l'associazione di tipo ma=
fioso, deve essere provato il protrarsi della condotta nel perio=
do di vigenza della citata legge n° 646 del 1982. E' pertanto erronea la tesi prospettata dalla Corte di merito,
secondo cui ricade sull'imputato o comunque deve risultare, dagli atti il recesso dall'associazione prima di tale termine (vedi ad esempio la motivazione riguardante CC GI), essendo contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuri- la prov. das for the dico, secondo cui spetta all'accusa su cui si fonda la contesta=
117 zione dell'agenda, tra i quali rientra la determinazione dell'epo=
ca in cui il fatto illecito viene consumato. Ne consegue che,
qualora la prova sulla permanenza del vincolo associativo oltre:
la data del 29/8/1982 non è stata positivamente raggiunta, ope=
ra anche sul punto il principio del favor rei e si deve ritene=
rela sussistenza del fato meno grave, previsto dall'art. 416 C.P.
A tal fine deve essere tenuto presente che la partecipazione al reato associativo resta pur sempre un reato monosoggettivo e quindi deve tenersi conto anche della personale posizione del singolo imputato, che è autonoma rispetto alle vicende dell'as'
sociazione, potendo questa continuare ad esistere anche dopo la cessazione della partecipazione delle singole persone.
Non avendo la Corte di merito ottemperato a tali principi ne segue la rescissione della sentenza impugnata in punto di quali=
ficazione del reato associativo, ☑Ke, per effetto estensivo di di cui all'art. 203 C.P.P., oltrecchè nei confronti di Nuvolet
ta RE, BB, IT, CC e ET NG, anch nei confronti ✓ dei ricorrenti ET AN, che non ha dedotto tale specifico motivo, e di TE AR, i cui motivi si sostanziano in generiche censure che investono super-
ficial inte la sentenza. Invero, essendo stata affermata la re=
sponsabilità ✓✓ del ET AN e del IT, in ca=
so di giudizio della Corte di rinvio difforme da quello della sentenza rescissa, si avrebbe una contradittorietà di giudicati evento che la citata disposizione dell'art 203 C.P.P. è finaliz=
zata ad evitare.
L'annullamento della sentenza impugnata in punto di qualifica=
zione del reato associativo travolge necessariamente anche il capo della sentenza attinente alle ritenute aggravanti special dell'essere l'associazione armata e, limitatamente-al-ET
RE, dell'essere il promotore, organizzatore e dirigente di detta associazione, connesse alla qualificazione di tipo ma fioso ed al reato di cui all'art. 416/bis C.P.-
Resta quindi superata la doglianza specifica, proposta da Nuvo-
letta RE nei motivi aggiunti, sostanzialmente fondata in quanto motivazione della Corte di merito è sul punto carente.
Infatti è apodittica l'affermazione del possesso di armi, sulla base dell'unico riferimento al porto di un'arma comune da sparo da parte di CC GI, risalente al 1981, e quindi antece=
dente alla legge n° 646 del 1982, che ha introdotto l'aggravante in questione. Del pari carente è la motivazione in punto della ritenuta aggravante di cui all'art 416/bis 2° comma C.P., fonda=
ta su argomentazioni meramente congetturali.
I motivi dei ricorsi proposti dall'BB, dall'IT,
dal CC GI e da ET NG, che censurano la sen'--
tenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità
sotto il diverso profilo della ritenuta individuale partecipazio=
-ne all'associazione criminosa, possono essere esaminati congiun'
'tamente essendo sostanzialmente unica, pur nella diversità delle singole posizioni, la doglianza del difetto di motivazione della sentenza e di contradittorietà con gli stessi principi, enuncia=
ti dalla Corte di merito in premessa.
I detti motivi di ricorso sono fondati in quanto i giudici del merito, pur avendo avvertito l'esigenza di valutare con partico=
lare rigore le accuse proveninati dai cosidetti "pentiti", tradu=
-cendole in corrette affermazioni, non ha poi fatto esatta appli=
cazione di tale principio. -
Tali dichiarazioni invero costituiscono un mezzo di prova, rece=
-pibile nel processo penale e che il giudice può e deve valutare -
nel procedimento di ricostruzione del fatto storico, nell'ambito del libero convincimento, a condizione, acchè questo non trasmo=
di in arbitrio, che le proposizioni accusatorie siano controlla=
bili e controllate. Tale controllo deve estrinsecarsi, secondo i principi informatori ripetutamente dettati da questa Corte, sia in una penetrante analisi sull'autore delle dichiarazioni accusa= torie e delle spinte psicologiche che lo hanno indotto alla col'
laborazione con gli inquirenti che nella valutazione intrinse=
ca di tali dichiarazioni sotto il profilo della costanza, del'
la coerenza e precisione in ordine ai riferimenti.
Acchè su tali dichiarazioni possa fondarsi il convincimento del giudice -è necessario poi che trovino precisie puntuali riscon'
tri esterni.
Quanto all'Abbiante la Corte di merito ha indicato, come elemen'
ti a suo carico, le dichiarazioni "de relato" del D'AM, re=:
میر سے lative a notizie apprese da tale OC NZ," the riferiments will. Zonne
4 sulla confidenza, ricevuta dallo stesso BB, di esse ab ove to e h re un'associato alla "nuova famiglia" mentre erano detenuti in' C
sieme nel carcere di Frosinone. Come elemento di riscontro vie=
ne indicata la ricezione di un vaglia di £ 200.000 il 12.3.82,
inviatogli in carcer? da persona rimasta non identificata.
E' fondata quindi al censura del ricorrente essendo carente la motivazione sia in punto di analisi dell'attendibilità intrin'
seca dello AN (quanto al D'AM la stessa Corte di meri=
to ne esclude la rilevanza trattandosi di dichiarazioni"de rela=...
to" che nell'individuazione dei riscontri esterni, carenza che
'si riflette sull'iter logico attraverso cui i giudici del merit to sono pervenuti all'impugna decisione.
Analogo vizio presenta la motivazione relativa all'IT.
L'affermazione di responsabilità si fonda infatti esclusivamen'
te sulle dichiarazioni di IC GI e del D'AM, che rife= riscono "de relato" sul passaggio dell'IT alla "nuova famiglia" e sulla generica affermazione dello AN circa una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti all'in'
terno della Casa crcondariale di Napoli in collaborazione con il fratello IC excan concorso di certo TA LE,
_senza alcun riferimento specifico che potesse consentire un qual'
che controllo,nè risulta dalla motivazione che, su tale denunzia,
sia stata mai formulata alcuna imputazione. Per altro si tratta di condotte non riferibili esclusivamente alla partecipazione.
• ad una qualsiasi associazione criminosa. La Corte di merito ha omesso qualsiasi indagine in punto di attendibilità delle accuse e sostalzialmente omesso i riscontri esterni, individuandoli in alcuni vaglia inviati all'IT, mentre era detenuto, da per=
sone non coinvolte nel presente procedimento e nella dedicą,
scritta sul retro di una foto inviatagli da un detenuto sicilia=
no, contenente asserite espressioni di"fraternità mafiosa".
Ne risulta viziato il ragionamento logico con cui la Corte di merito perviene all'impugnata decisione, che appare congetturale e superficiale.
A carico di CC GI sono addotti le indicazioni del UR
e del D'AM di costui come autista di ET NI e come elementi di riscontro il sequestro di un'arma comune da sparo nel 1981, alcuni vaglia ricevuti fino al febbraio 1982,
اساز mentre si trovava detenuto per favoreggiamento del ET NI, ed in alcuni colloqui, autorizzati, con i fratelli Nu=
voletta NG, AN e IR.
E' carente al motivazione della sentenza impugnata nel punto.
in cui desume da tali elementi, equivoci e scarsamente signifi=
icativi, la partecipazione all'associazione con evidente salto logico e con affermazioni congetturali, pervenendo poi ad affer=
mare erroneamente la presunzione del protrarsi della ritenuta partecipazione all'associazione criminosa anche sotto il perio=
do di applicazione della legge n° 646 del 1982 in assenza di prova del contrario,
Superficiale e priva dei necessari approfondimenti è l'esame della posizione specifica di ET NGin relazione alla sua partecipazione all'associazione in questione. Invero, secon'
do la motivazione della sentenza impugnata, le risultanze a ca=
rico di detto imputato sono costituite dalle dichiarazioni "de relato" dello AN, dalle dichiarazioni del D'AM circa la ricezione da costui di una somma per aiutare certo MO AN
tonino, sulle generiche affermazioni sul controllo esercitato
"dai ET" sullo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Marano, mancanti del requisito della specificità, sulla presunzione che tale "NGtto", che figura mittente di alcuni vaglia spediti in carcere a CC GI, si identifichi nel
ET NG, senza alcuna indicazione dei motivi di tale convinzione, ed in alcune telefonate intercettate relative a conversazioni con il fratello AN dei quali, senza alcuna indicazione del contenuto e, senza motivazione, si esclude la riferibilità al commercio di orologi od ad altri rapporti di natura familiare (compresa la telefonata in data 22/5/1982 con la quale comunicava al fratello AN l'avvenuto arresto di
ET NI).
E' congetturale quindi il giudizio di certezza del fatto ignoto desumendolo da tale risultanze, incomplete nella loro esposizio=
ne, per cui non è possibile seguire l'iter logico, attraverso
- cui, la Corte merito è pervenuta al convincimento della respon'
sabilità dell'imputato. Nè tale carenza può essere superata dal richiamo alla chiamata di correo di CO PA, fatta in dichiarazioni rese ad ufficiali di P.G., trattandosi di elemento indiziario privo di conferma in successivi interrogatori resi al magistrato e privo in ogni caso di qualsiasi riscontro, tan'
to più che nei motivi di ricorso è stata evidenziata la possi=
bilità di un'erronea indicazione di questo imputato, confuso con il cugino avente lo stesso nome.
Nell'accoglimento dei motivi di ricorso in punto di partecipa=
zione all'associazione, restano assorbiti quelli attinenti il difetto di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti
...
generiche, proposti dall'BB e dal ET NG.
Vanno altresì accolti il motivo unico di ricorso di ET
AN ed il secondo dei motivi aggiunti di ET OR,
relativi alla mancata applicazione della continuazione con rea=
ti per i quali la condanna è divenuta definitiva. In particola= re ET AN denunzia la contradittorietà del rigetto della richiesta da lui avanzata con l'accoglimento dell'analoga richiesta di ET NI. ET RE denunzia la violazione dell'art 81 cpv C.P. in relazione ai limiti di appli=
cazione, posti dalla Corte d'appello, non corrispondenti a quel'
li normativi.
I ricorsi sono fondati.
Invero la Corte di merito ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione sul presupposto che la per=
manenza nel reato associativo si era protratta dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai reati per i quali si chiedeva la continuazione.
A parte la carenza dell'accertamento circa il momento della ces'
sazione della permanenza nel reato associativo, è errato il prin'
cipio giuridico espresso dalla Corte d'appello di Napoli.
Infatti, in tema di interruzione del nesso della continuazione,
l'intenzione del reo di eseguire l'originario programma crimi=
noso,che opera sul piano fenomenico ed è riconoscibile nelle azioni delittuose commesse, non può essere influenzato da un elemento del tutto formale, qual è quello del passaggio in giu=
dicato di una sentenza, che è indipendente dal comportamento del reo e, sopratutto, dalle caratterizzazioni soggettive dalle azioni da lui poste in essere, tanto più che non è rara l'eve=
nienza che tale evento formale non sia neppure da lui conosciu=
to..... Il richiamo della Corte di merito all'istituto della recidiva,
che può trovare applicazione per i fatti commessi dopo il pas'
saggio in giudicato della sentenza, è irrilevante ed impropio.
Infatti il riconoscimento della recidiva e la conseguente appli=
cabilità dell'aumento di pena per il reato successivamente com=
messo, non è di ostacolo, ove si accerti la permanenza nell'iden'
tico disegno criminoso, al contestuale riconoscimento della con'
tinuazione in quanto i due istituti dispiegano i loro effetti in ambiti diversi e tra loro non incompatibili (in tal senso.
è la più recente giurisprudenza . IV, 22.7.1985, ch. Jesus Sez.
.6^ 22.11.1985 ric. Gatti, Sez. 1^ 20.1.1986 ric Fenzi, Sez. 1^
16.6.1986 ric. Clemente, Sez. 3^ 26.1.1987 ric. Brisuglia).
Va pertanto la sentenza impugnata annullata nei punti suindica=
ti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Il giudice di rinvio procederàcon più approfondita e rigorosa indagine ad un nuovo giudizio sulla qualificazione del reato as'
sociativo, sia sotto il profilo dell'accertamento degli elementi costitutivi e caratterizzanti il reato di cui all'art 416/bis
C.P., che di quello temporale in relazione all'entrata in vigore della legge 13.9.1982 n° 646. In caso di esito positivo dell'ac'
certamento sulla sussistenza del reato di cui all'art 416/bis stali ra
C.P., accerterà, rispetto aixяingøki ai singoli ricorrenti in relazione ai quali è pronunziata la rescissione della sentenza,
se la loro partecipazione all'associazione si è protratta sotto la vigenza della detta legge n° 646 del 1982. Prenderà poi in Prenderà infine in esame gli altri punti oggetto di rescissione,
tenedo conto nella decisione dei principi sopra formulati.
P. Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli artt. 201, 203, 524, 537, 539, 543 e 549 C.P.P.
dichiara inammissibili il ricorso del Procuratore Generale e quello del Di AI, del ET, dell'ES e di CC
NZ e condanna i predetti imputati ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versa=
mento della somma di £ 200.000. in favore della Cassa delle am mende;
dichiara manifestamente infondata la questione di legite timità costituzionale proposta da ET RE;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA
TI, di PA ST e di ZO NZ nel punt
-to concernente la formula assolutoria dubitativa, che sostituic see con quella dell'assoluzione perchè il fatto non sussiste;
annulla la stessa sentenza nei confronti di BB AN,
IT RA, CC GI, ET NG, Nuvolett
ta RE e, per l'effetto estensivo, nei confronti di Nuvolet-
ta AN e TE AR sul punto concernente la quali-
ficazione giuridica del reato associativo e la sussistenza del le circostanze aggrvanti speciali, nonchè nei confronti dels
I'BB, anche nel punto concernente la prova della parte=)
cipazione all'associazione, dichiarando assorbito il motivo re lativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ت نے
nei confronti dell'IT, del CC e del ET AN
EL anche nel punto concernente la prova della partecipazione all'associazione, dichiarando assorbito il motivo del ET
NG relativo al diniego delle circostanze attenuanti generi-
che e rigettando l'altro motivo dello stesso ET;
nei con'
fronti di ET AN e ET RE anche nel punto.
concernente l'esclusione della continuazione con il reato pre=
[cedentemente giudicato, rigettando nel resto il ricorso del Nu=
voletta RE.
*
Rinvia per nuovo giudizio sui punti suindicationei confronti degli imputati anzidetti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 23 maggio 1988.
Il Presidente...
Il Consigliere est.
DEPOSITATA X-GARCELLIERE IN CANCELLERIA De Cato Maris
17LUG2503
Hour relat